Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione e lascito ereditario

  • Giuseppe Greco

    Novoli (LE)
    14/10/2022 20:10

    Liquidazione e lascito ereditario

    Buonasera a tutti, illustro la fattispecie per la quale chiedo il vostro parere.

    Sono Liquidatore in una (vecchia) procedura che, in pratica, prevede l'alienazione di alcuni beni mobili di scarso valore (meno di 2.000 euro) e il versamento di 48 rate mensili da circa 300 euro. Naturalmente i crediti sono stati ampiamente falcidiati.

    Ho già venduto i beni mobili e mi resta semplicemente da monitorare il versamento delle rate mensili.

    Sono appena venuto a conoscenza del fatto che la debitrice (figlia unica) ha purtroppo perso il padre da qualche tempo e che, a quanto pare (devo ancora provvedere ad effettuare tutte le opportune verifiche), il defunto era proprietario di alcuni beni immobili (un locale commerciale, un terreno ed un appartamento) che dovrebbero ereditare al 50% la debitrice e al 50% la madre.

    Ad oggi non risulta depositata alcuna accettazione di eredita da parte della debitrice.

    Non ho idea di come trattare questa fattispecie, come Liquidatore della procedura ho interesse ad acquisire i beni immobili, procedere alla vendita e soddisfare i creditori in % maggiore rispetto a quella inizialmente calcolato, ma non riesco a capire come muovermi "in pratica".

    Grazie a chi potrà darmi qualche indicazione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/10/2022 14:20

      RE: Liquidazione e lascito ereditario

      L'art. 14-undecies l. n. 3 del 2012 stabilisce che "I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3".
      Pertanto, in primo luogo, dato che lei parla di una vecchia procedura, la prima cosa da fare è verificare se sono decorsi quattro anni dal deposito della domanda di liquidazione, come peraltro ulteriormente specificato nel quarto comma dell'art. l'art. 14-quinquies, per il quale "La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda". La scadenza dei quattro anni va rapportata, a nostro avviso non alla data della morte del de cuius, quando si apre la successione, ma al momento della effettiva acquisizione dei beni, a tutt'oggi non ancora avvenuta non avendo la figlia sovraindebitata accettata l'eredità.
      Se supera questo ostacolo, deve adoperarsi per capire se conviene acquisire la quota della metà dei beni ereditari, valutando il possibile valore di liquidazione e le passività . Se la valutazione è cdi convenienza o invita la sovraindebitata ad accettare l'eredità con beneficio di inventario, per poi inventariare la massa all'attivo, oppure, nel caso non voglia, provvede lei ad accettare attraverso l'accettazione della eredità con beneficio di inventario.
      Zucchetti SG srl