Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Condizioni all'esdebitazione

  • Albarosa Marigliano

    Casarano (LE)
    27/06/2023 23:45

    Condizioni all'esdebitazione

    Nell'ipotesi di liquidazione controllata prevista la chiusura d'ufficio decorsi i 3 anni il gd potrebbe sollevare dubbi circa la concessione dell'esdebitazione, sebbene il debitore si sia spogliato di ogni suo bene e sebbene ne sia stata comunque concessa l'apertura. Le condizioni all'esdebitazione previste dal codice sono da intendersi nella valutazione di accesso alla procedura e non anche all'esito della stessa ed in particolare dopo aver dato esecuzione ad una serie di adempimenti previsti dalla lc, con tanto di liquidazione di attivo immobiliare. Sarebbe una beffa per il debitore non riceverla. A causa di dubbi sollevati dalla mia sezione circa la possibilità di ottenerla ho impostato le relazioni propedeutiche all'apertura circostanziando le cause dell'indebitamento e dimostrando la meritevolezza,sebbene la relazione debba solo illustrare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale.vorrei conoscere il vostro parere in merito
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/06/2023 19:00

      RE: Condizioni all'esdebitazione

      Le questione che lei pone trovano soluzione nell'art. 282 CCII. Questo dopo aver stabilito che per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del
      provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è
      dichiarata con decreto motivato del tribunale, individua nel secondo comma le ipotesi in cui l'esdebitazione non opera e queste sono le ipotesi elencate nell'art. 280 e quella in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
      La presenza di questi eventuali impedimenti va fatta al momento della concessione della esdebitazione, tant'è che questa va dichiarata con decreto motivato e il comma terzo dell'art. 282 parla di comunicazione al P.M., ai creditori e al debitore del "provvedimento di cui al comma 1 o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui al comma 2". Al momento dell'ammissione, infatti, il tribunale valuta, per l'ammissione, l'esistenza dei presupposti di cui aglii artt.268 e 269 che non toccano, gli argomenti che rilevano ai fini del rifiuto della esdebitazione, se non marginalmente in quanto qualcosa può emergere dalla relazione dell'OCC. Ad ogni modo i fatti ostativi di cui all'art. 280 possono anche verificarsi dopo l'apertura della liquidazione controllata, anzi qualcuna, come quella di cui alla lett. c), fa riferimento proprio a comportamenti successivi ( non aver ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura, ecc. ).
      Zucchetti SG srl