Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

liquidazione del patrimonio - crediti prededucibili

  • Nicola Ascari

    BERGAMO
    15/04/2017 18:06

    liquidazione del patrimonio - crediti prededucibili

    Come noto anche la procedura di liquidazione del patrimonio prevede la prioritaria soddisfazione dei crediti "sorti in occasione o in funzione della liquidazione". In particolare è prededucibile il credito del professionista con funzioni di OCC che ha assistito il debitore nella domanda di accesso alla procedura. Detto credito prededucibile, essendo anteriore all'apertura del concorso, deve essere soddisfatto nell'ambito del riparto che sarà eseguito dal liquidatore oppure può essere pagato dal debitore, con le somme escluse dalla liquidazione ex art. 14-ter co. 6 L. 3/2012 ?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/04/2017 18:11

      RE: liquidazione del patrimonio - crediti prededucibili

      Come lei giustamente premette, i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione vanno soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, (comma secondo art. 14 duodecies, che aggiunge "con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti, in conformità al secondo comam dell'art. 111bis).
      Una volta appurato che un credito, per essere nato in occasione o in funzione della procedura di liquidazione, va pagato nella stessa in prededuzione, tale pagamento va effettuato con i beni che entrano nella liquidazione, o meglio con il ricavato della liquidazione di questi beni. I crediti e beni indicati nel sesto comma dell'art. 14 ter sono, invece, esclusi dalla liquidazione, come, per intenderci, i crediti e i beni di natura personale di cui all'art. 46 nel fallimento, sicchè questi, rimanendo nella disponibilità del debitore, non vanno liquidati.
      Zucchetti Sg srl
      • Enrico Rocco

        SALERNO
        08/12/2018 09:37

        RE: RE: liquidazione del patrimonio - crediti prededucibili

        Di seguito il seguente caso: primo occ che da parere negativo al piano per carenza dei requisiti oggettivi viene liquidato dal GD e non pagato dal debitore, il quale fa nuovo ricorso al occ per la liquidazione del patrimonio che in questo caso viene accolta ed aperta la procedura... il primo occ intanto intervenuto nella proc. Esecutiva pendente chiede ammissione nella proc. Di liquidazione in prededuzione. Ritenete che si possa accogliere in prededuzione in quanto comunque il suo rigetto sull'accordo è stato funzionale della procedura di liquidazione poi instaurata??
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          09/12/2018 19:55

          RE: RE: RE: liquidazione del patrimonio - crediti prededucibili

          Abbiamo risposto alla sua identica domanda appostata venerdì.
          Rimandiamo a detta risposta.
          Zucchetti SG srl
      • Giuseppe Gentile

        Chiavenna (SO)
        06/02/2019 18:39

        RE: RE: liquidazione del patrimonio - crediti prededucibili

        E' possibile, tra il Sovraindebitato e l'OCC, accordarsi da subito per far si che il compenso del Gestore della Crisi possa essere soddisfatto - in prededuzione- dal ricavato della vendita dei beni oggetto della liquidazione, vista la iniziale totale mancanza di liquidità?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          07/02/2019 18:33

          RE: RE: RE: liquidazione del patrimonio - crediti prededucibili

          L'art. 14 del decreto ministeriale 24 settembre 2014 n. 202 dispone che "La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo ha luogo, in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato, secondo le disposizioni del presente capo"., da cui si deduce che è possibile che le aprti si mettano d'accordo sull'entità del compenso. Dubbi abbiamo che possano le parti accordarsi anche sulle modalità della liquidazione, ma nel caso da lei indicato si tratterebbe di posticipare enon anticipare il pagamento, per cui non vediamo ostacoli ad un accordo tra OCI e sovraindebitato che determini il compenso e rinvi il pagamento alla liquidazione dei beni.
          Zucchetti SG srl