Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Concordato preventivo in continuità

  • Maurizio Ugolini

    Pesaro (PU)
    03/03/2023 13:01

    Concordato preventivo in continuità

    Buongiorno,
    sottopongo il seguente quesito:
    un istituto di credito ha concesso mutuo ipotecario alla società A iscrivendo ipoteca sui beni immobili di A; a fronte di tale mutuo la società B che ha una quota di partecipazione in A, fornisce fideiussione limitatamente ad un certo importo inferiore al mutuo erogato. Successivamente A fallisce; B presenta domanda di concordato preventivo nella quale prevede un fondo per la garanzia prestata quale debito chirografario.
    La banca, dopo aver ottenuto decreto ingiuntivo esecutivo ( in quanto non è stata effettuata opposizione) nei confronti di B, invia al commissario precisazione del credito qualificandolo come privilegiato.
    Lo scrivente ritiene che non sussista alcun privilegio in quanto la società B non è proprietaria dell'immobile ( quindi non si capisce quale tipologia di privilegio possa avere l'istituto di credito nel concordato di B) e pertanto il credito precisato lo si considera chirografario con ovviamente diritto di voto ancorché la ricorrente aveva previsto solo il debito come fondo. Questo perché vi è un decreto ingiuntivo definitivo.
    E' corretto quanto indicato?
    Vi ringrazio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/03/2023 19:57

      RE: Concordato preventivo in continuità

      Essendo il fideiussore B obbligato (sicuramente) in via solidale con il debitore principale verso la banca, questa poteva essere già compresa nell'elenco dei creditori e ciò, a maggior ragione, dopo l'emissione del decreto ingiuntivo (anche) nei confronti di B, divenuto definitivo, salvo poi ad azionare il regresso nel fallimento di A in caso di pagamento.
      Anche noi siamo d'accordo nel considerare nell'elenco dei creditori la banca come chirografario dal momento che non ha indicato l'eventuale causa di privilegio che lo assisterebbe e non può considerarsi ipotecario nei confronti del fideiussore. L'ipoteca, infatti, è una garanzia reale che "attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito…" (art. 2808 c.c.), per cui non si estende, né può estendersi ai beni del fideiussore B, che ha assunto una obbligazione personale verso la banca di pagare il debito dell'obbligato principale A e di cui risponde non con un singolo bene ma con l'intero patrimonio. Il bene oggetto della garanzia reale è nel patrimonio di A e non in quello di B, che risponderebbe in via ipotecaria solo qualora avesse sostenuto la sua obbligazione personale fideiussoria concedendo ipoteca su un suo bene ( o si fosse limitato, senza fornire la fideiussione, a dare ipoteca per il debito altrui).
      Zucchetti SG srl