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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Liquidazione del patrimonio (art. 14-ter l. 3/12):spese autovettura e passivo
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Ivana Lorella Solidoro
Casarano (LE)27/03/2019 11:17Liquidazione del patrimonio (art. 14-ter l. 3/12):spese autovettura e passivo
In qualità di Liquidatore del patrimonio di due coniugi sovraindebitati, ho inventariato due autovetture (molto datate e di scarso valore) per le quali ho eseguito la dovuta pubblicità al PRA. Ho autorizzato i due debitori ad utilizzare le auto per recarsi al lavoro e accompagnare i figli a scuola.
Mi chiedo se le spese di assicurazione RCA e l'imposta del bollo auto (carburante a carico dei debitori, ovviamente) debbano essere pagate e da chi? Dai debitori che le usano? In particolare il bollo auto è dovuto alla naturale scadenza o sarà pagato dalla procedura in prededuzione dopo la eventuale vendita delle auto? Devo fare qualche comunicazione alla Regione Puglia per conoscenza?
Inoltre, per i crediti prededucibili (ad esempio spese condominiali) è necessaria la domanda di insinuazione al passivo?
Infine, se il Liquidatore ha dimenticato di invitare un creditore a fare il ricorso per l'insinuazione al passivo, come deve regolarsi?
Grazie.
Dr.ssa Ivana Solidoro-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/03/2019 20:28RE: Liquidazione del patrimonio (art. 14-ter l. 3/12):spese autovettura e passivo
Il bollo auto è qualificato come tassa di proprietà dei veicoli, e non di circolazione, per cui sono tenuti al pagamento tutti i proprietari di veicoli, a prescindere dall'effettivo utilizzo; i proprietari, a seguito dell'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, perdono dell'auto, che passa al liquidatore il quale, con la trascrizione del provvedimento al PRA, dovrebbe essere esentato dal pagamento del "bollo". usiamo il condizionale perché non vi è una espressa disposizione per la procedura di cui all'art. 14ter legge n. 3 del 2012 e riteniamo applicabile la normativa per il fallimento. Se è così, poiché se i due veicoli non fossero utilizzati, la procedura nulla dovrebbe, il fatto che vengano utilizzati dai proprietari fa ricadere sugli stessi l'obbligo del pagamento della tassa in questione.
Parzialmente diverso è il discorso per la RCA auto perché sebbene anche questa sia sempre dovuta, è ammessa la sospensione della polizza in caso di non utilizzo, per un certo periodo, variabile a seconda della compagnia assicuratrice, per cui la procedura potrebbe chiedere la sospensione e non pagare; ma stante le difficoltà sul punto e il rischio che venga eliminata tale possibilità (vi è stata una sentenza della Corte di Giustizia europea che l'ha esclusa), i rischi che si corrono a far circolare un'auto priva di assicurazione (la mancanza di disponibilità dei proprietari utenti potrebbe indurre a circolare senza pagare il premio), è consigliabile che la procedura provveda al pagamento del premio assicurativo e si dia da fare per liquidare quanto prima le due auto.
per il pagamento dei crediti prededucibili non è necessaria una domanda, ma è sufficiente una richiesta di pagamento che, ove non contestata e se i mezzi sono sufficineti per pagare tutte le prededuzioni, può essere soddisfatta 8anche qui in applicazione analogica della normativa fallimentare).
Ai creditori pretermessi, mandi quanto prima la comunicazione.
Zucchetti SG srl-
Federica Stellavatecascio
Battipaglia (SA)22/05/2025 13:19RE: RE: Liquidazione del patrimonio (art. 14-ter l. 3/12):spese autovettura e passivo
Buongiorno,
mi riallaccio al quesito principale e alla Vs. risposta, ponendo una domanda analoga, a distanza di 6 anni.
Sono liquidatrice di una procedura di liquidazione del patrimonio.
Nel patrimonio dei sovraindebitati erano ricompresi dei veicoli venduti nell'ambito della procedura e per le quali era stata effettuata (dal precedente liquidatore, a cui sono subentrata) trascrizione del provvedimento di apertura della procedura al PRA.
Mi chiedo se prima di procedere alla chiusura della procedura (dovrò effettuare a breve riparto finale) debba procedere al pagamento, in prededuzione, del bollo per gli anni che vanno dall'apertura della procedura alla vendita dei veicoli.
Specifico, solo per completezza, che i veicoli (un'automobile e un furgone) dal momento dell'apertura della procedura alla vendita non sono stati in circolazione.
Grazie anticipatamente-
Zucchetti Software Giuridico srl
26/05/2025 15:36RE: RE: RE: Liquidazione del patrimonio (art. 14-ter l. 3/12):spese autovettura e passivo
A nostro avviso il pagamento della tassa di circolazione non è dovuto.
A norma dell'art. 5, c. 37 della L. n. 953/1982 "la perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione". Come si vede, dunque, l'annotazione o trascrizione della sentenza di fallimento al PRA, comporta il venir meno dell'obbligo del pagamento della tassa di possesso e, di contro, tale obbligo rimane qualora tale annotazione non sia stata effettuata, salvo che questa sia una scelta del liquidatore che, ritenendo non conveniente la custodia e la vendita del mezzo, rinuncia ad acquisirlo all'attivo.
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