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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
eredità liquidazione del patrimonio
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Ernesto Gussoni
Gallarate (VA)15/02/2022 11:37eredità liquidazione del patrimonio
Buongiorno.
In una precedente risposta in data 24/06/2020 18:37 avete ricordato le carenze della legge n. 3/2012 in merito alla questio eredità.
La domanda era "in caso il sovraindebitato con liquidazione del patrimonio già aperta sia chiamato all'eredità, come deve comportarsi il liquidatore"
Premesse le compiute valutazioni fatte sulla convenienza all'accettazione in considerazione del valore dell'attivo (liquidità da conto corrente e quota parte di immobile - no debiti), non mi è chiaro se il sovraindebitato possa autonomamente aderire alla presentazione della dichiarazione di successione presentato da altro erede o se debba comunque essere in questo "autorizzato" dal liquidatore se non addirittura dallo stesso "sostituito" (accettare al posto del debitore chiamato all'eredità !!) come la risposta del 06/2020 sopra richiamata sembra indicare.
Ma nel caso così fosse, come il liquidatore può nella pratica "sostituirsi" all'accettazione del sovraindebitato !? E' la Procedura che, sostituendo debitore spossessato, assume la veste di "erede" ??
Ma quali dati (nominativo CF etc) indicare nella dichiarazione ...credo comunque sempre e solo quelli del sovraindebitato.
Avete indicazioni pratiche
Grazie del cortese riscontro e buon lavoro
Abbiamo più volte sottolineato le carenze della legge n. 3/2012, specie per quanto riguarda gli effetti dell'apertura della stessa sul debitore mancando norme specifiche e rinvii agli artt. 42 e segg. l. fall., che sanciscono la privazione del fallito della facoltà di amministrare e di disporre del suo patrimonio e l'acquisizione all'attivo fallimentare dei beni sopravvenuti in pendenza di procedura. Tuttavia, posto che anche nella liquidazione patrimoniale vige il blocco delle azioni esecutive e cautelari (art. 14 quinquies, co. 2), che
l'art. 14-quinquies, comma 3, equipara all'atto di pignoramento il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, che, a norma dell'art. 14 quinquies , sec. comma lett. e) il debitore deve procedere alla consegna e al rilascio al liquidatore dei beni da liquidare, che l'art. 14-novies, comma 2, stabilisce che il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione, che ai sensi dell'art. 14-novies, comma 2 il liquidatore può altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione, ecc., si può dire che la liquidazione determina per il debitore sovraindebitato una situazione giuridica equivalente allo spossessamento fallimentare .
In questo quadro si inserisce l'art. 14 undecies, per il quale fanno parte del patrimonio di liquidazione, oltre che i beni di cui il sovraindebitato sia già titolare anche "i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter ….. dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi", che ricalca la disposizione di cui all'art. 42, comma 2, l. fall..
L'eredità è un bene sopravvenuto, per cui il liquidatore potrebbe accettare, con beneficio di inventario, al posto del debitore chiamato all'eredità e acquisire i beni all'attivo da liquidare, dedotte le spese per l'acquisizione; per cui è opportuno, prima di tutto, una e dei debiti edelle spese relative alla successione.-
Zucchetti SG
Vicenza16/02/2022 18:46RE: eredità liquidazione del patrimonio
Premesso che il compimento di atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, è inidoneo di per sè a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità, essendo necessari anche altri atti che abbiano non solo rilevanza fiscale ma anche civile, come abbiamo detto nella risposta da lei richiamata è il liquidatore (come il curatore del fallimento) l il soggetto legittimato all'accettazione dell'eredità da farsi con bveneficio di inventario. Tuttavia, il chiamato all'eredità è il sovraindebitato per cui il liquidatore, che può accettare in forza della norma richiamata di cui all'art. 14 undecies l. n. 3 del 2012, accetta l'eredità che compete al sovraindebitato esercitando un diritto a questi spettante in quanto i beni componenti l'asse ereditario passano nella disponibilità del liquidatore stesso allo scopo di realizzare la procedura.
Zucchetti Sg srl -
Gianluca Novarese
Salerno14/01/2023 09:49RE: eredità liquidazione del patrimonio
Buongiorno, mi collego alla discussione chiedendo un Vs parere sulla possibilità di "sostituzione" del Liquidatore al Sovraindebitato per eredità aperte prima dell'inizio della procedura di liquidazione. Il caso concreto è il seguente: il Debitore, alla data di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, risultava proprietario di una quota di un immobile derivante dall'apertura della successione del padre. Le indagini successive hanno evidenziato che ancora non si era dato seguito all'accettazione dell'eredità e, pertanto, la proprietà immobiliare non poteva essere ceduta dell'ambito della procedura. Il Debitore è stato sollecitato più volte a procedere con detto adempimento, ma nel tempo lo stesso è divenuto poco collaborativo. Si chiede se la sostituzione del Liquidatore al Debitore per accettare l'eredità, chiarita come possibile dalla presente discussione per i beni sopravvenuti, possa operare anche per eredità aperte prima dell'inizio della procedura di liquidazione, ma alla stessa data ancora non accettate. -
Zucchetti SG
Vicenza16/01/2023 18:11RE: RE: eredità liquidazione del patrimonio
Se si muove dal presupposto che, pur nella carenza normativa della legge n. 3 del 2012, la disponibilità del patrimonio del debitore che ha avuto accesso alla liquidazione del patrimonio passa, per le ragioni esposte nelle precedenti risposte, al liquidatore e , di conseguenza, anche la legittimazione a compiere gli atti e le azioni tese alla acquisizione e ricostruzione del patrimonio stesso, non dovrebbero esserci dubbi culla possibilità del liquidatore di accettare l'eredità (ovviamente con beneficio di inventario) pervenuta al debitore stesso anche ante apertura della procedura, qualora lo stesso non si sia ancora pronunciato. Potrebbe inoltre il liquidatore chiedere al giudice la fissazione del termine di cui all'art. 481 c.c. per sollecitare gli altri chiamati all'eredità ad esprimersi se accettare o non.
Zucchetti SG srl
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Alessandro Culot
GORIZIA12/01/2024 13:16RE: eredità liquidazione del patrimonio
Spettabile FORUM, mi aggancio ai quesiti ed alle risposte sopra indicati ponendo due ulteriori approfondimenti.
1_Posto che il liquidatore, per i combinati disposti (come si diceva una volta) e non per norma positiva, è colui che dovrebbe accettare l'eredità con beneficio di inventario, nel caso in cui tale accettazione dell'eredità fosse già stata fatta dal coerede e fossero già spirati i termini, ex art. 487 cc per impossibilità o rifiuto dei coeredi ex artt. 771 e 772 c.p.c., pertanto il sovraindebitasto " ... è considerato erede puro e semplice", a vostro parere il liquidatore dovrebbe (nuovamente)accettare l'eredità nella sua funzione all'interno della procedura e con beneficio di inventario? Per poi arrivare allo stesso risultato di essere considerato erede puro e semplice, salvo la notifica ai coeredi e la redazione dell'inventario con assenza degli stessi o di uno dei due. Posso procedere all'inventariazione e all'acquisizionwe di tale quota ereditaria, nel caso di specie una villa, un conto corrente ed un mutuo dello stesso importo del conto corrente, per un terzo, per cui resterebbe da liquidare solo un terzo della villa (compensazione o domanda tardiva della banca per il mutuo??), o devo procedere alla accettazione dell'eredità con beneficio di inventario sovrapponendomi all'accettazione dell'eredita, ora definitiva, del coerede sovraindebitato?
2_Inoltre, una volta superato e risolto questo dubbio, come posso vendere giudizialmente la quota di un terzo della villa senza un preventivo giudizio di divisione nell''ipotesi che uno o i due coeredi presentino un'offerta, magari pubblicizzandola per eventuali rialzi, ovvero nell'ipotesi di carenza di offerta da parte dei coeredi e vendita giuduziale a terzi?
Grazie della risposta.
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Alessandro Culot
GORIZIA12/01/2024 13:49RE: RE: eredità liquidazione del patrimonio
Annullato dal successivo
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Alessandro Culot
GORIZIA12/01/2024 13:47RE: eredità liquidazione del patrimonio
Spettabile FORUM,
mi aggancio ai quesiti ed alle risposte sopra indicati ponendo due ulteriori approfondiimenti:
1_Posto che il liquidatore, per i combinati disposti (come si diceva una volta) e non per norma positiva, è colui che dovrebbe accettare
l'eredità con beneficio di inventario, nel caso in cui tale accettazione dell'eredità sia già stata fatta dal coerede e siano già spirati i
termini, ex art. 487 cc per inpossibilità o rifiuto dei coeredi ex artt. 771 e 772 c.p.c., pertanto il sovraindebitatoi "... è considerato erede puro
e semplice", a vostro parere il liquidatore dovrebbe (nuovamante e con ulteriore annotazione nei registri immobiliari ex art. 484 co. 2 cc) accettare l'eredità nella sua funzione all'interno della procedura e con beneficio di inventario?
Per poi arrivare allo stesso risultato di essere considerato erede puro e semplice, salvo la notifica ai coeredi e la redazione dell'inventario con assenza degli stessi coeredi o di uno dei due. Posso procedere all' inventariazione e all'acquiisizione di tale quota ereditaria, nel caso di specie un terzo di una villa, un conto corrente bancario e una passività per mutuo (per questa passività va ovviamente verificata la presenza della domanda allo stato passivo) o devo procedere all'accettazione dell'eredità con beneficio di inventarioi duplicando di fatto e sovrapponendomi all'accettazione dell'eredita, ora definitiva, del coerede sobraindebitato?
2_Una volta superato e risolto il primo quesito, quale procedura di vendita giudiziale è consigliata tra vendere giudizialmente la quota di un terzo della villa senza preventivo giudizio di divisione e con richiesta di udienza avanti il GD, con la presenza di uno o entrambi i coeredi che presentano un'offerta per la quota di un terzo e con pubblicizzazione nel rispetto di vendita competitiva e facoltà di rialzo, ovvero giudizio di divisione e vendita giudiziale?
Grazie della risposta.-
Zucchetti SG
Vicenza15/01/2024 19:36RE: RE: eredità liquidazione del patrimonio
Non capiamo bene se l'accettazione dell'eredità da parte del sovraindebitato sia avvenuta prima o dopo l'apertura della liquidazione del patrimonio.
Se è avvenuta prima, il discorso è chiuso, nel senso che i beni ereditari, con le relative passività, sono entrati nel patrimonio dell'erede e si sono confusi con il restante suo patrimonio personale non avendo accettato con beneficio di inventario.
Se, invece, come presumiamo, l'accettazione del soìvraindebitato è avvenuta dopo l'apertura della procedura e si accettano le indicazioni espresse nei precedenti interventi , secondo cui la disponibilità del patrimonio del debitore che ha avuto accesso alla liquidazione del patrimonio passa al liquidatore, bisogna anche desumerne che, come nel caso del fallimento del chiamato all'eredità, il diritto ad accettare la stessa passa al curatore, così nella specie passa al liquidator. Di conseguenza, l'accettazione effettuata dal sovraindebitato dopo l'apertura della procedura è da considerare inefficace nei confronti della massa tanto più che si è trattato di accettazione senza beneficio di inventario che potrebbe compromettere anche i beni originari del debitore nel pagamento dei debiti ereditari.
Che fare a questo punto? Seguendo la linea tracciata, il liquidatore potrebbe procedere all'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario e far dichiarare la inefficacia dell'accettazione effettuata dal debitore; teoricamente non sarebbe necessario un giudizio di accertamento dell'inefficacia di detta accettazione in quanto la sanzione della inefficacia che colpisce gli atti dispositivi compiuti dal fallito/ sovraindebitato dopo la dichiarazione di fallimento/apertura della liquidazione del patrimonio opera automaticamente, ma considerando che siano avvenute trascrizioni o altri atti di pubblicità, è preferibile ottenere una decisione giudiziale in modo da evitare equivoci nell'ottica della liquidazione dei beni e future possibili controversie sia in ordine alla estensione della responsabilità dei beni acquisiti.
Una volta effettuata l'accettazione con beneficio di inventario, il liquidatore può procedere nel modo più conveniente per i creditori in considerazione della consistenza e situazione dei beni in questione. Quanto alla quota della villa, potrebbe sia mettere in vendita la quota estratta acquisita, sia procedere ad un giudizio di scioglimento della comunione ex art. 599 e segg. cpc, nell'ambito del quale il giudice provvederà ex artt. 600 e 601 cpc; ad ogni modo è preferibile prendere contatti con i coeredi per valutare l'eventuale loro interesse all'acquisizione della quota.
Zucchetti SG srl
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Gianluca Chillo
Piombino (LI)29/06/2024 08:24RE: eredità liquidazione del patrimonio
Buongiorno, vorrei sapere se nel c.c.i. vi è qualeche norma che specificamente legittima il liquidatore nella procedura di liquidazione controllata a proporre una istanza ex art. 481 c.c. o ad accettare direttamente con beneficio di inventario al posto del sovraindebitato.
Grazie-
Zucchetti SG
Vicenza30/06/2024 17:02RE: RE: eredità liquidazione del patrimonio
Ovviamente non esiste una norma specifica che autorizzi quanto da lei indicato, tuttavia la disciplina della liquidazione controllata consente di rispondere affermativamente alle sue domande. Ci riferiamo in particolare alla norma di cui all'art. 270, comma 2, lett. c), che sostanzialmente dispone il trasferimento della disponibilità dei beni del debitore al liquidatore, come nella liquidazione giudiziale, da cui segue che il liquidatore può compiere tutti gli atti di natura sostanziale ricollegabili a diritti compresi nel patrimonio di cui ha la disponibilità, tanto che, processualmente può essere autorizzato ad iniziare o proseguire giudizi a tutela del patrimonio (art. 274). Tra i diritti di cui il liquidatore può disporre vi è sia quello di accettare l'eredità, con beneficio di inventario, cui è chiamato il sovraindebitato, sia, in quanto soggetto interessato, il diritto a far fissare a norma dell'art. 481 c.c. a costui un termine entro cui dichiarare se accetta o rinuncia all'eredità; ovviamente ove scelga questa seconda via, deve poi accettare la decisione del debitore, per cui, se ritiene che per la procedura sia conveniente l'acquisizione dell'eredità in questione, è preferibile che proceda il liquidatore all'accettazione.
Zucchetti SG Srl-
Gianluca Chillo
Piombino (LI)01/07/2024 09:11RE: RE: RE: eredità liquidazione del patrimonio
Buongiorno,
proprio in ragione del disposto dell'art. 274 c.c.i. mi erano venuti dei dubbi. La suddetta norma fa infatti riferimento al compimento di azioni per conseguire beni già facenti parte del patrimonio del debitore. Nella liquidazione controllata non ho trovato alcuna norma che rinvii all'art. 132 c.c.i. (che nella liquidazione giudiziale legittima il curatore a compiere atti di straordinaria amministrazione). Per quanto sia inverosimile che il liquidatore nella procedura di liqudiazione controllata non possa esser autorizzato al compimento di atti di straordinaria amministrazione, d'altra parte la disciplina della liquidazione controllata (che pur fa diversi rinvii a quelal della liquidazione giudiziale), nulla dispone in merito, nè direttamente né per rinvii.-
Zucchetti SG
Vicenza01/07/2024 17:43RE: RE: RE: RE: eredità liquidazione del patrimonio
Noi abbiamo utilizzato l'argomento dell'art. 274 in via rafforzativa per corroborare la tesi che
il liquidatore, avendo la disponibilità dei patrimonio del debitore, può compiere gli atti tesi alla acquisizione, conservazione e liquidazione del patrimonio stesso, che sono le attività che la legge attribuisce al liquidatore per la realizzazione delle finalità della procedura ; se infatti il liquidatore è processualmente legittimato, previa autorizzazione, al compimento di azioni di recupero e di integrazione del patrimonio del sovraindebiato che ha avuto accesso alla liquidazione controllata, compresa l'azione revocatoria ordinaria, deve anche ammettersi che lo stesso possa perseguire gli stessi fini dell'acquisizione dei beni, anche futuri (tra cui rientra l'accettazione di eredità), o del recupero crediti con attività sostanziali senza dover ricorrere al giudice.
Certo manca nella disciplina della liquidazione controllata una norma del tipo di quella contenuta nell'art. 132, ma comunque è pacifico, perché lo ribadisce il comma 2 dell'art. 275, che il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione e l'amministrazione può richiedere anche atti di straordinari amministrazione, per la cui realizzazione può essere applicato in via analogica l'art. 132.
Zucchetti SG srl
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