Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Fallibilità piccolo imprenditore - Promotore finanziario;

  • Alessandro Zacà

    RM (RM)
    06/07/2021 13:35

    Fallibilità piccolo imprenditore - Promotore finanziario;

    Vi chiedo un parere circa la fallibilità di un debitore che svolge attività di Promotore finanziario, iscritto in Cciaa dal 2003 come Piccolo imprenditore, con una situazione debitoria attuale di oltre 790.000 euro (di cui oltre 500.000 verso Agenzia Entrate e Riscossione, mentre il resto di natura personale).
    Secondo voi, può il debitore essere ammesso alla procedura di Accordo di composizione della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) qualora dimostri di svolgere la sua attività con requisiti dimensionali ed organizzativi minimi?
    Oppure dovrà comunque essere considerato imprenditore commerciale, visto anche il superamento della soglia dei debiti, ed essere quindi assoggettato alla L.F.?
    Grazie mille e buon lavoro!
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/07/2021 19:37

      RE: Fallibilità piccolo imprenditore - Promotore finanziario;

      "Ai fini della configurabilità dell'esercizio di attività imprenditoriale da parte del promotore finanziario di cui all'art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 58 del 1998, è sufficiente che egli svolga la propria attività sulla base di un'autonoma organizzazione di mezzi ed a proprio rischio, considerato che gli altri elementi che caratterizzano l'attività di impresa sono già presenti, per definizione, in quella del promotore finanziario, la quale rientra tra le cd. attività ausiliarie previste dall'art. 2195, n. 5, c.c. e costituisce, dunque, impresa commerciale" Così Cass. 07/03/2017, n. 5660m che ha ripreso Cass. 18/12/2012, n. 23383; Cass. 20/12/2002, n. 18135)).
      In sostanza, secondo la S, Corte, il promotore finanziario è la persona fisica che esercita professionalmente come dipendente, agente o mandatario l'offerta fuori sede di servizi finanziari, donde appare irrilevante il fatto che questi agisca sulla base di un mandato con o senza rappresentanza ai fini della configurabilità dell'esercizio di un'impresa. Egli assume la qualità di imprenditore nel momento in cui svolge la sua attività sulla base di una propria autonoma organizzazione di mezzi ed a proprio rischio, in quanto gli altri elementi che caratterizzano l'attività di impresa già sono presenti, per definizione, nell'attività del promotore finanziario. La sua attività rientra tra le attività ausiliarie previste dall'art. 2195, n. 5, c.c. e costituisce, dunque, impresa commerciale con conseguente assoggettabilità a fallimento ai sensi dell'art. 1 L.F. e successive modificazioni.
      Nel suo caso, il promotore dal dato riportato supera la sogli di cui alla lett. c) del secondo comma dell'art. 1 l. fall. per cui è soggetto fallibile enon può accedere alle procedure di sovraindebitamento.
      Zucchetti SG srl