Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione del patrimonio con beni in quota

  • Silvia Tavernini

    Pavia
    01/07/2020 13:06

    Liquidazione del patrimonio con beni in quota

    Buongiorno,
    sono stata nominata Liquidatore in una procedura di liquidazione del patrimonio avente all'attivo alcune quote di immobili (50% della proprietà/ 50% dell'usufrutto/ 50% della nuda proprietà).
    Ipotizzando di riuscire a vendere l'intero immobile, mi pongo il problema delle ipoteche iscritte: il sovraindebitato risulta essere il debitore principale, mentre i coproprietari erano garanti, pertanto l'ipoteca risulta iscritta sull'intero immobile.
    Quale sarà la sorte di questa ipoteca? Dubito infatti che il Giudice del sovraindebitamento abbia potere di cancellare l'intera ipoteca, temo invece sia necessario l'assenso della banca. In tale ultimo caso, chi cura materialmente la cancellazione dell'ipoteca?

    RingrazandoVi per i Vostri sempre preziosi contributi,
    porgo distinti saluti.

    Dott.ssa Silvia Tavernini
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/07/2020 19:37

      RE: Liquidazione del patrimonio con beni in quota

      Se il sovraindebitato ha la proprietà del 50% di un immobile, o l'usufrutto su altro bene sempre parziale o ancora la nuda proprietà, sono questi diritti di cui il liquidatore dispone, per cui egli, restando nel caso più comune della comproprietà, non può pensare di liquidare bene per l'intero se ha solo la disponibilità della metà, a meno che non vengano raggiunti accorsi con il comproprietario o con gli altri contitolari di diritti parziali. Tuttavia la vendita unitaria del bene, consentita dagli altri comproprietari, è solo uno strumento per attuare al meglio la vendita, ma il ricavato va a ciascuno per la parte di sua competenza, per cui se il sovraindebitato è comproprietario al 50% il ricavato, detratte le spese, va assegnato alla liquidazione patrimoniale per il 50%; di conseguenza anche la cancellazione delle formalità pregiudizievoli, che il giudice può disporre ai sensi dell'art. 14 novies l. n. 3 del 2012, può riguardare solo la quota di competenza e non le altre quote, a meno che non ci sia l'assenso della banca alla cancellazione.
      Zucchetti Sg srl
      • Vanessa Marchesi

        Pavia
        01/11/2020 10:52

        RE: RE: Liquidazione del patrimonio con beni in quota

        Buongiorno,
        sono stata nominata Liquidatore in una procedura di liquidazione del patrimonio avente all'attivo una quota indivisa pari al 50% della proprietà di un'immobile oggetto di procedura esecutiva immobiliare.
        All'interno di detta esecuzione è stato instaurato un giudizio di divisione, volto ad ottenere la vendita dell'intero immobile.
        Ipotizzando di non subentrare nella citata procedura esecutiva, facendola, quindi, dichiarare improcedibile, il giudizio di divisione prosegue ugualmente?
        Se si, qualora il Giudice dell'Esecuzione disponesse la vendita del bene intero, io in qualità di liquidatore posso far valere il disposto ed alienare l'intero immobile?
        RingrazandoVi per i Vostri sempre preziosi contributi, porgo cordiali saluti.
        Dott.ssa Vanessa Marchesi
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          02/11/2020 19:24

          RE: RE: RE: Liquidazione del patrimonio con beni in quota

          Al momento sulla quota di proprietà del soggetto che ha chiesto la liquidazione del patrimonio esistono due procedimenti: uno esecutivo promosso da un creditore con pignoramento, altro di carattere cognitorio apertosi all'interno del primo avente ad oggetto la divisione dell'immobile e, ove questa non sia possibile, la vendita unitaria dell'immobile.
          Aperta la procedura di liquidazione del patrimonio, il giudice con il decreto di apertura, dispone il divieto delle azioni esecutive e cautelari (art. 14 quinquies, co. 1, lett. b) legge n. 3 del 2012), per cui il creditore pignorante non può più proseguire l'esecuzione (anche se nel frattempo è sospesa per la pendenza del giudizio divisionale) e, se il liquidatore non subentra in essa, va dichiarata la improcedibilità, che, a nostro avviso, dovrebbe determinare anche la cessazione della causa divisionale, data la dipendenza di questa dalla esecuzione.
          Il liquidatore può però anche subentrare nella procedura esecutiva (fine comma secondo art. 14 novies) e questa è una scelta che va fatta in relazione alla situazione concreta che, nel caso, richiede non solo le ordinarie valutazioni perchè bisogna tenere conto che è già pendente anche un giudizio di divisione; pertanto, il liquidatore deve mettere in conto che, se non subentra nell'esecuzione, i giudizi in corso, come detto, cessano ed egli acquisisce all'attivo la quota del 50% che poi deve vendere appunto come quota, oppure inizia un nuovo giudizio divisionale; se, invece subentra nell'esecuzione prosegue anche il giudizio di divisione in corso e può usufruire di quanto già fatto per arrivare alla divisione del bene o, nell'impossibilità, ad una vendita unitaria, sicuramente più vantaggiosa della vendita di una quota.
          Zucchetti SG srl