Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

legittimazione all'azione di riduzione del liquidatore nella liquidazione del sovraindebitato

  • Pierpaolo Greco

    Catanzaro
    11/07/2022 09:38

    legittimazione all'azione di riduzione del liquidatore nella liquidazione del sovraindebitato

    Buongiorno,
    sono stato nominato liquidatore in una procedura di liquidazione del patrimonio.
    Un creditore mi ha segnalato che la madre del debitore, deceduta recentemente, in vita ha effettuato diverse donazioni in favore del fratello del sovraindebitato, e che quest'ultimo sarebbe rimasto inerte; mi ha così invitato a promuovere azione di riduzione in surroga del debitore sovraindebitato - legittimario pretermesso.
    La Corte di Cassazione con sentenza n. 16623/2019 è giunta ad ammettere la surroga del creditore nell'azione di riduzione; anche al curatore fallimentare è stato riconosciuto il potere di chiedere direttamente, in luogo del legittimario fallito, la riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima allo stesso spettante, in virtù della legittimazione a stare in giudizio per i rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento attribuita al curatore dall'art. 43 della LF.
    E' possibile l'esercizio dell'azione di riduzione anche da parte del liquidatore, alla luce della nuova formulazione dell'art. 14 decies della L. 3/2012?
    Non ho trovato precedenti sul punto.
    Grazie
    Avv. Pierpaolo Greco

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/07/2022 18:40

      RE: legittimazione all'azione di riduzione del liquidatore nella liquidazione del sovraindebitato


      Come lei giustamente distingue, una cosa è l'esercizio dell'azione di riduzione in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari (di cui tratta Cass. n. 16623 del 2019) ed altro è l'azione di riduzione che può esercitare in via diretta il curatore del fallimento del legittimario pretermesso o per l'integrazione della quota di legittima di cui tratta ad esempio Cass. 15.5.2013, n. 11737, per la quale l'azione di riduzione, di natura patrimoniale, può essere "legittimamente esercitata dal curatore fallimentare non già in via surrogatoria, ma per effetto dello spossessamento fallimentare (L. Fall., art. 42) che priva il fallito della disponibilità dei suoi beni (tra i quali sono da ricomprendere i diritti patrimoniali spettanti al fallito quale legittimario) e per effetto della legittimazione a stare in giudizio per i rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento, attribuita al curatore dalla L. Fall., art. 43)
      Orbene, come abbiamo detto altre volte la legge sul sovraindebitamento, pur non richiamando lgli art. 42 e segg. l. fall., equipara, all'art. 14-quinquies, comma 3, all'atto di pignoramento il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, con l'art. 14-novies, comma 2, stabilisce che "il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore…" e , con l'art. 14-decies, attribuisce al liquidatore la facoltà di esercitare "ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio …", per cui ci sembra che non possa mettersi in dubbio che il liquidatore sia legittimato ad esercitare l'azione diretta di riduzione delle disposizioni testamentarie che riguardano il sovraindebitato.
      Zucchetti Sg srl