Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Estensione privilegio generale mobiliare agli interessi

  • Paolo Angelo Alloisio

    NOVI LIGURE (AL)
    26/10/2022 13:10

    Estensione privilegio generale mobiliare agli interessi

    AE RISCOSSIONE specifica il proprio credito in una procedura di accordo di ristrutturazione del debito ex L. 3/2012 per la quale è stata fissata udienza con decreto del 26 luglio 2022 (equiparato ad un atto di pignoramento ai sensi dell'art. 10 comma 5 della sopra citata legge).
    Prendiamo come esempio una cartella notificata il 19 12 2012 (quasi 10 anni fa) contenente IRPEF, sanzioni ed interessi
    Gli interessi presenti sono:
    - quelli cristallizzati nella cartella per ritardata iscrizione a ruolo;
    - quelli di mora che maturano dopo la scadenza della cartella stessa.

    L'art. 2479 c.c. che limita l'estensione della prelazione (nella fattispecie) agli interessi maturati nel periodo 01/01/2021-31/12/2022 si applica anche agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (risultando così chirografari), oppure, questi, in ogni caso seguono la sorte del capitale (risultando privilegiati).
    Io opterei per considerare gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo come chirografari, non avendo, natura corrispettiva.
    Mi fate sapere, per favore?
    Grazie mille
    Paolo Alloisio
    • Paolo Angelo Alloisio

      NOVI LIGURE (AL)
      02/11/2022 10:52

      RE: Estensione privilegio generale mobiliare agli interessi

      Potreste, per favore, rispondere al quesito sopra indicato?
      Grazie mille
      Un caro saluto
      Paolo Alloisio
      • Paolo Angelo Alloisio

        NOVI LIGURE (AL)
        02/11/2022 17:59

        URGENTE RE: RE: Estensione privilegio generale mobiliare agli interessi

        Ancora una cosa (chiedo scusa, non ricordo più): l'art. 2749 c.c. estende la prelazione anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell'anno precedente. Nella fattispecie per "anno in corso alla data del pignoramento" (nella fattispecie decreto di fissazione udienza) si intende il periodo 01 01 2022 - 31 12 2022 o il periodo 01 01 2022 - 26 07 2022 (data del decreto)?

        Grazie
        Cordiali saluti
        Paolo Angelo Alloisio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/11/2022 18:04

      RE: Estensione privilegio generale mobiliare agli interessi


      Va premesso che "In tema di ammissione al passivo del credito per interessi, l'estensione a tale credito del diritto di prelazione accordato dalla legge a quello per capitale, ex art. 54, comma 3, l.fall., non comporta la sottrazione degli accessori alla necessità di una specifica domanda, ai fini della quale occorre l'indicazione di tutti gli elementi necessari per il calcolo degli interessi, e quindi almeno la data di scadenza del credito e il tasso applicabile, onde consentire di verificare l'esatta determinazione dell'importo richiesto, anche in relazione al trattamento differenziato previsto per gli interessi maturati successivamente alla dichiarazione di fallimento". Così Cass. 15.09.2017, n. 21459 che, proprio con riferimento ad un credito di natura tributaria ha affermato il principio sopra richiamato, che presuppone anche, ovviamente, che il discorso degli interessi e dell'applicazione dell'art. 2749 c.c. si pone se i crediti azionati hanno natura privilegiata.
      Altra doverosa premessa è che nel procedimento di accordo di ristrutturazione dei debiti del sovraindebitato trovano applicazione le stesse regole del fallimento, dato che il comma 3-quater dell'art. 9 l. n. 3 del 2012 stabilisce che "il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso , il corso degli interessi convenzionali e legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile" e proprio la Corte sopra richiamata, in dissenso con altri precedenti, ha ribadito che anche gli interessi generati i crediti tributari privilegiati sono disciplinati dall'art. 2749 c.c., in forza del richiamo di cui all'art. 54, comma 3, l.fall., e, per quanto riguarda la procedura in esame, in forza del richiamo contenuto nel citato comma 3-quater dell'art. 9.
      Pertanto, anche al credito per interessi va riconosciuto il privilegio che assiste il credito per capitale, ma solo nei limiti di quelli dovuti per l'anno in corso alla data di apertura della procedura concorsuale e per l'anno anteriore, nonché di quelli maturati successivamente in misura legale fino alla data di deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto sia pure parzialmente ove attinenti a crediti con privilegio generale, o fino alla vendita del bene oggetto della garanzia in caso di credito assistito da privilegio speciale .
      Quest'ultima previsione- che si trae dal secondo comma dell'art. 2749 e dall'ult. comma dell'art. 54 l. fall. rende superflua ogni indagine sulla natura degli interessi in quanto, comunque si qualifichino (corrispettivi o moratori) è la legge che fissa il limite del saggio (legale) e della durata, e, oltre quanto previsto dalla norma null'altro è dovuto pe interessi.
      Più complessa è invece la questione del trattamento degli interessi moratori per il periodo antecedente all'anno in corso del fallimento dato che l'art. 2749 c.c. prevede, per tale periodo la collocazione in via privilegiata degli interessi dovuti, senza ulteriori chiarimenti.
      L'orientamento più rigoroso, che esclude l'applicazione dell'art. 2749 c.c. agli interessi moratori, si fonda quasi esclusivamente sulla considerazione che, se è vero che la collocazione privilegiata del capitale fa collocare nello stesso grado gli interessi "dovuti" (e cioè, sembrerebbe, tutti quelli dovuti), è anche vero che la norma fa riferimento alla collocazione di un capitale "che produce interessi"; dal che risulterebbe "evidente il riferimento agli interessi corrispettivi dovuti in considerazione della naturale produttività del danaro e non agli interessi moratori che, come è noto, adempiono non ad una funzione compensativa, bensì risarcitoria e sono dovuti a titolo di indennizzo forfettario dei danni conseguenti alla mora, indipendentemente dalla produttività del danaro e anche se, in precedenza, il capitale non sia stato produttivo di interessi".
      Ed è questo l'indirizzo prevalente della giurisprudenza per la quale, quindi, vanno ammessi con lo stesso privilegio del credito per capitale gli interessi corrispettivi maturati nell'anno in corso alla data del pignoramento e nell'anno precedente e gli interessi legali maturati nell'anno successivo al pignoramento temporalmente limitati come detto in precedenza. Se ne dovrebbe dedurre che la differenza tra interessi moratori e corrispettivi o legali non sia dovuta, neanche in chirografo.
      Il riferimento cronologico "alla data del pignoramento" contenuto nell'art. 2749 c.c. trova applicazione anche ai crediti privilegiati fatti valere nelle procedure concorsuali e in tutte le procedure per le quale il provvedimento di apertura viene equiparato (come nel caso dell'accordo per il disposto dell'art. 10) al pignoramento.
      Il privilegio spettante ex art. 20 e 21 d.P.R. n. 602 del 1973 agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, non deroga, a nostro avviso, al disposto dell'art. 2749 c.c., nella parte in cui tale articolo limita cronologicamente l'estensione del privilegio agli interessi, per cui deve ritenersi che l'ammissione al passivo degli interessi ex art. 20 cit. debba seguire in conformità al combinato disposto degli art. 54, l. fall. e 2749 c.c.
      Zucchetti SG srl
      • Paolo Angelo Alloisio

        NOVI LIGURE (AL)
        03/11/2022 18:29

        urgente RE: RE: Estensione privilegio generale mobiliare agli interessi

        Ancora una cosa:
        come si calcola il biennio privilegiato degli interessi? Cosa si intende per anno in corso alla data del pignoramento/data decreto?
        A mio avviso il biennio privilegiato degli interessi (se si vuole ammettere la prelazione) copre il periodo 26 luglio 2020 - 26 luglio 2022 (data del decreto). Prima del 26 luglio 2020 credito al chirografo, dopo il 26 luglio 2022 con privilegio al tasso legale.
        Grazie
        Cordiali saluti
        Paolo Angelo Alloisio
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          04/11/2022 20:11

          RE: urgente RE: RE: Estensione privilegio generale mobiliare agli interessi

          Per quanto strano, deve dirsi che ancora oggi non esiste una soluzione sicura al quesito di come intendere l'espressione "anno in corso"; ossia, se esso coincide con l'anno solare nel corso del quale è intervenuta la dichiarazione di fallimento o con l'anno decorrente tra la data di inizio del debito per interessi e quella di scadenza, nel corso della quale interviene la dichiarazione di fallimento.
          La prevalente giurisprudenza di merito si è espressa per questa seconda soluzione con riferimento all'art. 2855 c.c, che parla, però di "annata in corso", ma crediamo che anche per i crediti privilegiati si possa ritenere che l'anno in corso alla data della dichiarazione di fallimento possa essere intesa con riferimento all'annata di maturazione degli interessi, decorrente dalla data di inizio del debito per interessi, e non all'anno solare.
          Da scartare, invece, l'ipotesi che ano in corso alla data del pignoramento si riferisca ai soli interessi maturati dall'inizio dell'anno alla data del pignoramento, giaccè, in tal caso il legislatore non avrebbe parlato di anno o annata in corso, ma di interessi fino alla data del pignoramento, con la conseguenza che gli interessi privilegiati non sarebbero stati quelli di due anni ma quelli dell'anno precedente e dei mesi decorsi fino al pignoramento.
          Alla luce della interpretazione accolta, la prospettazione da lei fatta è corretta, con la precisazione che dopo il 26 luglio 2022 gli interessi al tasso legale decorrono per i crediti assistiti da privilegio generale, fino alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente (norma speciale del fallimento che prevale su quella generale dell'art. 2749 c.c.)..
          Zucchetti SG srl