Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento - maggoranze non raggiunte

  • Lucia Borelli

    Forlì (FC)
    10/09/2018 17:30

    Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento - maggoranze non raggiunte

    Gent.le Fallco,
    in qualità di Gestore di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento mi trovo di fronte ad una percentiale di voti contrari dei creditori pari ad una percentuale del 75,35% pertanto con udienza fissata dal Gd i prossimi giorni per analizzare le maggioranze.
    L'accordo non verrà omologato pertanto la procedura sfocierà automaticamente in una liquidazione oppure il ricorrente dovrà richiederla?
    La ricorrente svolge la propria attività tramite una impresa individuale e nel caso di procedura liquidatoria verranno posti in vendita tutti i beni stumentali dell'impresa individuale?
    Se così fosse la ricorrente dovrà chiudere l'attività che è la sua unica fonte di reddito.
    Ringrazio aticipatamente
    LB
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/09/2018 17:00

      RE: Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento - maggoranze non raggiunte

      Il mancato raggiungimento dell'accordo con un numero di creditori pari al 60% dell'ammontare dei crediti, sicuramente ne preclude l'omologazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, comma 2 e 12, comma 1, L. n. 3 del 2012, ma tanto non comporta l'automatica conversione della procedura di composizione della crisi riconducibile sostanzialmente alla disponibilità del debitore, in specie per ciò che concerne la dismissione degli assets, in quella di liquidazione del patrimonio, ove tempi e modi della liquidazione sono sottratti alla sfera di ingerenza del debitore per essere dettati in via esclusiva nel programma di liquidazione ai sensi dell'art. 14 novies L. n. 3 del 2012.
      Ed, infatti, l'art. 14 quater, che individua, in via tassativa, le fattispecie nella quali si può far luogo alla conversione, dopo aver premesso che questa può essere disposta solo su "istanza del debitore o di uno dei creditori", elenca l'annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore per il compimento di atti di frode (art. 14-bis, comma 2, lettera a); la revoca dell'accordo omologato se il debitore il debitore non esegui i pagamenti dovuti alle P.A. o ad enti previdenziali (art. 11, co. 5); la revoca con cessazione degli effetti dell'accordo o del piano per atti di frode (art. 11, co 5); la risoluzione di accordo o piano per inadempimento per cause imputabili al debitore (art. 14bis, co.2, lett. b).
      Non è prevista, pertanto, la conversione nel caso di mancato raggiungimento della maggioranza. In questo caso, il debitore, non avendo beneficiato in via definitiva degli effetti sostanziali favorevoli della procedura di composizione della crisi, potrà domandare la liquidazione del patrimonio, così come ripresentare una nuova domanda di ammissione
      ad una procedura di composizione con una nuova e diversa proposta di accordo.
      Zucchetti Sg srl