Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART 14-TER DITTA CESSATA SOPRA SOGLIA

  • Fabrizio Colombo

    Sassoferrato (AN)
    18/11/2022 18:21

    LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART 14-TER DITTA CESSATA SOPRA SOGLIA

    Un imprenditore, sopra soglia, che ha cessato la sua attività di impresa, puo' accedere all'istituto di cui all'oggetto ?
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/11/2022 17:07

      RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART 14-TER DITTA CESSATA SOPRA SOGLIA

      No, non può accedere né alla liquidazione del patrimonio di cui agli artt. 14-ter e segg. l. n. 3 del 2012, né alla liquidazione controllata del patrimonio di cui agli artt. 268 e segg. CCII, che ha sostituito la precedente liquidazione, giacchè a questa può accedere il debitore che si trovi in stato di sovraindebitamento e, a norma dell'art. 2, lett. c), CCII, sovraindebitamento è "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative…" ecc.; a sua volta la successiva lett. d) definisce impresa minore quella che "presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348"; ossia impresa minore che può accedere alle procedure di sovraindebitamento, tra cui va annoverata la liquidazione controllata del patrimonio, è l'impresa sotto soglia.
      Zucchetti SG srl
      • Fabrizio Colombo

        Sassoferrato (AN)
        21/11/2022 08:26

        RE: RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART 14-TER DITTA CESSATA SOPRA SOGLIA

        Grazie per l'esaustività della risposta . Mi chiedevo se fosse possibile accedervi trascorso un 'anno dalla cessazione dell'attività ?
        Cordailmente.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          21/11/2022 19:45

          RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART 14-TER DITTA CESSATA SOPRA SOGLIA

          La disciplina della liquidazione controllata non prevede la inammissibilità della procedura trascorso un anno dalla cessazione dell'attività, né nell'art. 33 CCII, che pone tale limite, si parla della procedura in questione, tuttavia l'art. 65 nel disporre che i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) (quindi i sovraindebitati) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento, tra cui la liquidazione controllata di cui titolo V, capo IX, precisa, al comma 2, che "Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili" e nel titolo III è compreso l'art. 33; pertanto anche la liquidazione controllata non può essere decorso un anno dalla cessazione dell'attività.
          Ad ogni modo, quand'anche non si ritenesse applicabile alla fattispecie l'art. 33 per cui anche dopo il decorso di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, l'imprenditore minore possa accedere alla liquidazione controllata, rimarrebbe il fatto che deve appunto sempre trattarsi di un imprenditore minore, per cui deve presentare i requisiti di cui alla lett. d) dell'art. 2 CCII richiamati nella precedente risposta, due dei quali fanno riferimento a parametri triennali.
          In entrambi i casi, come vede, l'imprenditore soprasoglia non può per io momento accedere alla liquidazione controllata del patrimonio.
          Zucchetti SG srl
          • Massimo Rosati

            Civitavecchia (RM)
            07/03/2023 15:38

            RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART 14-TER DITTA CESSATA SOPRA SOGLIA

            Con riferimento a questo caso, se ho ben compreso, il debitore oggi non più imprenditore perchè ha cancellato l'impresa individuale da registro imprese da oltre un anno , il quale ha contratto debiti nel corso dell'esercizio dell'impresa, la quale era a suo tempo SOPRA soglia, NON può accedere alla liquidazione controllata nè a nessun altro istituto previsto dal Codice della Crisi. E' corretto?
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              07/03/2023 19:42

              RE: RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART 14-TER DITTA CESSATA SOPRA SOGLIA

              Qualche giorno fa abbiamo avuto occasione di risposndere ad una simile domanda, ove l'attività dell'imprenditore individuale era cessata da cinque anni e per l'occasione abbiamo rimeditato la questione alla luce del nuovo codice dando la seguente risposta:
              "Il primo comma dell'art. 33 ccii dispone che la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore e sempre che l'insolvenza si sia manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. Questa norma, dettata per la liquidazione giudiziale è, a nostro avviso, estensibile anche alla liquidazione controllata sia perché l'art. 65, co. 2, rende applicabile alle procedure da sovraindebitamento le disposizioni di cui al Titolo III, che comprende l'art. 33, sia per l'affinità tra la liquidazione giudiziale e quella controllata.
              Naturalmente il superamento del limite di un anno dalla cessazione dell'attività preclude l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto a questa possono accedere soltanto gli imprenditori sopra soglia, nel mentre alla liquidazione controllata possono accedere anche i debitori non imprenditori, qualora abbiano le caratteristiche di cui alla lett. c) dell'art. 2 ccii, ossia sia consumatore, professionista, imprenditore agricolo, ecc.; tale norma infine ammette alle procedure da sovraindebitamento "ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ".
              A questo punto, se si ritiene che l'imprenditore individuale che ha cessato l'attività da cinque anni, non essendo più assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ha il requisito dimensionale per accedere ad una procedura da sovraindebitamento, si corre il rischio che qualsiasi imprenditore, anche di grande consistenza, che abbia superato indenne un anno dalla cancellazione del registro delle imprese, potrebbe poi accedere, eventualmente su richiesta di un creditore (co. 2 art. 268 ccii) alla liquidazione controllata. Evidentemente la norna, nel richiedere che il debitore non sia soggetto alla liquidazione giudiziale, vuole ricondurre l'assoggettamento alle procedure da sovraindebitamento alle dimensioni dell'impresa e quindi alla valutazione dei requisiti di cui alla successiva lett. d) dell'art. 2; si ritorna così al dato di partenza di come vadano valutati tali requisiti nel caso manchino i bilanci e altra documentazione per essere l'impresa inattiva da anni.
              Sotto questo profilo può sopperire quella giurisprudenza che si è posta il problema dei limiti di fallibilità previsti dall'art 1 l. fall. per il l'impresa in liquidazione o che, comunque, non abbia negli ultimi tre anni presentato bilanci. In proposito si è detto che i bilanci degli ultimi tre esercizi non assurgono a prova legale, e non sono quindi gli unici elementi documentali imposti dalla disposizione in oggetto, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi (Cass.n. 25025/2020, nella specie, la reclamante aveva dimesso i bilanci degli ultimi tre anni, come approvati dall'assemblea ma non depositati nel Registro delle Imprese). È vero peraltro che i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., sono quelli già approvati e depositati nel Registro delle Imprese, ex art. 2435 cc (confr., tra le altre, Cass. n.33091/18) e che l'omesso deposito si riflette sulla stessa attendibilità, ma è altrettanto vero che gli accertamenti del curatore, come ricavabili dalla acquisita relazione ex art.33 lf, (oltre alla documentazione richiamata) hanno confermato l'insussistenza dei limiti dimensionali di cui alle lettere a) e b) attestati dai predetti documenti contabili. Il curatore, difatti, ha evidenziato che la società ha cessato l'attività già alla fine del 2012 ed è stata posta in liquidazione il 18/3/2015; inoltre, che dalla documentazione acquisita (ferma al 2104) si deduce come negli esercizi del 2012, 2013 e 2014 l'attivo patrimoniale e i ricavi fossero già di gran lunga inferiori alle soglie di cui all'art.1 lf (confr. pagg.2 e 3)" (Corte d'Appello Venezia 12 marzo 2021)".
              In sostanza nel caso esaminato nella risposta riportata, essendo l'attività cessata da cinque anni, il debitore in questione poteva produrre gli ultimi bilanci depositati al R.I. e dimostrare con qualsiasi elemento di prova, di non aver superato negli ultimi anni le soglie di cui alla lett. d) dell'art. 2; nel suo caso se l'attività è cessata prima dell'ultimo anno ma nel trienni precedente in più il debitore dovrà anche dimostrare che i bilanci ultimi prodotti, dai quali si ricava il superamento delle soglie, non erano attendibili e che egli era in realtà rimasto al di sotto delle soglie minime di legge.
              Si tratta di una interpretazione, ma riteniamo attendibile per superare lo scoglio del limite cronologico in considerazione del fatto che le procedure da sovraindebitamento sono sostanzialmente finalizzate all'esdebitazione del debitore, per cui il mancato accesso per il decorso del tempo lo priverebbe di tale utilità e di una nuova ripartenza, lasciando ai creditore la libertà di aggredire, ciascuno per suo conto, il patrimonio del debitore.
              Zucchetti SG srl
              • Fabrizio Colombo

                Sassoferrato (AN)
                14/03/2023 10:34

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART 14-TER DITTA CESSATA SOPRA SOGLIA

                Chiedo scusa, ho letto con attenzione , ma non ho capito se alla luce di questo vostro nuovo esame della questione l' imprenditore, sopra soglia, che ha cessato la sua attività di impresa da oltre un anno , puo' accedere all'istituto di cui all'oggetto ? Grazie.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  14/03/2023 19:59

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART 14-TER DITTA CESSATA SOPRA SOGLIA

                  Nelle risposte precedenti abbiamo affrontato due problemi. Il primo riguarda l'applicazione dell'art. 33, co, 1, ccii anche alla procedura di liquidazione controllata, che non è espressamente richiamata da tale norma e, pur preferibilmente escludendolo, lo abbiamo ammesso come possibilità interpretativa.
                  Il secondo riguarda come dimostrare l'esistenza dei limiti dimensionali richiesti dalla lett. d) dell'art. 2 ccii per l'accesso ad una delle procedure di sovraindebitamento; in questa ultima ottica abbiamo introdotto l'ulteriore problema se l'imprenditore individuale, anche sopra soglia, che ha cessato l'attività da cinque anni, non essendo più assoggettabile alla liquidazione giudiziale, abbia per ciò stesso il requisito dimensionale per accedere ad una procedura da sovraindebitamento e lo abbiamo escluso, ritenendo comunque necessario la dimostrazione delle condizioni oggettive di accesso alle procedure da indebitamento
                  Conseguentemente, venendo alla sua attuale domanda, riteniamo che l'imprenditore sopra soglia per definizione è soggetto alla liquidazione giudiziale e non alla liquidazione del patrimonio, e non può essere ammesso alla procedura di liquidazione giudiziale quando abbia cessato l'attività da oltre un anno, in quanto lo esclude il primo comma dell'art. 33 né essere ammesso alla liquidazione del patrimonio ritenendosi soggetto non più fallibile per essere stato cancellato dal registro imprese da oltre un anno, dovendo comunque dimostrare di non sforare i limiti di cui alla lett. d9 dell'art. 2 pe accedere ad una qualsiasi procedura da sovraindebitamento.
                  Zucchetti SG srl
                • Fabrizio Colombo

                  Sassoferrato (AN)
                  15/03/2023 10:32

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART 14-TER DITTA CESSATA SOPRA SOGLIA

                  Grazie mille , anche per l'esaustività e tempestività della risposta.
                • Giovan Filippo Scalamandrè

                  Firenze
                  01/06/2023 18:43

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART 14-TER DITTA CESSATA SOPRA SOGLIA

                  Ricollegandomi al quesito e alla vostra risposta faccio presente che a norma dell'art. 2, lett. c), CCII, il sovraindebitamento è "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative… e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ... o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali". L'imprenditore individuale sopra soglia che ha cessato la propria attività da oltre un anno non essendo assoggettabile alla liquidazione giudiziale ex art. 33 CCI ne ad altra procedura può secondo voi rientrare nello stato stato di sovraindebitamento ed essere assoggettato a liquidazione controllata ex art. 268 CCII? Grazie.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  05/06/2023 09:30

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART 14-TER DITTA CESSATA SOPRA SOGLIA

                  Nella risposta data il 7.3.2023 di cui in precedenza, dopo aver esaminato il primo comma dell'art. 33 abbiamo spiegato che, per tale norma il superamento del limite di un anno dalla cessazione dell'attività preclude l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto a questa possono accedere soltanto gli imprenditori sopra soglia, nel mentre la stessa disposizione non vale per la liquidazione controllata in quanto a questa possono accedere anche i debitori non imprenditori, qualora abbiano le caratteristiche di cui alla lett. c) dell'art. 2 ccii, ossia sia consumatore, professionista, imprenditore agricolo, ecc.; tale norma infine ammette alle procedure da sovraindebitamento "ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ".. Abbiamo poi testualmente aggiunto che "A questo punto, se si ritiene che l'imprenditore individuale che ha cessato l'attività da cinque anni (nel caso erano cinque anni, ma basta da oltre un anno), non essendo più assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ha il requisito dimensionale per accedere ad una procedura da sovraindebitamento, si corre il rischio che qualsiasi imprenditore, anche di grande consistenza, che abbia superato indenne un anno dalla cancellazione del registro delle imprese, potrebbe poi accedere, eventualmente su richiesta di un creditore (co. 2 art. 268 ccii) alla liquidazione controllata. Evidentemente la norna, nel richiedere che il debitore non sia soggetto alla liquidazione giudiziale, vuole ricondurre l'assoggettamento alle procedure da sovraindebitamento alle dimensioni dell'impresa e quindi alla valutazione dei requisiti di cui alla successiva lett. d) dell'art. 2".
                  Abbiamo quindi già escluso la possibilità che ora lei propone, nel senso che l'imprenditore sopra soglia, anche dopo il decorso di un anno dalla cessazione dell'attività, sebbene non possa essere assoggettato alla liquidazione giudiziale, non può accedere alla liquidazione controllata né ad altre procedure da sovraindebitamento.
                  Zucchetti SG srl