Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Saldo e stralcio e rottamazione ter - Pagamento delle rate in una procedura di liquidazione del patrimonio

  • Martina Zantedeschi

    Verona
    27/11/2019 18:55

    Saldo e stralcio e rottamazione ter - Pagamento delle rate in una procedura di liquidazione del patrimonio

    In una procedura di liquidazione del patrimonio aperta poco prima del 31.7.2019, il debitore è stato ammesso alla definizione agevolata (a titolo sia di saldo e stralcio sia di rottamazione ter) di un rilevante debito con l'Agenzie delle Entrate mediante ripartizione rateale ai sensi della Legge n. 145/2018.
    Tuttavia, allo stato né il debitore né il Liquidatore dispongono delle risorse per far fronte alla prima rata in scadenza il 30.11.2019, per cui mi chiedo se a questo punto:
    - la definizione agevolata non produrrà effetti, come previsto dalla predetta legge, per cui l'Agenzia delle Entrate potrà richiedere di partecipare alla liquidazione per l'intero debito originario; oppure
    - il Liquidatore potrà considerare l'importo complessivo risultante dalla definizione agevolata alla stregua dei crediti prededucibili e pagarlo senza dover necessariamente rispettare le scadenze indicate dall'Agenzia delle Entrate.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      29/11/2019 11:29

      RE: Saldo e stralcio e rottamazione ter - Pagamento delle rate in una procedura di liquidazione del patrimonio

      Non essendo previste eccezioni per le procedure concorsuali o di sovraindebitamento, se non viene effettuato il pagamento semplicemente la rottamazione non produrrà effetti, e tornerà dovuto l'importo originario.

      La particolare disciplina stabilita dall'art. 3, comma 18, del D.L. 119/2018 detta regole specifiche per "le somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111 -bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267", quindi non riguarda le procedure di sovraindebitamento.

      Peraltro, anche per i soggetti sottoposti a procedura concorsuale, come abbiamo scritto in altri interventi su questo Forum, "si applica la disciplina dei crediti prededucibili" significa che può essere eseguito il pagamento al di fuori del riparto, se vi sono le disponibilità, non che il debito erariale cambi qualificazione.