Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione controllata-procedura esecutiva

  • Astrid Selene Crosio

    Imola (BO)
    09/02/2023 18:14

    Liquidazione controllata-procedura esecutiva

    In una liquidazione controllata la massa attiva è costituita unicamente dall' immobile di proprietà del debitore, tale bene è oggetto di procedura esecutiva da parte del creditore ipotecario.
    Il liquidatore può subentrare nella procedura esecutiva pendente?
    Qualora non potesse subentrarvi o ritenesse più conveniente non subentrare nella procedura pendente, in considerazione sia delle spese da sostenere a carico della procedura, sia del fatto che il creditore privilegiato sarebbe l'unico creditore soddisfatto anche all'interno della liquidazione controllata, si potrebbe richiedere la chiusura della liquidazione passando attraverso la procedura di esdebitazione dell'incapiente?
    Grazie
    Cordiali saluti
    Astrid Selene Crosio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/02/2023 19:01

      RE: Liquidazione controllata-procedura esecutiva

      L'art. 270 comma 5 contiene un esplicito rinvio all'art. 150, il quale corrisponde al vecchio art. 51 l.fall., con la conseguenza che, salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della sentenza con cui il Tribunale dichiara, a norma del primo comma dell'art. 270, l'apertura della liquidazione controllata, nessuna azione esecutiva può essere iniziata o proseguita, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale.
      L'affermazione in questi termini della sospensione delle azioni esecutive, comporta, in primo luogo, l'applicazione anche nella liquidazione controllata, della salvezza di diversa disposizione di legge, per cui anche in questa procedura trova applicazione l'art.41TUB che consente aoi creditori fondiari di iniziare o proseguire azioni esecutive anche in pendenza della procedura di liquidazione controllata.
      Di conseguenza la prima verifica da fare è se il creditore esecutante ipotecario sia portatore di un credito fondiario o no.. Nel primo caso, infatti, quel creditore può proseguire l'esecuzione e il liquidatore potrà, come nel fallimento e nella liquidazione giudiziale, intervenire in quella procedura per far valere i crediti prioritari sull'ipoteca e il creditore fondiario dovrà insinuarsi al passivo (Il terzo comma dell'art . 270 richiama anche l'art. 151).
      Se, invece, l'esecutante non è un creditore fondiario, vale il principio posto dall'art. 150 del blocco delle azioni esecutive e si pone il problema della sostituzione del liquidatore al creditore esecutante. Il problema nasce dal fatto che nella nuova disciplina della liquidazione controllata non è riprodotta quella previsione, contenuta alla fine del secondo comma dell'art. 14-novies legge n. 3 del 2012, secondo la quale "se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentravi".
      Come interpretare questa omissione? E' presto per trovare precedenti giurisprudenziali. A nostro avviso il rinvio all'art. 150 comporta un necessario effetto di trascinamento, all'interno della disciplina della liquidazione controllata, dell'art. 216 c.c., ed in particolare, per quanto rileva in questa sede, del relativo comma 10 (corrispondente all'art. 107, comma sesto, l.fall. il quale, nella legge fallimentare, costituisce il precipitato processuale dell'art. 51), a mente del quale se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi, con l'avvertenza che, in difetto, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori. Di contro, non vediamo ragione per cui, ricostruito i rapporti tra esecuzione e liquidazione controllata in termini sovrapponibili a quelli che intercorrono tra esecuzione e liquidazione giudiziale, il liquidatore, che ha la disponibilità del patrimonio del debitore e la legittimazione all'esercizio delle azioni di recupero e ricostruttive di detto patrimonio, non non debba avere la stessa possibilità del curatore di subentrare nell'esecuzione in corso quando il subentro sia conveniente per la massa dei creditori, perdendo eventualmente quanto in quella sede già fatto con nuove spese e perdite di tempo per vendere lo stesso bene nell'ambito della procedura collettiva; ove, infatti, il liquidatore ritenga di non subentrare nell'esecuzione in corso, la procedura esecutiva individuale va dichiarata improcedibile e il bene oggetto dell'esecuzione, messo a disposizione dei creditori va venduta nella procedura di liquidazione controllata.
      Zucchetti SG srl
      • Astrid Selene Crosio

        Imola (BO)
        15/02/2023 12:45

        RE: RE: Liquidazione controllata-procedura esecutiva

        Qualora il creditore in oggetto sia fondiario e quindi proceda autonomamente con l'esecuzione, per richiedere la chiusura della liquidazione si dovrà aspettare il termine dell'esecuzione immobiliare, oppure, non essendoci altre utilità, potrà essere richiesta anche prima?
        In tal caso l'esdebitazione opererà anche sul debito vantato dal creditore fondiario?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          16/02/2023 10:02

          RE: RE: RE: Liquidazione controllata-procedura esecutiva

          Se il creditore procedente ha natura fondiaria, converrebbe intervenire in quella esecuzione, come consentito dall'art. 41TUB, per far valere le spese in prededuzioni (tra cui il compenso del liquidatore) ed eventuali altri crediti prevalenti sull'ipoteca, che devono essere detratte dal ricavato della vendita dell'immobile prima di soddisfare il creditore fondiario; pertanto, se da una verifica emerge che l'immobile sia vendibile quanto meno ad un prezzo tale da poter ricuperare tali spese è conveniente intervenire, dato che diversamente, in mancanza di altro attivo, non recupererebbe queste spese.
          Se interviene nell'esecuzione individuale, deve ovviamente attendere lo svolgimento della stessa per poter realizzare lo scopo dell'intervento. Se non interviene, può chiudere la procedura, ma rinuncia sostanzialmente al recupero delle spese e di un eventuale attivo, qualora il valore dell'immobile sia tale da lasciare un residuo dopo la soddisfazione del creditore fondiario.
          La esdebitazione finale ex art. 282 opera anche nei confronti dei crediti fondiari, essendone esclusi solo quelli di cui al comma sesto dell'art. 278.
          Zucchetti SG srl