Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

DANNO BIOLOGICO LIQUIDATO IN CORSO DI LIQUIDAZIONE EX ART. 14TER E SS LEGGE 3/12

  • Gianfranco Benvenuto

    Milano
    11/01/2023 11:57

    DANNO BIOLOGICO LIQUIDATO IN CORSO DI LIQUIDAZIONE EX ART. 14TER E SS LEGGE 3/12

    Buongiorno,
    vorrei sottoporVi questo quesito.
    Il debitore, in corso di liquidazione, dovrebbe ricevere dal datore di lavoro una cifra a titolo di risarcimento danno biologico per infortunio sul lavoro (differenziale).
    Il datore, mi chiede, essendo nominato liquidatore, a chi deve essere veicolata tale somma.
    La normativa speciale del "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" (D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), stabilisce all'art. 110: "Il credito delle indennità fissate dal presente decreto non può essere ceduto per alcun titolo né può essere pignorato o sequestrato".
    Pertanto, presumibilmente, l'importo non dovrebbe rimanere al lavoratore?
    Vi ringrazio anticipatamente per la vs. preziosa collaborazione.
    Cordiali saluti
    GB

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/01/2023 18:10

      RE: DANNO BIOLOGICO LIQUIDATO IN CORSO DI LIQUIDAZIONE EX ART. 14TER E SS LEGGE 3/12

      L'art. 14-undecies della legge n. 3 del 2012 prevede l'acquisizione alla procedura di liquidazione del patrimonio dei beni sopravvenuti nei quattro ani successivi alla presentazione della domanda, detratte le passività incontrate per l'acquisizione, tuttavia deve trattarsi pur sempre di beni che fin dall'origine sarebbero entrati nel patrimonio liquidabile; orbene l'art. 14-ter stessa legge, al comma 6, esclude dalla liquidazione sia i crediti impignorabili che quelli aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi , pensioni salari ecc., con una norma che riprende quella di cui all'art. 46 l. fall..
      Con riferimento a quest'ultima norma la S. Corte ha precisato che "le somme spettanti a persona fisica successivamente fallita, a titolo di risarcimento del danno biologico o del danno morale, attesa la natura strettamente personale, sin dall'origine, del relativo diritto, rientrano nella previsione dell'art. 46, comma 1, n. 2) l. fall. e non possono essere quindi attribuite al fallimento (Cass. 15 ottobre 2018, n. 25168, Cass. 11/01/2006, n. 392); ha inoltre chiarito che, invece, "La menomazione della capacità lavorativa specifica, configurando un pregiudizio patrimoniale, deve essere ricondotta nell'ambito del danno patrimoniale e non del danno biologico; ne consegue che le somme riconosciute a titolo di danno da perdita della capacità di guadagno futuro, integrando un danno patrimoniale, rientrano nella massa attiva del fallimento e devono essere in questa ricomprese, non potendo essere sussunte nelle fattispecie di cui all'art. 46, comma 1 n. 1 e 2, l. fall." (Cass. 27/01/2011, n. 1879).
      Nel caso in esame, quindi, trattandosi di risarcimento del danno biologico, questo non va acquisito dalla procedura di liquidazione del patrimonio.
      Zucchetti SG sr