Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Suddivisione in classi creditori ipotecari con e senza garanzie prestate da terzi

  • Francesca Borri

    Poggibonsi (SI)
    16/09/2023 13:19

    Suddivisione in classi creditori ipotecari con e senza garanzie prestate da terzi

    Buongiorno,
    sottopongo il caso di un concordato preventivo in continuità con suddivisione dei creditori in classi ove i creditori ipotecari con garanzia prestate da terzi, sono stati concentrati in unica classe.
    Posto che l'art. 85 non indica i criteri per la formazione delle classi in quanto l'art. 2, lett. r) già definisce "classe di creditori l'insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei", vorrei capire se il criterio di formazione delle classi debba riguardare anche l'importo e la capienza della garanzia fornita da terzi oppure no.
    Mi spiego meglio: per semplicità ipotizzo che nella classe "ipotecari" abbia n. 2 Istituti di credito,
    il primo con debito di 2.400, garantito da ipoteca e da fidejussione specifica per euro 2.000 e da sola ipoteca per euro 400 - oltre fidejussione omnibus per 600 che copre anche il debito classato in "chirografario con garanzia personale"-;
    il secondo con debito di 740, garantito da ipoteca e fidejussione specifica per euro 390, da sola ipoteca su per 350 - oltre fidejussione omnibus per 30 che copre anche il debito classato in "chirografario con garanzia personale" -
    E' corretta la formazione della classe? I crediti ivi presenti garantiti per importi diversi da ipoteca e fidejussione specifica o solo da ipoteca, devono essere separati? In caso positivo la fidejussione omnibus come incide?
    Grazie per la preziosa collaborazione
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/09/2023 12:26

      RE: Suddivisione in classi creditori ipotecari con e senza garanzie prestate da terzi

      Cass. 16 aprile 2018, n. 9378 ha così efficacemente sintetizzato i concetti di omogeneità giuridica ed economica: l'omogeneità delle posizioni giuridiche "riguarda la natura oggettiva del credito e concerne le qualità intrinseche delle pretese creditorie, tenendo conto dei loro tratti giuridici caratterizzanti, del carattere chirografario o privilegiato, della eventuale esistenza di contestazioni nella misura o nella qualità del credito, della presenza di un eventuale titolo esecutivo provvisorio". L'omogeneità degli interessi economici, volta a garantire sul piano sostanziale la par condicio, "ha riguardo alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito (banche, fornitori, lavoratori dipendenti, ecc.) e al peculiare tornaconto vantato dal suo titolare (in ragione ad esempio dell'entità del credito rispetto all'indebitamento complessivo, della presenza di coobbligati o dell'eventuale interesse a proseguire il rapporto con l'imprenditore in crisi), al fine di garantire secondo canoni di ragionevolezza una maggiore adeguatezza distributiva in presenza di condizioni di omogeneità di posizione". "Rientra – pertanto, continua la Corte- tra i compiti del tribunale -con un accertamento in fatto che non è sindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato - valutare congiuntamente i detti criteri al fine di verificare l'omogeneità dei crediti raggruppati, che non può essere affermata in termini di assoluta identità, essendo sufficiente la presenza di tratti principali comuni di importanza preponderante, che rendano di secondario rilievo quelli differenzianti, in modo da far apparire ragionevole una comune sorte satisfattiva per le singole posizioni costituite in classe".
      Questi sono i criteri da seguire, per cui nel suo caso, ferma la omogeneità di posizione giuridiche trattandosi di creditori tutti ipotecari, la omogeneità economica sembra difficile affermarla; ma, poiché una tale valutazione prevalentemente di fatto va svolta sulla base di criteri come visto anche abbastanza elastici, non è possibile un giudizio sicuro, di valenza generale.
      Zucchetti SG Srl