Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

accordo di composizione della crisi

  • Luciano Mauro

    Ferrara
    15/09/2021 12:58

    accordo di composizione della crisi

    In seguito al deposito della domanda di una procedura di accordo e nei termini per l'udienza davanti al GD per la verifica dei voti, l'agente della riscossione mi invia una pec con cui: "esprime il voto negativo ai sensi dell'art.11 comma 1 Legge n. 3/2012 per le somme di competenza degli Enti Impositori Inps, Inail, enti locali vari, ecc. limitatamente alle somme oggetto di falcidia.".
    A mio parere l'agente della riscossione, che ha ottenuto il mandato da costoro per il recupero dei loro crediti con l'iscrizione a ruolo, non rispetta l'art. 11 co. 1 L. 3/2012 che specifica che i creditori inviano la loro espressione di voto all'OCC (o gestore della crisi) a mezzo pec, raccomandata ecc.
    Il voto negativo "per interposta persona" mediante l'agente della riscossione non mi pare corretto intendendo valida l'espressione di voto che mi arrivi direttamente dal singolo ente impositore e non dall'agente della riscossione che a mio parere può votare sui crediti che lo riguardano ovvero aggi ecc. di cui alle cartelle esattoriali. Chiedo un parere su questo.
    Saluti
    Luciano Mauro
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      08/10/2021 09:45

      RE: accordo di composizione della crisi

      L'art. 11, I comma, della legge 3/2021, richiede che il consenso, o in realtà l'opposizione, sia manifestata dal creditore.

      L'art. 182-ter l.fall., relativamente alla transazione fiscale nel concordato e negli accordi di ristrutturazione, stabilisce:

      - al III comma, che "il voto sulla proposta concordataria e' espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale"

      - al IV comma, che "Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione".

      L'art. 87, comma 2-bis, del D.P.R. 602/73, facente parte del Titolo II di tale D.P.R., stabilisce che "L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato ... la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle entrate ... e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima".

      L'art. 18 del D.Lgs. 46/1999 recita: "le disposizioni di cui .. al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ... si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'articolo 17 del presente decreto", intestato "Entrate riscosse mediante ruolo".

      Da tali disposizioni emerge a nostro avviso emerge che nelle procedure concorsuali l'agente per la riscossione non può esprimere il voto per conto degli enti impositori e previdenziali, salvo che agisca in base a formale specifica autorizzazione di essi.

      Ciò a maggior ragione vale, a nostro avviso, nel sovraindebitamento, nel quale non esiste una disciplina specifica per i debiti erariali e previdenziali parallela all'art. 182-ter l.fall., e non può che applicarsi rigorosamente la disciplina dell'art. 11, che legittima il solo creditore a pronunciarsi sulla proposta.