Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Soci snc e concordato minore

  • Valentina Cosmai

    Bisceglie (BT)
    27/12/2022 12:29

    Soci snc e concordato minore

    Buongiorno.
    Caso di soci di snc (parenti) che hanno sia debiti sociali che debiti personali.
    Possono presentare un'unica procedura di concordato minore?
    Oppure dovranno essere presentate procedure distinte e quindi: la società dovrà presentare concordato minore (con liberazione dei soci per i debiti sociali) ed i soci dovranno presentare ristrutturazione del consumatore per i debiti personali?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/12/2022 10:35

      RE: Soci snc e concordato minore

      La domanda unica è consentita dall'art. 66 CCII ai soli membri della stessa famiglia che siano conviventi o quando il sovraindebitamento ha una origine comune. Nel caso, pur essendo i soci della snc parenti tra loro e pur ammesso che siano conviventi o comunque che il sovraindebitamento abbia origine comune, non possono di certo proporre una unica procedura familiare di concordato minore con la snc di cui sono soci.
      Se la snc accede al concordato minore, come lei giustamente dice, il concordato produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili (comma 4 art. 79), ma questo effetto si determina con l'omologa, per cui solo dopo l'omologa i soci sono esdebitati dei crediti sociali. A quel punto rimangono solo debiti personali ei soci potranno chiedere la procedura unitaria di ristrutturazione dei debiti del consumatore, non ricorrendo la condizione ostativa di cui all'art. 69. A nostro avviso, infatti, il divieto di accesso al piano del consumatore se è stato già esdebitato nei cinque anni precedenti riguarda pur sempre l'esdebitazione per debiti personali del consumatore in modo da evitare che un consumatore faccia frequente ricorso alla procedura, nel mentre nel caso i soci sono stati esdebitati dei debiti sociali per effetto dell'accesso della società al concordato minore.
      Il questione tuttavia può essere diversamente interpretata.
      Zucchetti SG srl
      • Valentina Cosmai

        Bisceglie (BT)
        28/12/2022 12:09

        RE: RE: Soci snc e concordato minore

        Grazie per la risposta.
        Dunque, sarebbe altrettanto possibile avviare parallelamente la procedura di concordato minore per la snc (debiti sociali) e due procedure distinte di ristrutturazione dei debiti personali dei due soci?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          28/12/2022 18:33

          RE: RE: RE: Soci snc e concordato minore

          Come abbiamo detto nella precedente risposta, l'accesso dei soci al piano di ristrutturazione del consumatore presuppone che detti soci siano liberati delle obbligazioni sociali, altrimenti non possono essere considerati consumatori. L'effetto liberatorio avviene con l'omologa del concordato minore della società, per cui solo dopo tale evento i soci, distintamente o unitariamente se ricorrono le condizioni di cui all'art. 66, possono presentare domanda di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Sempre che si interpreti la condizione ostativa di cui all'art. 69 nel senso da noi indicato.
          Zucchetti SG srl
    • Antonio Perfetto

      Bologna
      24/05/2023 18:48

      RE: Soci snc e concordato minore

      Buonasera,
      è possibile secondo voi presentare un concordato minore per una SNC in liquidazione volontaria?
      Nel mio caso la SNC e i soci (coniugi) non hanno alcun patrimonio da liquidare, quindi l'unica strada percorribile sembrerebbe essere quella prevista dall'art.74, c.2, CCI, del concordato minore proposto con l'apporto di risorse esterne che consentirebbe anche gli effetti positivi sui soci illimitatamente responsabili.
      Attendo un vostro parere in merito.

      grazie
      Antonio Perfetto
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        25/05/2023 17:33

        RE: RE: Soci snc e concordato minore

        Essendo la snc in liquidazione non è configurabile un concordato minore con continuazione dell'attività per cui, come lei giustamente anticipa, può accedere soltanto ad un concordato minore liquidatorio, che richiede l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. In fatto che sia la società che i soci non abbiano nulla da offrire ai creditori non è ostativo, in quanto questi possono valutare se approvare il concordato con la finanza esterna o rischiare di arrivare ad una liquidazione controllata.
        Zucchetti SG srl