Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione controllata del socio accomandatario di società non fallibile cancellata da oltre un anno

  • Roberto D'Eramo

    Pescara
    13/09/2022 17:57

    Liquidazione controllata del socio accomandatario di società non fallibile cancellata da oltre un anno

    Buongiorno,
    mi trovo in presenza di un socio accomandatario di società non fallibile, cancellata da oltre un anno, il quale presenta ricorso per liquidazione controllata in riferimento sia a debiti societari che a debiti personali. Si chiede in base a quale inquadramento giuridico ex CCI deve ritenersi fondata la richiesta, al di là del fatto sostanziale che la liquidazione del patrimonio personale del socio in questione appare l'unica alternativa, appunto sostanziale, di risoluzione concorsuale sia per i creditori sociali che per quelli personali, dal momento che l'unico attivo utile è, in questo caso, solo quello dell'istante, non avendo la società più alcuna utilità disponibile.
    E cosa dire a proposito della esdebitazione del socio nei confronti dei creditori sociali?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/09/2022 16:29

      RE: Liquidazione controllata del socio accomandatario di società non fallibile cancellata da oltre un anno

      Il socio accomandatario di una sas, rispondendo illimitatamente dei debiti della società, non può chiedere la liquidazione controllata, regolata dagli artt. 268 e segg. CCII, (corrispondente, seppur profondamente modificata, alla liquidazione del patrimonio di cui agli artt. 14 ter e segg. della l. n. 3 del 2012) per la soddisfazione di soli debiti personali, ma deve coinvolgere tutti i creditori, compresi quelli sociali, e mettere, quindi, a disposizione di tutti i creditori (personali e sociali) il proprio patrimonio, del quale soltanto può disporre.
      Di conseguenza con l'esdebitazione- che consiste, a norma dell'art. 278 CCII, "nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti in una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata"- il socio accomandatario si libera dei debiti propri e di quelli sociali, dei quali rispondeva quale socio accomandatario.
      Zucchetti Sg srl
      • Roberto D'Eramo

        Pescara
        20/09/2022 11:04

        RE: RE: Liquidazione controllata del socio accomandatario di società non fallibile cancellata da oltre un anno

        Rimane il problema dell'inquadramento giuridico della procedura: quale strumento giuridico deve essere utilizzato a norma del CCII a vostro parere, dal momento che la liquidazione giudiziale della società non appare praticabile (la società è stata cancellata da oltre un anno e risulta anche non fallibile per la presenza di debiti inferiori alla soglia dei 500mila euro), così come la liquidazione controllata (in quanto limitata ai soli debiti personali?)?
        Prima della vostra risposta pensavo che l'unica alternativa praticabile fosse, appunto, una liquidazione controllata proposta dal debitore sia in qualità di consumatore per i debiti personali che in qualità di socio cessato illimitatamente responsabile per i debiti imprenditoriali riferiti alla società cessata. A ciò si aggiunga il dettaglio che la società è cessata per mancata ricostituzione della pluralità dei soci e che il socio cessato in predicato è l'unico superstite.
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          20/09/2022 19:29

          RE: RE: RE: Liquidazione controllata del socio accomandatario di società non fallibile cancellata da oltre un anno


          Nella risposta che precede, forse ci siamo espressi male, ma non abbiamo escluso l'accesso del socio accomandatario alla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 CCII, ma abbiamo detto che tale procedura non può essere limitata ai debiti personali in quanto il socio accomandatario risponde illimitatamente dei debiti sociali, anche se la società è estinta; pertanto la liquidazione dei suoi beni personali deve essere destinata ai creditori sia sociali che personali.
          Non è possibile una scissione della posizione del debitore quale consumatore per i debiti personali, che presenta un piano del consumatore, e quale socio accomandatario che accede alla liquidazione controllata per i debiti sociali, in quanto entrambe le categorie di obbligazioni fanno capo alla medesima persona fisica che ne risponde con il suo unico e intero patrimonio.
          Zucchetti SG srl