Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

piano del consumatore

  • Luciano Mauro

    Ferrara
    27/11/2018 13:10

    piano del consumatore

    Si chiede se nella procedura in oggetto il debitore che dispone dell'immobile di proprietà e di altro bene immobile (legnaia, eventualmente trasformabile in appartamento), cedibile separatamente, possa accedere positivamente alla procedura liquidando tale bene, unitamente a finanza esterna (marito non indebitato e non proprietario di immobili che metterebbe a disposizione una quota del proprio reddito da lavoro dipendente) senza "toccare" la casa di residenza utilizzando anche parte del reddito per far fronte a un Decreto Ingiuntivo per diversi anni di oneri condominiali non pagati.
    Si fa presente che il debito al netto della cessione della legnaia ad un valore ipoteticamente "buono" unitamente alla quota di reddito (per 4/5 anni) resa disponibile nella procedura dal marito consentirebbe, numeri alla mano di far fronte al debito complessivo e alle prededuzioni della procedura.
    Distinti saluti.
    Luciano Mauro
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/11/2018 19:55

      RE: piano del consumatore

      Il piano del consumatore (così come la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti), non richiede necessariamente la liquidazione dell'intero patrimonio del debitore. Questa soluzione si spiega agevolmente nel caso dell'accordo perché questo è rimesso all'approvazione di una maggioranza qualificata dei creditori che valutano la convenienza, ma anche il piano del consumatore comporta la convocazione dei creditori per la loro audizione, seppur non per la raccolta di un voto o consenso, ed ogni creditore che non sia d'accordo circa la convenienza del piano può far valere le sue ragioni. La non convenienza, peraltro dovrebbe essere agevolmente rilevabile perché tra i documenti da allegare il secondo comma dell'art. 9 richiede anche l'elenco di "tutti i beni del debitore", sicchè ciascuno di essi è in grado di constatare se esistono altri beni rimasti fuori dal piano e che il coinvolgimento degli stessi potrebbe rendere più conveniente per essi il piano.
      Orbene, in caso di contestazioni, il giudice può omologare il piano "solo se ritiene che il credito (di colui che ha sollevato la contestazione) possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo" (art. 12bis, co. 4 legge n. 3 del 2012). Poiché la liquidazione in alternativa è quella di cui all'art. 14ter stessa legge, che coinvolge l'intero patrimonio del debitore, è chiaro che il tribunale , in caso di contestazioni sulla convenienza, può omologare il piano del consumatore solo se ritiene che il credito (di colui che ha sollevato la contestazione) possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella che deriverebbe dalla liquidazione dell'intero patrimonio del consumatore.
      Nella fattispecie, quindi, il debitore può anche non coinvolgere nel piano l'intero suo patrimonio, ma corre il rischio che qualche creditore non d'accordo ne contesti la convenienza sostenendo che il suo soddisfacimento sarebbe maggiore ove fosse liquidata anche la casa di abitazione, e in tal caso il tribunale non potrebbe omologare il piano.
      Zucchetti SG srl