Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Piano del consumatore - Interessi

  • Mattia Callegari

    Venezia
    20/09/2019 16:52

    Piano del consumatore - Interessi

    Buongiorno,
    sono stato nominato Gestore dall'OCC per un piano del consumatore.
    Il debitore ha molti finanziamenti in essere.
    Es: Una finanziaria eroga 14.407, 41 euro. Totale da restituire 26.400,00 euro in 120 rate mensili da 220,00 euro. Rate non pagate ad oggi 88. Quindi capitale residuo da versare 10.565,43, interessi 8.794,57 per complessivi 19.360,00.
    Considerato che si tratta di debiti chirografari, il debito da considerare ai fini del piano secondo me dovrebbe essere 10.565,43 euro (al netto degli interessi).
    Che ne pensate?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/09/2019 12:04

      RE: Piano del consumatore - Interessi

      Nel formulare la sua ipotesi, lei si richiama evidentemente al comma 3-quater dell'art. 9 l. n. 3 del 2012, secondo il quale "Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile". Questa norma, tuttavia, riguarda la produzione degli interessi da parte dei crediti da considerare, nel mentre nel caso il problema è proprio questo: qual è il credito da riconoscere alla società finanziaria?
      Premesso che nella specie si tratta di regolare la sorte di un debito o credito (a seconda del lato da cui si guarda) e non di un contratto pendente avendo la finanziaria esaurita la propria prestazione e rimando a carico del finanziato soltanto l'obbligo del pagamento del debito, il primo punto da risolvere è se il credito della finanziaria si intende scaduto alla data della presentazione della domanda ovvero il debitore debba continuare a pagare alle scadenza stabilite; dubbio che nasce dalla mancanza nella legge n. 3 del 2012 di una norma simile a quella di cui al secondo comma dell'art. 55 dettata per il fallimento e della mancanza di qualsiasi richiamo o rinvio a tale norma.
      Questo problema è stato risolto da una recente sentenza della S. Corte (Cass. 03/07/2019, n.17834) che ha stabilito quanto segue: "Va sottolineato che, sebbene la L. n. 3 del 2012 non contenga un esplicito richiamo alla L. Fall., art. 55, comma 2, resta che la regola per cui tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell'apertura della procedura deve trovare applicazione anche rispetto all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (ovvero al piano del consumatore), attesa la comune natura di procedura caratterizzata dal crisma della concorsualità, per quanto rivolta (l'accordo) agli imprenditori non fallibili e (il piano del consumatore) ai soggetti in condizione di insolvenza cd. civile".
      Questo comporta che il debito derivante dal finanziamento in questione deve considerarsi scaduto nel momento dell'apertura del procedimento, ma scaduto nel suo totale, comprensivo di capitale e interessi. Su questo credito poi non decorrono interessi ulteriori giusto il disposto dell'art. 9 sopra richiamato, in quanto credito chirografario. Tuttavia questo credito, proprio perché chirografrio, può essere oggetto di ristrutturazione come altri crediti, non rientrando tra quelli intoccabili.
      Zucchetti Sg srl
      • Mattia Callegari

        Venezia
        07/02/2020 10:41

        RE: RE: Piano del consumatore - Interessi

        Grazie per la precedente risposta.
        Se invece si trattasse di mutuo fondiario con ipoteca sull'immobile del sovraindebitato, pertanto secondo l'art. 9, comma 3-quater L. 3/2012, gli interessi dovrebbero continuare ad essere calcolati lungo la durata della restituzione del debito residuo a partire dalla data di deposito del piano.
        Chiedo: il tasso di riferimento dovrebbe essere quello legale o convenzionale?
        Grazie.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          07/02/2020 20:29

          RE: RE: RE: Piano del consumatore - Interessi

          Come detto nella precedente risposta l'art. 9, co. 3quater della l. n. 3 del 2012 per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio fa salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. Orbene il comma terzo dell'art. 2855 c.c., che regola il trattamento degli interessi generati da credito ipotecario (sia esso fondiario o non) stabilisce che "L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita"; pertanto, sostituito al pignoramento il deposito dell'accordo o del piano, da tale data sui crediti ipotecari decorrono gli interessi al taso legale fino alla vendita del bene.
          Zucchetti Sg srl