Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA

Certifiche uniche e modello 770

  • Luca Sorcinelli

    PESARO (PU)
    07/10/2021 15:21

    Certifiche uniche e modello 770

    Buonasera,

    sono il curatore di una società dichiarata fallita nel mese di ottobre 2020 e volevo esporvi la seguente situazione.

    Nella fase ante fallimento la società aveva pagato fatture a professionisti senza versare le ritenute in quanto non vi era la disponibilità necessaria. Ad oggi le ritenute non sono state pagate.

    In seguito a tale fatto volevo sapere se il curatore deve inviare le certifiche uniche ai professionisti e predisporre il modello 760.

    Specifico che mi riferisco a ritenute di professionisti in quanto la società non aveva dipendenti.

    Quale comportamento devo adottare?

    Grazie per la valorosa collaborazione e buon lavoro.

    LS
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      11/10/2021 09:36

      RE: Certifiche uniche e modello 770

      Come abbiamo già scritto in svariati interventi su questo Forum, la questione non è pacifica.

      La norma di riferimento, art. 4 del D.P.R. 322/98, recita infatti al comma 6-ter: "I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano un'apposita certificazione unica ..." e il primo comma fa riferimento ai "soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte".

      L'art. 23 del D.P.R. 600/73, primo articolo del citato Titolo III, elenca "Gli enti e le società indicati nell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, ... il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonché ...".

      In base a tali disposizioni è indubbio che il Curatore debba trasmettere certificazioni uniche e Mod. 770 relativi ai compensi da esso corrisposti, mentre non è chiaro se sia tenuto al medesimo adempimento anche in relazione ai compensi corrisposti prima della sua nomina, se il termine per l'invio scade successivamente al fallimento.

      La lettera della norma (oltre alle Circolari dell'Agenzia sul punto) può far propendere per la risposta affermativa, mentre le problematiche pratiche (il Curatore spesso non ha alcun elemento per provvedere, e anche quando li ha non è mai in grado di verificarli con sicurezza) e l'assenza per quanto sappiamo di contestazioni in sede di verifica, portano alla risposta di segno opposto.

      La soluzione di gran lunga preferibile è che sia il legale rappresentante a trasmettere C.U. e Mod. 770, dato che è lui che ha posto in essere le operazioni da cui deriva tale obbligo, è lui che sopporta personalmente le eventuali conseguenze penali, e con il fallimento mantiene comunque una parziale legittimazione attiva in campo tributario.

      Se egli si rifiuta, allora per prudenza riteniamo che il Curatore possa provvedere, ma solo se dispone da fonte sufficientemente certa della prova dell'avvenuta corresponsione dei compensi.

      Per quanto riguarda il versamento delle ritenute, i dati potranno invece essere reperiti senza particolari difficoltà accedendo al cassetto fiscale; non trovando prova del versamento, qualora il fallito non gli fornisca diversa documentazione, ne potrà ragionevolmente supporre l'omissione.