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IMU

  • Vincenzo Sicignano

    SCAFATI (SA)
    19/06/2018 18:53

    IMU

    Lo scrivente curatore ha venduto la piena proprietà di un terreno con all'interno un grande fabbricato riportato in catasto alla cat. D/8 realizzato in assenza di titolo abilitativo e ad oggi non condonabile. La stima ha riguardato il solo terreno al netto dei costi di abbattimento e smaltimento a carico dell'acquirente.
    Ai fini IMU/ICI,sembrerebbe che il calcolo vada effettuato sulla base della rendita del fabbricato abusivo e da abbattere con conseguenza che l'importo incassato è notevolmente inferiore all'IMU/ICI da pagare.Ai sensi dell'art. 10, comma 6 del D.Lgs. 504/92, l'imposta e' prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Se questa è la procedura significa che l'intero importo va versato al Comune? e niente rimane per la procedura?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      22/06/2018 19:10

      RE: IMU

      Senza antrare nel merito del calcolo dell'imposta dovuta, che non forma oggetto del quesito, segnaliamo che l'art. 10, VI comma, del D.Lgs. 504/92, è stato modificato, con decorrenza dal 1/1/2011, dall'art. 1 della Legge 13/12/2010 n. 220, e il nuovo testo recita: "il curatore o il commissario liquidatore ... sono ... tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili", senza alcun riferimento al ricavato della vendita.

      Riteniamo quindi che il tributo dovuto debba essere versato per intero, ovviamente se vi sia la disponibilità nell'attivo fallimentare, indipendentemente dal ricavato dalla vendita.
      • Vincenzo Sicignano

        SCAFATI (SA)
        25/06/2018 10:44

        RE: RE: IMU

        Quindi l'attivo da considerare è quello esistente al momento della scadenza del pagamento al netto dei costi specifici?senza incidere su eventuali ricavi di vendite future?
        Per gli immobili compresi nel fallimento il presupposto è il possesso del bene mentre alla vendita si ricollega l'esigibilità del tributo.E' corretto versare l'imu/ici per un immobile che non è stato oggetto di vendita e che non è condonabile?Il fabbricato è stato denunciato in catasto con procedura DOCFA nel 2010;l'attribuzione della rendita catastale dovrebbe avere efficacia successiva e non retroattiva. Come va calcolata l'ici per il periodo precedente l'attribuzione della rendita mancando un valore contabile?
        Ringrazio per l'attenzione.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          01/07/2018 19:04

          RE: RE: RE: IMU

          Cerchiamo di mettere ordine nelle domande, quindi di dare le risposte.

          Sulla debenza dell'ICI/IMU su immobili abusivi la questione non è del tutto chiara, dato che le fonti sono scarse e non particolarmente consistenti. Ci risultano infatti, sul punto:

          - la Risoluzione 6/6/94 n. 138, della quale riportiamo il testo integrale: "In merito a quanto richiesto con la nota che si riscontra, si fa presente che sono soggetti all'imposta comunale sugli immobili (ICI) anche i fabbricati costruiti abusivamente, indipendentemente dal fatto che per essi sia stata presentata o meno istanza di sanatoria edilizia". Non avendo una Risoluzione forza di legge, non ci pare che questa semplice affermazione non supportata da alcuna fonte giuridica possa essere decisiva

          - la sentenza C.T.R. Firenze n. 3/7/2002, che ha accolto l'appello del contribuente affermando che presupposto per l'applicazione di una qualsiasi imposta è, necessariamente, l'esistenza di un atto o di un fatto lecito, conseguentemente nessun atto impositivo può riguardare un'attività e/o una condotta illecita che sfoci in un reato o in una violazione sanzionata in via amministrativa, e concludendo di conseguenza che l'ICI sarà dovuta solo se verrà accolta la richiesta di condono edilizio. Ben sappiamo che la prima parte di tale motivazione è pacificamente superata, non ci pare quindi che la conclusione a cui è giunta la Commissione poggi su basi sufficientemente solide

          - la sentenza della Corte di Cassazione 28/1/2010 n. 1850, unica citata nelle varie fonti dottrinali che abbiamo potuto esaminare, la quale, nel decidere sul ricorso del contribuente, afferma la debenza sia si TARSU che di ICI; ma per quanto riguarda la TARSU essa afferma chiaramente che il presupposto della medesima "è l'occupazione o la detenzione di locali ... in cui il servizio di smaltimento rifiuti sia attivo" e "nella sentenza impugnata si afferma che l'immobilre in questione era occupato e veniva normalmente utilizzato a fini abitativi", mentre per quanto riguarda l'ICI la motivazione è decisamente meno "solida" ai fini che qui ci interessano, dato che vi si legge: "la ricorrente afferma che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata per avere i giudici d'appello omesso la valutazione di risultanze probatorie decisive" e la Suprema Corte dichiara che "La censura è inammissibile perchè assolutamente generica e priva di autosufficienza, posto che nel motivo in esame non si individuano i fatti che sarebbero stati trascurati dal giudice dì merito nè tantomeno si riportano, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, gli atti e documenti dì causa dai quali tali eventuali fatti risulterebbero, per consentire a questo giudice di valutarne, senza ricorrere ad atti estranei al ricorso, sussistenza e decisività". Non viene quindi affermato un principio di diritto, anzi il richiamo a possibili elementi che avrebbero potuto portare all'accoglimento del ricorso, se correttamente esposti, parrebbe legittimare anche una interpretazione di segno contrario.

          Ci pare quindi che la debenza del tributo sull'immobile in questione non sia del tutto pacifica, e non possiamo che limitarci a segnalare questa nostra perplessità.


          Di più facile inquadramento ci paiono invece le altre questioni:

          - se propendiamo, quantomeno prudenzialmente, per l'applicabilità del tributo sulla base dell'esistenza del fabbricato, ci pare che l'effettuazione della procedura DOCFA sia irrilevante

          - se non sono avvenuti cambiamenti, se con procedura DOCFA è stata riconosciuta una rendita, non vediamo perchè tale rendita non debba essere considerata congrua anche per i periodi antecedenti

          - infine, il tributo in questione è un debito prededucibile, da pagare con la procedura di cui all'art. 111-bis l.fall., per la quale l'attivo esistente al momento del sorgere dell'obbligazione può rilevare ai fini della tempistica di pagamento, non certo stabilire un limite all'importo da corrispondere.