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RIPARTO FINALE AGGIUNTIVO

  • Nicola Fiameni

    Crema (CR)
    08/10/2026 10:33

    RIPARTO FINALE AGGIUNTIVO

    Egregi,
    Si verifica una fattispecie particolare:
    il fallimento è stato chiuso con decreto del Tribunale che pero' ordina al Curatore ( o meglio all'ex curatore) di mantenere aperto il conto corrente e non cancellare la società al Registro Imprese, in modo da incassare il rimborso del credito IVA endoconcorsuale e poi distribuire la somma.
    Essendoci ex dipendenti tra i creditori insoddisfatti ora l'ex curatore deve distribuire la somma incassata sulla base delle percentuali del riparto finale già effettuato.
    Primo problema:
    l'ex curatore ha ancora la legittimazione alla disposizione di bonifico?
    in tal caso la autorizzazione del Tribunale dovrebbe superare il problema
    Restano i dubbi sugli altri adempimenti
    - chi versa la ritenuta con F24?
    - chi firma le CU l'anno successivo e il mod. 770?
    L'ex rappresentante legale visto che la società è tornata in bonis?
    oppure l'ex curatore? ma in tal caso non puo' piu' rappresentare la società!
    Grazie per il vostro supporto sempre prezioso
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      17/10/2026 16:14

      RE: RIPARTO FINALE AGGIUNTIVO

      Nel nostro intervento del 30/9/2023 a questo indirizzo abbiamo illustrato nel dettaglio le due tesi contrapposte sull'obbligo/facoltà del (ex?)Curatore di operare la ritenuta d'acconto nel riparto supplementare di fallimento chiuso con giudizi in corso, dichiarando di preferire la tesi dell'obbligo (e quindi potere) del (ex?)Curatore di operare tale ritenuta.

      Tale opinione ci risulta essere condivisa dalla dottrina prevalente, in particolare dal documento del CNDCEC «La chiusura del fallimento dopo la riscrittura dell'art. 118 L. Fall. Riflessioni e suggerimenti operativi», diffuso nel giugno 2017, che cita una presa di posizione in tal senso del Tribunale di Spoleto.


      Nel caso qui in esame la questione è però ulteriormente complicata dal fatto che il ruolo del (ex)Curatore si sovrappone a quello del legale rappresentante della società tornata in bonis.

      Nella totale assenza di prese di posizione ufficiali sul punto, riteniamo che tale coesistenza possa essere essere risolta ragionevolmente come segue:

      - il (ex)Curatore opererà e verserà le ritenute sul riparto agli ex-dipendenti e trasmetterà e rilascerà loro le relative Certificazioni Uniche

      - parallelamente, il legale rappresentante della società si comporterà nello stesso modo per gli altri eventuali compensi corrisposti nel medesimo anno solare

      - se la società tornata in bonis non ha dipendenti, Curatore e legale rappresentante presenteranno due distinti Mod. 770, indicando in tali modelli i reciproci codici fiscali

      - se invece la società tornata in bonis ha dipendenti, non essendo possibile presentare due separati Mod. 770 per la stessa tipologia di redditi, riteniamo che la trasmissione competa al legale rappresentante, a cui il Curatore trasmetterà i dati relativi alle ritenta da esso operate e versate, verificando che il legale rappresentante le includa nel Modello che presenterà.

      E' opportuno che il Curatore verifichi il corretto adempimento di tale obbligo da parte del legale rappresentante, facendosi trasmettere copia della ricevuta di trasmissione.