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Adempimenti fiscali conseguenti la chiusura del fallimento in pendenza di giudizio

  • Damiano Manini

    Reggio Emilia (RE)
    08/02/2022 09:06

    Adempimenti fiscali conseguenti la chiusura del fallimento in pendenza di giudizio

    Buongiorno,
    sono curatore di un fallimento (SRL) chiuso a fine 2021 ai sensi dell'art 118, 2° comma, L.F. in pendenza di giudizio e vorrei ricevere se possibile alcune conferme in materia di IVA ed imposte dirette.
    Premetto che il Tribunale nel provvedimento di chiusura della procedura in pendenza di giudizio ha autorizzato il curatore a non cancellare la società dal registro imprese e a mantenere aperta la partita IVA.
    1) In quanto curatore presenterò il modello Redditi relativo al maxi-periodo fallimentare (data apertura del fallimento - data decreto di chiusura in pendenza di giudizio) entro la fine del nono mese dal decreto di chiusura. Quando in futuro si concluderà la causa pendente mi confermate che dovrò presentare un'ulteriore dichiarazione dei redditi "unica" e relativa al periodo "pluriennale" che sarà intercorso tra la data del decreto di chiusura del fallimento in pendenza di giudizio e la data di esecuzione della ripartizione ulteriore di attivo a conclusione del giudizio pendente? ;
    2) Quanto agli adempimenti in materia IVA potete confermarmi la circostanza che, essendo la partita IVA ancora aperta, sia corretto che io provveda ancora a predisporre periodicamente le LIPE, nonché ogni anno sino ad avvenuta ulteriore ripartizione di attivo a conclusione del giudizio pendente, la dichiarazione IVA annuale, qualificandomi nel frontespizio dei vari modelli ancora quale curatore e rappresentante dell'impresa (codice carica "3"), sebbene l'art. 118 ad una prima lettura preveda la qualifica di curatore ai soli fini della prosecuzione del giudizio pendente ? Non credo che in alternativa debba provvedere l'ex legale rappresentante della SRL fallita.
    In aggiunta ai quesiti precedenti, ritenendo di poter comunque continuare ad operare quale curatore per gli adempimenti fiscali di cui in precedenza, poiché al momento della chiusura in pendenza di giudizio il fallimento vantava un modesto credito IVA maturato in corso di procedura, non essendo cessata la partita IVA riterreste come me che sia possibile poterlo utilmente portare in compensazione anche nel periodo intercorrente tra la data del decreto di chiusura del fallimento in pendenza di giudizio e la futura data di esecuzione della ripartizione ulteriore di attivo a conclusione del medesimo giudizio pendente ? Penso ad esempio alla ritenuta d'acconto che sarà operata in futuro all'atto del pagamento del compenso (acconto e saldo) liquidato al legale che assiste la procedura nel giudizio pendente.
    Ringrazio anticipatamente per il cortese riscontro.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      12/02/2022 12:52

      RE: Adempimenti fiscali conseguenti la chiusura del fallimento in pendenza di giudizio

      Per quanto riguarda la prima domanda, la dichiarazione dei redditi da presentare ora sarà ovviamente a zero; alla conclusione della causa pendente dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa solo se vi sarà un residuo attivo: in caso contrario non sarà necessario integrare una dichiarazione con un'altra di contenuto identico.


      Per quanto riguarda la seconda, mancando disposizioni speciali e indicazioni in prassi, non possiamo essere certi di quale sia il comportamento più corretto.

      Da un lato le operazioni nel periodo in questione verranno effettuate dal Curatore, che è stato espressamente autorizzato a mantenere aperta, oltre al giudizio pendente, la posizione IVA.

      Dall'altro l'art. 118 l.fall. stabilisce che il Curatore mantiene la legittimazione processuale nei giudizi in corso, riceve ed effettua i pagamenti e si occupa del riparto integrativo ma, proprio perché viene definita questa specifica ultrattività, con la chiusura del fallimento perde tale carica.

      Riteniamo che in sede di verifica una dichiarazione IVA presentata da un soggetto non più in carica possa essere considerata omessa, mentre è molto più difficile che possa essere considerata omessa una dichiarazione presentata dal legale rappresentante, anche se in un periodo nel quale è di fatto esautorato dai suoi poteri gestori; ci pare quindi quest'ultima la soluzione migliore.

      Ovviamente, se si sceglie questa seconda strada, è opportuno che il Curatore, dopo aver fornito al legale rappresentante gli elementi per predisporla, si preoccupi di verificare che la dichiarazione IVA sia presentata dal legale rappresentante, perché non possiamo escludere che l'Agenzia segua l'interpretazione opposta, e quindi consideri tale adempimento dovuto (e quindi omesso) dal Curatore.

      Analogo discorso vale per le LIPE, che sempre per prudenza riteniamo debbano essere presentate ogni trimestre, com'è regola normale, e non solo nel caso in cui vi siano operazioni nel trimestre di riferimento, com'è la disciplina speciale in corso di procedura.


      Certo che questa chiusura anticipata non finisce di creare problemi procedurali sempre nuovi ....
    • Vittorio Sarto

      Cesena (FC)
      28/03/2023 16:06

      RE: Adempimenti fiscali conseguenti la chiusura del fallimento in pendenza di giudizio

      buonasera,

      mi inserisco nella discussione per chiedere un Vostro parere trovandomi in una situazione analoga a quella indicata dal collega.
      Nella dichiarazione iva successiva all'anno di chiusura in pendenza di giudizi, con partita iva ancora aperta conformemente a quanto autorizzato dal Tribunale con decreto di chiusura , come va compilato il frontespizio nella sezione "dichiarante diverso dal contribuente"?
      In tale sezione si deve indicare la data di apertura della procedura e in seguito quella di chiusura ( o in alternativa se la procedura risulta ancora aperta).
      Come ci si deve comportare in caso di chiusura in pendenza di giudizi avvenuta nel 2022?
      Io propenderei per indicare la data di chiusura della procedura ma a quel punto non vi è alcun campo per segnalare al fisco che la chiusura è avvenuta in pendenza di giudizi con partita iva ancora aperta e che verranno trasmesse ulteriori dichiarazioni iva.

      Grazie per il Vostro contributo
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        31/03/2023 01:18

        RE: RE: Adempimenti fiscali conseguenti la chiusura del fallimento in pendenza di giudizio

        Concordiamo con l'ipotesi prospettata nel quesito, ovvero indicare le date di apertura e chiusura del fallimento.

        Non essendo stata comunicata la cessazione della partita IVA, riteniamo si possa tranquillamente proseguire con la presentazione delle dichiarazioni annuali, non ci risulta infatti che vi sia un controllo automatico fra l'indicazione di tale data e la chiusura della posizione IVA.

        Qualora vi sia una segnalazione di irregolarità o venga comunque sollevato un rilievo da parte dell'Ufficio, si potrà agevolmente motivare il proprio comportamento.
    • Davide Correrini

      La Spezia
      29/09/2023 19:15

      RE: Adempimenti fiscali conseguenti la chiusura del fallimento in pendenza di giudizio

      Buonasera,
      il caso che mi riguarda è invece il seguente:
      - chiusura del fallimento nel 2016; non vi erano liti pendenti ma il Fallimento medesimo era insinuato allo Stato passivo in altra Procedura;
      - con il Decreto ex art. 119 L.F. veniva disposto che le eventuali future sopravvenienze attive sarebbero state distribuite ai creditori in conformità alle modalità previste nel piano di riparto precedentemente loro comunicato (nel quale, appunto, erano state stabilite delle percentuali di attribuzione delle sopravvenienze ai creditori aventi diritto);
      - cessazione della partita Iva e cancellazione della società dal RI;
      Nel 2023, dall'altra Procedura, viene comunicata la disponibilità di somme a favore del Fallimento chiuso.
      Le somme debbono essere distribuite ai creditori priv ex art. 2751 bis n. 1 c.c. (lavoratori a cui, in condizioni ordinarie con il Fallimento sostituto di imposta, viene applicata la ritenuta d'acconto).
      Con riferimento al profilo fiscale, visto il caso di specie, sarei a richiedere, secondo Vostro qualificato parere, quale sia il modo più appropriato per procedere.
      Con osservanza.
      Davide Correrini - La Spezia
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        30/09/2023 17:53

        RE: RE: Adempimenti fiscali conseguenti la chiusura del fallimento in pendenza di giudizio

        La questione non è stata specificatamente affrontata in via ufficiale, l'unica strada per trovare una risposta è quindi basarci sulle disposizioni di legge.

        Molto chiara è la norma che impone di operare la ritenuta d'acconto: l'art. 23 del D.P.R. 600/73 stabilisce che "Gli enti e le società ... il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonché ... devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto"

        Quindi la domanda è: quando effettua il riparto supplementare, il Curatore ha ancora tale qualifica? Solo se la risposta è positiva, egli ha il dovere e il potere di operare la ritenuta d'acconto ed effettuare tutti gli adempimenti conseguenti.


        Le norme della legge fallimentare nelle quali dobbiamo cercare la risposta sono:

        - l'art. 120, I comma, l.fall., il quale stabilisce che "Con la chiusura ... decadono gli organi preposti al fallimento"

        - l'art. 118 l.fall., antecedente come numerazione ma di molti anni successivo come formulazione nella parte che ci interessa, il quale stabilisce che "la procedura di fallimento si chiude ... 3) quando e' compiuta la ripartizione finale dell'attivo; ... La chiusura ... nel caso di cui al n. 3) non e' impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43 ... Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare".

        Esaminiamo quindi rigorosamente tali disposizioni:

        - dalla frase "Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore" e non dall'ex-curatore; pare quindi che nella chiusura con giudizi pendenti i curatore mantenga tale qualifica fino all'eventuale riparto supplementare

        - ma, a parte il contrasto con quanto stabilito dall'art. 120 sopra citato, che significato ha allora la frase poche parole prima "rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale"? Se egli mantiene tale qualifica, è ovvio che mantenga anche la legittimazione processuale: che bisogno c'era di scriverlo? E ancora, dove è scritto che mantiene tale qualifica anche ad altri fini?


        Pur consapevoli che vi sono elementi per poter sostenere argomentazioni opposte, riteniamo che per motivi logici e sistematici si possa ritenere l'introduzione della chiusura con giudizi pendenti una parziale deroga del principio generale dell'art. 120 e che quindi dopo di essa il Curatore, pur con obblighi e poteri ridotti, mantenga tale qualifica.

        Da ciò deriva quindi fra l'altro, scendendo al caso in esame, che egli (esattamente come avrebbe fatto in un riparto finale) sarà tenuto a operare e versare la ritenuta d'acconto sulle somme corrisposte ai dipendenti creditori del fallimento, rilasciare le relative certificazioni uniche e presentare il relativo Mod. 770.


        Una conferma ci arriva dal Codice della Crisi, che all'art. 234 disciplina minuziosamente la chiusura in pendenza di giudizi, e all'art. 236 (corrispondente all'art. 120 l.fall.) precisa, all'ultimo comma, che "Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 234, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto".
        • Roberto Barontini

          La Spezia
          02/10/2023 11:51

          RE: RE: RE: Adempimenti fiscali conseguenti la chiusura del fallimento in pendenza di giudizio

          Ringrazio per il tempestivo riscontro.
          Parendo assolutamente condivisibili, sotto il profilo logico, le conclusioni esposte, mi chiedo e Vi chiedo (salvo un confronto con l'AE) come poter coordinare sotto il profilo operativo, nel caso di specie, l'espletamento degli obblighi che incombono sul Curatore del Fallimento (chiuso) quale sostituto di imposta e l'avvenuta cancellazione dal RI della società (in assenza quindi di CF attivo).
          Ringrazio e saluto cordialmente.
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            06/10/2023 18:51

            RE: RE: RE: RE: Adempimenti fiscali conseguenti la chiusura del fallimento in pendenza di giudizio

            Essendo stata cancellata la società non vediamo altra soluzione che riaprire le posizioni sia sul Registro Imprese che presso l'Agenzia delle Entrate.

            Al di là dell'aspetto fiscale, di per sé già importante, in assenza della società non vediamo infatti su quale posizione possano transitare le somme in questione, non potendo nemmeno esistere un conto corrente a essa intestato.

            Previa autorizzazione del Tribunale (non esiste nemmeno più il Giudice Delegato) si potrebbero forse far transitare tali somme sul c/c del Curatore, che in tal caso sarebbe il soggetto pagatore sul quale graverebbero quindi le incombenze quale sostituto d'imposta, ma sinceramente vedremmo più di un problema ...

            Poiché non è la prima volta che ci viene sottoposto questo tipo di situazione, non possiamo che raccomandare di prestare davvero la massima attenzione ai vari passaggi, possibilmente chiedendo già nell'istanza che si deposita per la chiusura del fallimento di essere autorizzati a non procedere alla cancellazione della società, prevedendo già in tale sede in quale occasione la si dovrà poi fare, magari indicando più casi, e farsi già autorizzare già ora per allora.