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nota di variazione iva verso concordato preventivo ancora aperto e senza riparto finale

  • Fabiola Biancucci

    Porto Sant'Elpidio (FM)
    13/10/2025 12:25

    nota di variazione iva verso concordato preventivo ancora aperto e senza riparto finale

    Buongiorno, nell'ambito di un concordato preventivo omologato di cui sono liquidatore ho ricevuto una NOTA DI CREDITO TD04 con descrizione "nota di credito art. 26 comma 2 per mancato pagamento del corrispettivo a seguito di procedura fallimentare".
    Nell'immediato ho contestato (invano) l'emissione perchè la norma citata in vigore relativamente alle procedure aperte ante 2025 non permette l'emissione della nota sino a quando non vi è prova della infruttuosità della procedura e nel caso specifico la procedura è ancora aperta e non si è arrivati al riparto finale.

    Siamo in un caso di ricezione di fattura irregolare ex art. 6, comma 8 DLgs 471/97, come aggiornato D.lgs. 87/2024? per cui per non incorrere in sanzioni dobbiamo provvedere a comunicare l'irregolarità all'Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui è stata emessa la fattura irregolare (nota di varizione)?
    Peraltro l'Ade si limita ad indicare quale strumento la comunicazione TD29 senza specificare il trattamento contabile/fiscale della nota ricevuta.
    Quale è il comportamento corretto della società in concordato?
    A- La nota va registrata e poi annullata con documento di segno opposto e poi fatta la comunicazione TD29?
    B - La nota non va registratata e va fatta solo la comunicazione TD29?
    C - Ultima ipotesi la nota va registrata e va fatta anche la comuicazione TD29? ma in tale utlimo caso la società si vede ridurre (nel mio caso specifico) il credito IVA a causa di nota di variazione illegittima.
    D - Altro?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      14/10/2025 13:11

      RE: nota di variazione iva verso concordato preventivo ancora aperto e senza riparto finale

      Non ci risultano istruzioni o prese di posizione ufficiali in merito, quindi non possiamo che basarci sulla lettera del comma 8: "Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente ...": la fattispecie di cui ci stiamo occupando è tutt'altra, quindi riteniamo che non si applichi la sanzione stabilita dalla norma, né quindi sia dovuta la procedura per evitarla.

      Se è già stato richiesto l'annullamento della nota di credito, richiesta rimasta senza esito, non vediamo altro comportamento ragionevole e corretto che semplicemente ignorarla: registrarla significherebbe, a nostro parere, semplicemente "avallare" un comportamento illegittimo, né possiamo "stornarla" con un documento di segno opposto (anzi di segno identico, essendo opposto il soggetto emittente) emesso dalla società in procedura.