Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA

Modello Iva 74-bis e Iva di gruppo

  • Giuseppe Siciliano

    PERUGIA
    23/09/2016 13:23

    Modello Iva 74-bis e Iva di gruppo

    Gentilissima redazione fiscale, sottopongo il seguente quesito: nel caso in cui è dichiarato il fallimento di una società partecipata al 100% da un altra società, posto che, come chiarito in altre discussioni, la liquidazione Iva di gruppo continua anche dopo il fallimento (almeno fino alla fine del periodo d'imposta)ai fini della predisposizione del modello Iva 74-bis l'Iva a debito della controllata fallita che risulta dalle liquidazioni periodiche Iva e che è confluita nella liquidazione Iva di gruppo, deve essere indicata nei campi del rigo AF8 e poi come totale nel rigo AF33 oppure, in virtù del trasferimento del debito alla capogruppo (non fallita) non bisogna indicare alcun debito d'imposta?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      12/11/2016 14:20

      RE: Modello Iva 74-bis e Iva di gruppo

      Non ci è ben chiara la collocazione temporale di quanto descritto nel quesito, perché si premette la considerazione che l'IVA di gruppo prosegue anche in corso di procedura, e quindi pare ci si riferisca e liquidazioni IVA successive al fallimento, poi il quesito riguarda la dichiarazione Mod. 74.bis, che è invece relativa al periodo ante procedura.

      Rispondiamo quindi al quesito, ovvero ci occupiamo del problema della compensazione dell'IVA infragruppo effettuata ante fallimento, e se invece la domanda riguarda il periodo successivo chiediamo una precisazione in tal senso e una più completa esposizione dei fatti.

      In sostanza, partiamo dall'ipotesi che la società poi fallita avesse un debito verso l'Erario, maturato nella frazione di anno anteriore al fallimento, che è confluito nella liquidazione periodica della capogruppo ed è quindi stato compensato con crediti IVA di altre società.

      Pur in assenza di chiarimenti ufficiali su questa specifica fattispecie, riteniamo di non poter partire che dall'assunto che la compensazione effettuata all'interno della liquidazione IVA di gruppo non sia altro che il pagamento delle posizioni debitorie utilizzando quanto risultante a credito dalle posizioni di altre società facenti parte del gruppo; il debito risultante dalla liquidazione periodica è stato quindi estinto e non deve risultare come ancora esistente al momento del fallimento (ricordiamo che la finalità del Mod. 74-bis è quella di evidenziare appunto tale debito, così che l'Agenzia delle Entrate possa presentare la relativa istanza di ammissione al passivo).

      Per raggiungere tale scopo, a differenza del quadro L della dichiarazione IVA annuale, nel quale per gli importi a debito delle controllate estinti nell'ambito della liquidazione di gruppo è previsto lo specifico rigo VL30 ("Ammontare dei debiti trasferiti"), collocato immediatamente dopo il rigo VL29, nel quale vanno indicati i versamenti periodici eseguiti, nel Mod. 74-bis tale rigo specifico non esiste, nè le istruzioni prendono in considerazione l'ipotesi, appunto, di società controllata partecipante a liquidazione IVA di gruppo.

      Stante tale assenza, non vediamo altra collocazione di tale importo, nel Mod. 74-bis, che al rigo AF32, nel quale le società in situazione ordinaria debbono indicare i versamenti periodici effettuati.
    • Alessandro Bartoli

      Citta' di Castello (PG)
      01/09/2025 16:47

      RE: Modello Iva 74-bis e Iva di gruppo

      Buonasera,
      mi trovo in questa situazione.
      é stata dichiarata una liquidazione giudiziale di gruppo (CCII).
      le società fallite sono 5.
      Primo problema: il periodo che va dall' inzio del periodo di impresa fino alla dichiarazione di liquidazione giudiziale è una unica dichiarazione ? parrebbe di sì, almeno secondo me, visto che contrariamente alle dichiarazioni annuali non vi sono spazi per la manifestazione di altri importi di altri soggetti.
      Secondo problema: la opzione è triennale; il triennio si conclude (l' ultimo anno del triennio) nel 2025. E quindi anche il perido di imposta 2025 dovrebbe essere interessato al regime con la produzione di autonome dichiarazioni iva.
      Sono giuste le mie considerazioni ?

      molte grazie
      • Alessandro Bartoli

        Citta' di Castello (PG)
        08/09/2025 10:10

        RE: RE: Modello Iva 74-bis e Iva di gruppo

        Buongiorno,
        chedo, cortesemente, se la mia osservazione, abbia un senso...
        molte grazie
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          16/09/2025 10:27

          RE: RE: RE: Modello Iva 74-bis e Iva di gruppo

          Abbiamo effettuato ricerche per verificare se in dottrina fosse stato scritto qualcosa su possibili eventuali conseguenza ai fini IVA della nuova fattispecie della liquidazione giudiziale di gruppo, ma non abbiamo trovato assolutamente nulla, pertanto non possiamo che proporre una nostra interpretazione, senza certezza che venga condivisa in sede di eventuale verifica o futuri documenti di prassi.

          Muovendo dal tenore letterale dell'art. 287, comma 1, CCII, il quale precisa "ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive", da cui discende la necessità di tenere distinti gli attivi della varie società e predisposti singoli stati passivi, e dal fatto che nessuna norma dispone la cessazione o decadenza dall'opzione dell'IVA di gruppo in caso di apertura di procedure concorsuali, riteniamo che:

          - il modello 74-bis debba essere predisposto tenendo conto della liquidazione IVA di gruppo, e i trasferimenti di crediti e debiti all'interno del gruppo genereranno crediti/debiti fra le varie società coinvolte, da inserire nelle rispettive masse attive e stati passivi (con la precisazione, già fatta in altri interventi in questo Forum, che i crediti per IVA a credito trasferita ad altra società del gruppo saranno chirografari, non essendo né credito dello Stato né credito per IVA di rivalsa)

          - le dichiarazioni annuali dovranno essere presentate per ogni singola società, tenendo distinti il periodo ante e il periodo post apertura della liquidazione; nel primo opererà l'IVA di gruppo, nel secondo riterremmo di no: non lo stabilisce alcuna disposizione specifica ma ci pare discenda dai principi generali delle procedure concorsuali, e la dottrina (formatasi prima dell'entrata in vigore del Codice della Crisi ma non vediamo perché non debba rimanere valida) ci risulta essere assolutamente unanime sul punto.
          • Alessandro Bartoli

            Citta' di Castello (PG)
            16/09/2025 10:36

            RE: RE: RE: RE: Modello Iva 74-bis e Iva di gruppo

            Buongiorno,
            ringrazio per la risposta che, come al solito, dimostra che lo strumento del forum è molto, ma molto utile per la nostra professione.
            Concordo con la impostazione che date ed alla quale infatti mi sono attenuto.
            Buon lavoro e grazie.