Menu
Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
Credito d'imposta Ricerca & Sviluppo
-
Mattia Pedrini
Bologna23/06/2026 12:32Credito d'imposta Ricerca & Sviluppo
Spett.le Forum,
sottopongo la seguente questione al Vs. autorevole parere.
Alla data di apertura della liquidazione giudiziale, la società debitrice è risultata essere titolare di un residuo credito d'imposta Ricerca & Sviluppo per l'ingente cifra di ca. €uro 236mila; somma che attiene ad attività svolte tra il 2023 e il 2024 e che per ca. €uro 44mila afferisce al residuo compensabile nel periodo d'imposta 2026 e per ca. €uro 192mila riguarda la terza quota relativa al credito spettante su attività 2024 utilizzabile in compensazione nel corso del periodo d'imposta 2027.
Vista la normativa -che pare tombale nel limitare l'utilizzo del credito de quo solo in compensazione, inibendone la possibilità di cessione- riterrei di non poter provvedere alla vendita del credito (tantopiù poiché il ramo d'azienda da cui la posta creditoria ha tratto origine non può oggi trovare autonoma valorizzazione). Ai fini della valorizzazione dell'asset, mi chiedo quindi se sia possibile per la Curatela utilizzarlo in compensazione (ad esempio con gli obblighi di versamento IVA che scaturiranno dalla cessione dei beni). Nel qual caso, ritenete sia sufficiente disporre della certificazione contabile rilasciata dalla società di revisione e della perizia tecnica relativa alle attività di R&S svolte dalla società negli anni in cui il credito si è formato, o -per cautela- occorrerebbe acquisire altresì ulteriore documentazione?
A prescindere dall'utilizzo in compensazione, trovate vi siano metodi alternativi per poter realizzare la posta di credito?
Ringrazio anticipatamente per la preziosa opportunità di confronto.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como06/07/2026 18:51RE: Credito d'imposta Ricerca & Sviluppo
Come già anticipato nel quesito, è molto chiaro il dettato dell'art. 1, comma 204, della legge 160/2019: "Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione ... Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale"; non ci pare quindi esista alcun altro modo per realizzarlo.
Preliminarmente ricordiamo che, in quanto credito d'imposta maturato ante procedura, è automaticamente compensato con eventuali debiti d'imposta parimenti ante procedura, ex art. 155 CCII.
Ciò premesso, e salvo quanto scritto qui sopra, per poterlo utilizzare in compensazione con la regionevole certezza di non rischiare future contestazioni riteniamo sia sufficiente quanto esposto nel quesito, che fa riferimento ai due commi dell'art. 1 della legge 160/2019, che per comodità di lettura riportiamo qui di seguito:
- comma 206: "Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa .... Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività".
- comma 205: "l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti";
Sinceramente non vediamo quale altra documentazione possa essere necessaria, ovvero posa essere richiesta in sede di controllo.
-