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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
Iva di gruppo
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Manuela Bianchi
Varese05/06/2012 12:04Iva di gruppo
Avremmo necessità di appurare se il credito vantato dalla controllata nei confronti della propria controllante per iva di gruppo (nel senso che la controllante ha potuto utilizzare crediti iva della controllata ed evitare così il versamento del debito con evidenti benefici di "cassa") è eventualmente assistito dal privilegio generale previsto dall'art. 2752 c.c.
dr.ssa Manuela Bianchi
Stvdio La Croce
02 6709466-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como15/06/2012 14:02RE: Iva di gruppo
La risposta è negativa: non riteniamo che il credito in questione sia assistito da privilegio.
Non esistendo una norma specifica, siamo giunti a tale conclusione muovendo da un inquadramento complessivo (ancorchè ovviamente sintetico) della fattispecie, che riportiamo qui di seguito a uso soprattuto dei colleghi meno esperti della particolare materia.
A differenza della normativa europea sull'IVA di gruppo "reale", che prevede che il gruppo societario ai fini IVA sia considerato un contribuente unico, con una soggettività distinta da quella delle società partecipanti (tanto che le fatture infrafruppo vengono emesse senza IVA, come se fossero passaggi interni al medesimo soggetto), la disciplina dell'IVA di gruppo "impropria" prevista dalla legislazione italiana è, per quanto qui rileva, la mera facoltà di compensare due posizioni, una creditoria e una debitoria, nei confronti dell'Erario: se la controllante ha un debito IVA da versare, e la controllata ha un credito IVA relativo al medesimo periodo, le due società hanno il diritto di "compensare" tali due posizioni creditoria e debitoria nei confronti dell'Erario, versando (o chiedendo a rimborso) solo la differenza.
Tale operazione viene effettuata dalla capogruppo, che in sede di determinazione dell'IVA da versare o chiedere a rimborso, dopo aver calcolato il debito/credito proprio, vi somma algebricamente il credito/debito delle controllate.
Stante tale struttura, se il problema fosse il seguente:
- la controllante ha un credito IVA di 100
- la controllata ha un debito IVA di 1000
- la controllante compensa tali partite, ma NON versa i 900 che sarebbero dovuti
- il credito dello Stato per tali 900 verso la controllante, che non deriva da un debito IVA di essa ma da un (maggiore) debito IVA della controllata, è assistito dal privilegio (nei confronti della controllante) di cui all'art. 2752?
Allora la questione del privilegio si porrebbe, e riterremmo pacifico che tale privilegio sussistesse, anche se il "debitore originario" non coincide con il "debitore dopo la compensazione infragruppo".
Ma il quesito riguarda il credito della controllata verso la controllante derivante dall'aver trasferito in capo a essa il proprio credito IVA: una sorta di cessione di credito IVA infragruppo deformalizzata.
Il credito vantato dalla controllata non è quindi nemmeno un credito IVA, bensì il credito per il corrispettivo dovuto dalla controllante alla controllata come contropartita di tale cessione.
Credito che potrebbe anche essere di entità diversa dall'importo del credito IVA trasferito (p.es. l'accordo fra la controllante e la controllata potrebbe prevedere che siccome con questo meccanismo la controllata "monetizza" il suo credito immediatamente invece di attendere per anni il rimborso, la controllante glie lo paga il 90 o 80% del suo importo...).
In conclusione, al di là delle questioni sull'inapplicabilità delle norme sui privilegi in via analogica o estensiva, ci pare pacifico che il privilegio IVA non si applichi:
- non quello di cui all'art. 2752, che ha per oggetto "i crediti dello Stato", mentre l'oggetto del quesito è il credito della controllata nei confronti della controllante
- nè quello di cui all'art. 2758 c.c., II comma, perchè tale disposizione fa riferimento ai "crediti di rivalsa verso il cessionario e il committente", e non si tratta della fattispecie in esame-
Massimo Di Luzio
Conegliano (TV)17/01/2025 10:24RE: RE: Iva di gruppo
Buongiorno
Chiedo il Vostro parere, sempre accurato, in merito ad una particolare situazione. Fallisce una controllata che deve un cospicuo importo alla controllante per il debito Iva trasferitole. La controllante non provvede al versamento dovuto e fallisce a sua volta successivamente. Ritengo che il credito della controllante sia chirografario. Vi ringrazio-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como19/01/2025 14:02RE: RE: RE: Iva di gruppo
Per le medesime considerazioni svolte nell'intervento precedente, come riteniamo che il privilegio non sussista per il credito della controllata nei confronti della controllante, riteniamo non sussista nemmeno per il credito della controllante nei confronti della controllata; non vi sono infatti, a nostro avviso, i presupposti:
- né per il privilegio di cui all'art. 2752, che ha per oggetto "i crediti dello Stato", mentre l'oggetto del quesito è il credito fra la due partecipanti al gruppo
- né per quello di cui all'art. 2758 c.c., II comma, perché tale disposizione fa riferimento ai "crediti di rivalsa verso il cessionario e il committente", e non si tratta della fattispecie in esame.
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