Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA

Dichiarazione dei redditi SC fallimento di srl per il periodo concorsuale

  • Matteo Matta

    cagliari
    19/11/2025 13:39

    Dichiarazione dei redditi SC fallimento di srl per il periodo concorsuale

    Gentilissimi,
    sottopongo alla vostra attenzione il seguente caso:
    Fallimento di ALFA srl chiuso con un residuo attivo di € 200.000 destinato alla società madre BETA SRL socio unico (anch'essa in fallimento), il cui capitale sociale detenuto in ALFA SRL era pari a € 300.000.
    Fallimento BETA SRL chiuso con un residuo attivo di € 50.000 destinato alla società madre GAMMA SRL socio unico (anch'essa in fallimento) il cui capitale sociale detenuto in BETA SRL era pari a € 10.000.
    Essendo io curatore di ALFA e BETA mi trovo ad affrontare queste problematiche:
    1. Essendo presenti dei residui attivi sono obbligato a presentare la dichirazione dei redditi sc indipendentemente dal valore del PN INIZIALE o la presentazione della dichiarazione dei redditi di ALFA e BETA è subordinata alla verifica che il RESIDUO ATTIVO di ciascuna di esse sia superiore al loro PN iniziale acquisito dai libri contabili alla data di apertura delle procedure?
    2. In caso di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi quale è la modalità di determinazione della massa imponibile? RESIDUO ATTIVO - PN INIZIALE ? o il reddito imponibile si determina di fatto sul RESIDUO ATTIVO cui applicare l'imposta IRES del 24%?
    3. All'atto di ripartizione della somma a favore dell'unico socio GAMMA SRL devo registrare il verbale di riparto presso l'Agenzia e/o rilasciare una certificazione dei riparti eseguiti?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      20/11/2025 16:10

      RE: Dichiarazione dei redditi SC fallimento di srl per il periodo concorsuale

      Sappiamo che le dichiarazioni dei redditi che competono al Curatore sono disciplinate dall'art. 183 del T.U.I.R., del quale per comodità di tutti riportiamo gli stralci che qui ci interessano.

      Esso al primo comma recita: "Nei casi di fallimento ... il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento ... è determinato in base al bilancio redatto dal curatore".

      Nella prima parte del secondo comma stabilisce che "Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale ... è costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti".

      E nel prosieguo di tale secondo comma chiarisce che "Il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento concorsuale è determinato mediante il confronto secondo i valori riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, tra le attività e le passività risultanti dal bilancio di cui al comma 1 .... Il patrimonio netto è considerato nullo se l'ammontare delle passività è pari o superiore a quello delle attività.


      Di conseguenza:

      - la dichiarazione dei redditi deve essere presentata per ogni impresa fallita

      - il patrimonio netto iniziale è quello a valori fiscalmente rilevanti al momento del fallimento (di norma negativo, essendo solitamente in tale momento le passività superiori alle attività, salvo situazioni particolari)

      - se il patrimonio netto alla data del fallimento è negativo, ai fini dichiarativi si assume pari a zero

      - l'imponibile è pari alla differenza fra il residuo attivo e il patrimonio netto iniziale (come detto, generalmente pari a zero)

      - a tale imponibile si applica l'ordinaria aliquota del 24% per determinare l'IRES dovuta

      - il capitale sociale e le quote di partecipazione dei soci sono irrilevanti.


      In applicazione di tali principi la dichiarazione dei redditi deve essere presentata sia per la procedura di Alfa che di Beta.


      Per Alfa, supposto pari a zero il patrimonio netto iniziale, essa esporrà un imponibile di € 200.000, con quindi € 48.000 di IRES dovuta.

      Alfa esce quindi dalla propria procedura senza più debiti e con mezzi propri per € 152.000 (qualora il patrimonio netto iniziale fosse invece stato positivo, il prelievo fiscale sarà inferiore o addirittura inesistente, quindi i mezzi propri residui al netto dell'IRES dovuta saranno di importo superiore).

      A questo punto nel fallimento di Beta esiste la partecipazione totalitaria in Alfa, che non ha debiti e ha mezzi propri per € 152.000 (o più), e il Curatore di Beta deciderà come realizzare tale partecipazione: può cederla o sciogliere Alfa e incamerare quello che residua di tale importo, al netto delle spese.

      L'importo così realizzato (prezzo ritratto dalla vendita della partecipazione, o scioglimento e incameramento del netto residuo dopo lo scioglimento di Alfa) farà parte dell'attivo di Beta, da ripartire fra i creditori di essa.

      Tali due possibili operazioni avranno il loro proprio trattamento fiscale:

      - le cessione gli ordinari oneri indiretti sul trasferimento delle partecipazioni

      - l'attribuzione del residuo attivo (salvo situazioni particolari nel bilancio di Beta) non costituirà distribuzione di utili, essendo inferiore al capitale sottoscritto presente nell'attivo di Beta, non dovrà quindi rispettarne le formalità.


      Per Beta, se i 50.000 euro di residuo attivo sono calcolati tenendo conto di quanto ottenuto dalla partecipazione in Alfa, la procedura è assolutamente identica, con la sola differenza, rispetto a quanto ipotizzato per Alfa, che se Gamma opta per lo scioglimento e incameramento del residuo, e la partecipazione in Beta è valorizzata al nominale, effettivamente ci saranno € 50.000 - 24% = € 38.000 (meno spese) attribuitele da Beta, a fronte di € 10.000 di capitale, quindi € 28.000 (meno spese) di utili ovvero riserve di utili, che dovranno quindi sottostare alle ordinarie regole, sia ai fini delle imposte dirette che delle formalità da rispettare, delle distribuzioni di utili o riserve di utili.
    • Matteo Matta

      cagliari
      21/11/2025 10:12

      RE: Dichiarazione dei redditi SC fallimento di srl per il periodo concorsuale

      Nel caso specifico
      il patrimonio netto di beta è più alto del residuo attivo finale, essendo presenrti all'atto di apetura dei valori contabili attivi superiori al passivo accertato in sede di udienza di verifica dello stato passivo.
      In questo caso ritengo che beta srl non sia obbligata a fare alcuna dichiarazione dei redditi e pagare l'imposta ma limitarsi a dare le somme residue di conto corrente direttamente alla società socia unica gamma srl
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        24/11/2025 16:03

        RE: RE: Dichiarazione dei redditi SC fallimento di srl per il periodo concorsuale

        Non siamo d'accordo.

        La presentazione della dichiarazione dei redditi finale del fallimento è un preciso obbligo di legge, che non disattenderemmo.

        Esattamente come nel caso di chiusura senza residuo attivo, l'imponibile sarà zero, e non vi saranno imposte da pagare, ma la dichiarazione riteniamo che (come nel caso di chiusura senza residuo attivo) vada comunque presentata.