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Compensazione crediti tributari

  • Anna Lina Gentili

    FERMO
    03/03/2021 10:12

    Compensazione crediti tributari

    Capita a volte che nel passivo del Fallimento risultino ammessi in prededuzione i crediti dei professionisti che hanno assisto la società fallita nella precedente procedura di concordato preventivo, avviata con la presentazione della domanda ex art. 161, 6° comma, L.Fall., poi sfociata in fallimento a seguito, ad esempio, di provvedimento di inammissibilità della proposta, mancata approvazione dei creditori o revoca all'ammissione ex art. 173 L.Fall..

    In tal caso si pone la questione circa la qualificazione ed il trattamento del credito Iva derivante dalle fatture emesse dai suddetti professionisti (advisor legale e finanziario, attestatore e periti) nei confronti della procedura fallimentare a seguito di un riparto parziale, ai quali la società poi fallita aveva conferito l'incarico professionale prima della presentazione della domanda di cui all'art. 161, 6° comma, L.Fall..

    Come è noto, ai sensi dell'art. 56 L.Fall., richiamato dall'art. 169, i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il debitore concordatario/fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso purché il fatto genetico di entrambe le obbligazioni si sia verificato prima della data di presentazione della domanda. Il predetto istituto della compensazione opera anche con riguardo ai crediti tributari.

    Ciò premesso si chiede di sapere come considerare il credito Iva risultante dalle fatture emesse dai suddetti professionisti, ovvero se lo stesso possa essere considerato:
    a) maturato prima della data di presentazione della domanda di concordato e, quindi, compensabile solo con i crediti concorsuali dell'Amministrazione finanziaria per il solo fatto che il mandato professionale è stato conferito prima del deposito della domanda ex art. 161, comma 6, L.Fall.; se così fosse, in caso di utilizzo da parte della Curatela di detto credito in compensazione con i debiti tributari (per Iva o ritenute) maturati dopo la dichiarazione di fallimento, vi sarebbe il rischio che l'Agenzia delle Entrate contesti l'indebita compensazione;
    b) maturato dopo la data di presentazione della domanda di concordato e, quindi, compensabile con i debiti tributari sorti dopo la dichiarazione di fallimento o richiedibile a rimborso, considerato che l'attività del professionista è stata svolta integralmente (nel caso dell'attestatore o dei periti) o per la maggior parte (nel caso degli advisor) dopo la presentazione della domanda c.d. "in bianco".

    Ringrazio anticipatamente per la risposta ed invio cordiali saluti.

    Anna Lina Gentili
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      14/03/2021 15:57

      RE: Compensazione crediti tributari

      La domanda è pare acuta e corretta, e fortunatamente siamo anche in grado di darle risposta (non accade spesso, nelle domande che inquadrano puntualmente situazioni delicate).

      Da un lato è infatti vero che la prestazione è stata commissionata (e questo ha poca importanza) ed eseguita (e questo invece ne ha molta) prima della "data di presentazione della domanda di concordato", come recita l'art. 169 l.fall., correttamente richiamato nel quesito.

      Ma è anche vero che tali importi vengono pagati in prededuzione perché "sorti in occasione o in funzione" della procedura concorsuale, come richiede l'art. 111 l.fall. perché siano qualificabili come tali.


      Riteniamo che la risposta possa essere desunta proprio dalle sentenze che hanno fissato il principio della "causa genetica", una per tutte la 8222/2011, della quale ci pare opportuno riportare un ampio stralcio, nel quale abbiamo evidenziato la frase che riteniamo ci sia utile in questa sede:

      "L'individuazione di tale momento non comporta d'altronde il mutamento del soggetto nei confronti del quale la fattura dev'essere emessa, ed a carico del quale sorge pertanto il credito di rivalsa, in quanto, dal punto di vista civilistico, l'evento generatore di tale credito rimane pur sempre la prestazione professionale conclusasi prima del fallimento.
      Ciò impedisce di qualificare il credito in questione come credito di massa, da soddisfare in prededuzione ai sensi della L. Fall., art. 111, comma 1, n. 1 ... essendo a tal fine necessario che il credito sia sorto nei confronti della gestione fallimentare, come spesa o come credito di amministrazione, o ancora come credito inerente all'esercizio provvisorio dell'impresa. Ai fini dell'individuazione dei crediti di massa, infatti, il profilo determinante non è costituito dall'elemento temporale, ma da quello funzionale, e cioè dal loro riferimento a costi assunti nell'interesse dei creditori concorsuali per il conseguimento degli scopi dell'esecuzione collettiva, restando necessariamente esclusi da tale nozione i crediti, pur fatti valere nei confronti del fallimento, che non siano sorti in occasione e per le finalità della procedura, ma siano geneticamente riconducigli all'attività dei fallito".

      Se il criterio non deve essere quello temporale ma quello funzionale, allora la disposizione è esattamente sovrapponibile a quella dell'art. 111 l.fall.: l'onorario va pagato in prededuzione perché la relativa prestazione è ritenuta funzionale alla procedura, e se è funzionale alla procedura, allora l'IVA é IVA endoconsorsuale, "IVA post", per usare una terminologia corrente nella pratica professionale.