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Fatture elettroniche ricevute dopo l'apertura della procedura fallimentare

  • Silvia Medici

    Modena
    02/03/2022 17:44

    Fatture elettroniche ricevute dopo l'apertura della procedura fallimentare

    Buon pomeriggio, dopo la data di apertura della procedura fallimentare, ho ricevuto tramite SDI numerose fatture di acquisto riportanti data di emissione post fallimento per:
    - consegna di merce avvenuta ante fallimento;
    - trasporto di beni avvenuto ante fallimento;
    - fornitura utenze avvenuta ante fallimento...
    e numerose note di credito su fatture di acquisto ricevute ante fallimento.
    Mi chiedo qual'è il momento giusto in cui tali fatture devono essere registrate nei registri Iva.
    Preciso che sia il periodo 1.1 - data fallimento che il periodo data fallimento - 31.12 evidenziano un saldo Iva a credito.
    Non mi pare corretto registrare tali fatture nel periodo 1.1 - data fallimento in quanto sono transitate dallo SDI successivamente.
    Ho però un pò di perplessità anche nel registrare tali fatture nel periodo data fallimento - 31.12 in quanto determinerebbero l'emersione di un (ulteriore) credito Iva a favore della procedura fallimentare per operazioni compiute ante fallimento.
    In aggiunta, tra tali fatture di acquisto ve ne sono anche di non imponibili ex art. 8 c. 1 l. c), in quanto la fallita era un esportatore abituale, pertanto che determinano un impatto anche sul quadro VC della dichiarazione Iva.
    Sono a chiedere un vs. cortese parere in merito.
    Ringrazio e saluto cordialmente.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      11/03/2022 16:50

      RE: Fatture elettroniche ricevute dopo l'apertura della procedura fallimentare

      Sia le fatture che le note di credito emesse in relazione a operazioni ante procedura debbono essere registrate dal Curatore , e non possono che esserlo con data successiva sia alla trasmissione tramite SDI che alla nomina di esso.

      Le note di credito eventualmente già emesse per mancato incasso a seguito dell'apertura del fallimento, in base alla recente modifica dell'art. 26 del D.P.R. 933/72, non debbono in vece essere registrate.

      Per quanto riguarda l'IVA, rispettivamente a credito e a debito, esse debbono essere considerate, in dichiarazione IVA e ai fini della collocazione del credito/debito IVA che ne emerge, come documenti ante fallimento, perché trovano la loro origine in operazioni ante procedura. L'IVA in esse indicate è "IVA ante".

      Tale procedura dovrà essere seguita sia nella dichiarazione IVA relativa all'anno nel quale è stato dichiarato il fallimento (che ben sappiamo dovrà essere per tale motivo divisa in due moduli), sia (seguendo la recente Risposta a interpello n. 230/2021) nelle dichiarazioni relative agli anni successivi, qualora fatture e note di credito con IVA da considerare "ante" siano ricevute in tali anni (sempre dividendo la dichiarazione, in tal caso, in due moduli).

      Come chiaramente indicato nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione IVA, l'eventuale credito che emergesse dal modulo relativo alle operazioni ante procedura deve essere riportato al periodo successivo, sommandosi algebricamente con il credito o debito del periodo successivo.

      Inevitabilmente però il Curatore dovrà tener ben distinto, in un prospetto a latere, tale credito, e utilizzarlo in compensazione , sia verticale che orizzontale, solo quando sarà certo che non vi siano debiti erariali parimenti ante procedura.
      Ciò perché a norma dell'art. 56 l.fall. eventuali debiti erariali "ante", ancorché emersi successivamente, si compenseranno con tale credito, riducendolo o azzerandolo, e in tal caso ci si troverebbe ad aver utilizzato un credito inesistente.

      Per quanto riguarda il quadro VC, esso dovrà essere regolarmente compilato, nel modulo relativo al periodo al quale si riferiscono le relative fatture.

      Infine, per quanto riguarda il Mod. 74-bis, benché le istruzioni relative alla dichiarazione IVA facciano riferimento alle "operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento", riteniamo evidente che in tale modulo vadano inseriti i dati anche delle fatture e note di credito registrate successivamente, se relative a operazioni antecedenti la procedura.

      Stante la funzione del Mod. 74-bis (fornire all'Agenzia delle Entrate i dati per presentare la domanda di ammissione al passivo) ci pare infatti ovvio che esso debba comprendere tutta l' "IVA ante".
      • Silvia Medici

        Modena
        14/03/2022 08:33

        RE: RE: Fatture elettroniche ricevute dopo l'apertura della procedura fallimentare

        Buongiorno Dott. Andreani, salvo successivi dubbi sul tema, la ringrazio per il prezioso contributo. Cordialmente.
      • Silvia Medici

        Modena
        14/03/2022 16:33

        RE: RE: Fatture elettroniche ricevute dopo l'apertura della procedura fallimentare

        Rileggendo la vs. risposta, mi sorge un dubbio relativamente a come tale impostazione possa conciliarsi con le liquidazioni iva periodiche (LIPE).
        In particolare, le fatture emesse post fallimento inerenti operazioni ante procedura verranno registrate inevitabilmente post fallimento ma confluiranno nella dichiarazione iva del periodo ante fallimento (modulo 1).
        Ritengo corretto che tali operazioni confluiscano nelle LIPE post fallimento, ancorchè in dichiarazione Iva confluiscano nel modulo 1 periodo 1.1. - data fallimento, non vedo altre alternative percorribili.

        Inoltre, per quanto riguarda il quadro VC, è quindi corretto compilarne due diversi, uno per l'ante fallimento (modulo 1) e uno per il post fallimento (modulo 2)? In tal caso però, le colonne 3 e 4 in entrambi i moduli devono essere le medesime, quindi la somma di tutto l'anno, oppure compilo colonne 3 e 4 diverse? Perchè peraltro ho anche un plafond mobile che complica ancora di più il tutto.

        Infine, nei termini per la presentazione del modello Iva 74-bis non erano ancora disponibili le fatture ante fallimento trasmesse allo SDI post fallimento, pertanto dovrei fare una sorta di modello Iva 74-bis "integrativo" per un "errore" non imputabile alla procedura.
        Se io considerassi l'Iva a credito che emerge da tali fatture come non detraibile, comportamento non corretto ma comunque certamente non dannoso nei confronti dell'Erario, forse potrei evitare di integrare una dichiarazione Iva 74-bis che in realtà non mi pare preveda la possibilità di integrazioni.

        Resto in attesa di vs. gentile riscontro in merito a questi ulteriori dubbi emersi.

        Ringrazio e saluto cordialmente.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          25/03/2022 09:38

          RE: RE: RE: Fatture elettroniche ricevute dopo l'apertura della procedura fallimentare

          Per quanto riguarda le LIPE, come giustamente osservato nel quesito, non vediamo alternativa a comportarsi come in esso ipotizzato.


          Sul Quadro VC, in assenza di disposizioni specifiche riteniamo che in ciascun modulo, per quanto riguarda le prime due sezioni, vadano compilati i righi dei mesi che vi sono compresi; il problema si pone per il mese del fallimento, che non ci pare opportuno suddividere e che ripeteremmo identico in entrambi i moduli.

          Per quanto riguarda la terza sezione, quella relativa all'anno precedente, compileremmo tutti i righi.


          Per quanto infine riguarda il Mod. 74-bis, come abbiamo già scritto in altri interventi non sono previsti né l'obbligo né a nostro avviso la possibilità di presentare un modello integrativo.

          Qualora successivamente alla presentazione di esso (ovviamente sulla base degli elementi noti in quel momento) dovessero emergere ulteriori importi relativi al periodo ante procedura, seguiremmo le indicazioni fornite dalla risposta all'interpello 920-64/2020 della Direzione Regionale della Sicilia, richiamata dalla successiva n. 230/2021 resa dalla Divisione Contribuenti, che prevede la comunicazione a mezzo PEC all'Agenzia, al fine di fornirle gli elementi eventualmente emersi dopo la presentazione del Mod. 74-bis, per poter provvedere alla presentazione dell'insinuazione al passivo.
      • Michele Grisoni

        APPIANO GENTILE (CO)
        27/05/2023 07:38

        RE: RE: Fatture elettroniche ricevute dopo l'apertura della procedura fallimentare

        Buongiorno.
        Considerata la condivisibile tesi per cui è inopportuno utilizzare il credito iva ante fallimento proprio perché compensabile ex art 56 lf, ci si domanda:
        A chiusura fallimento è opportuno farsi autorizzare dal GD ex art 35lf alla rinuncia dello stesso (in assenza comitato creditori, importo molto inferiore a 50.000 euro) oppure, essendosi l'Agenzia delle Entrate insinuata ed ammessa per crediti erariali vari per cifre molto superiori al credito iva citato per debiti d'imposta certi ed astrattamente compensabili, tale autorizzazione NON sia necessaria trattandosi di credito IVA "inesistente" (in caso di richiesta a rimborso l'Agenzia opporrebbe la compensazione art 56lf).
        Grazie
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          29/05/2023 23:27

          RE: RE: RE: Fatture elettroniche ricevute dopo l'apertura della procedura fallimentare

          Essendo il credito compensabile ex art. 56 l.fall., non parrebbe necessaria l'autorizzazione all'abbandono, perché il credito è infatti già di fatto inesistente.

          Poiché però tale importo risulta dalla contabilità della procedura fra i crediti è opportuno che il Curatore:

          - o chieda il rimborso e, ricevuta l'eccezione di compensazione, chieda al Giudice Delegato di poterla accettare e quindi espungere il credito dall'attivo

          - o eviti tale passaggio e chieda direttamente al Giudice Delegato di poter eliminare dall'attivo un credito di fatto non più esistente.

          È esattamente ciò che accade ogni qual volta venga chiesto un rimborso IVA e vi siano del controcrediti erariali compensabili con esso ex art. 56 l.fall.: l'Agenzia delle Entrate chiede al Curatore l'autorizzazione alla compensazione, il Curatore chiede al Giudice Delegato di poter concedere tale autorizzazione, e solo dopo tale procedura la posta verrà azzerata.
          • Michele Grisoni

            APPIANO GENTILE (CO)
            30/05/2023 15:42

            RE: RE: RE: RE: Fatture elettroniche ricevute dopo l'apertura della procedura fallimentare

            Ringrazio i colleghi per l'utile precisazione.
          • Pietro Morandini

            BRENO (BS)
            01/08/2023 13:12

            RE: RE: RE: RE: Fatture elettroniche ricevute dopo l'apertura della procedura fallimentare

            Buongiorno,
            mi permetto di intervenire sull'argomento, esponendo questa casistica per una liquidazione giudiziale dichiarata nell'aprile 2023 per la quale necessito di un confronto.
            Sono state rinvenute fatture emesse 2022 non registrate e regolarmente trasmesse allo sdi.
            L'art 74 bis dpr 633/72 recita: "Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempreché i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina".
            Quand'è il termine ultimo per la registrazione?
            Che impatti ci saranno sul 74 bis, sulla dichiarazione IVA 2022 e sulle LIPE? Ultima dichiarazione IVA presentata è quella relativa al periodo d'imposta 2020.
            Le fatture d'acquisto ante fallimento sia 2022 che 2023 verranno invece come negli interventi sopra riportati registrate post fallimento ma considerate di competenza ante fallimento nella prima frazione di anno del 2023.
            Vi ringrazio sin da ora per il gentile riscontro.
            Cordiali saluti
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              06/08/2023 22:41

              RE: RE: RE: RE: RE: Fatture elettroniche ricevute dopo l'apertura della procedura fallimentare

              Rispondiamo nell'ordine delle domande.

              L'art. 23, I comma, del D.P.R. 633/72 stabilisce che "Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni"; nel caso in esame il termine è abbondantemente scaduto, pertanto non deve essere effettuata alcuna annotazione.

              Analogamente scaduto è il termine per la presentazione delle LIPE 2022, che quindi non competono al Curatore.

              Per quanto riguarda la dichiarazione annuale IVA per l'anno 2022, il termine di presentazione scadeva successivamente all'apertura della liquidazione giudiziale quindi essa deve essere presentata dal Curatore, come stabilito dall'art. 8, IV comma, del D.P.R. 322/98 "entro quattro mesi dalla nomina" del medesimo.

              In essa vanno indicate, come recitano le istruzioni alla compilazione dei righi da VE20 a VE23, "gli importi delle operazioni imponibili ... per le quali si sia verificata l'esigibilità dell'imposta nell'anno 2022 annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse", pertanto dovranno essere considerate anche le fatture emesse e non registrate.

              Per quanto riguarda la dichiarazione Mod. 74 bis, l'art. 8, IV comma, sempre del D.P.R. 322/98, stabilisce che essa deve riguardare "le operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento", pertanto se non ve ne sono, nulla deve esservi indicato.
              • Pietro Morandini

                BRENO (BS)
                09/08/2023 12:22

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fatture elettroniche ricevute dopo l'apertura della procedura fallimentare

                Ringrazio per il gentile riscontro.
      • Marco Maria Menicucci

        Monsano (AN)
        30/10/2023 17:39

        RE: RE: Fatture elettroniche ricevute dopo l'apertura della procedura fallimentare

        Buonasera,
        l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche va versata durante la procedura oppure al termine della liquidazione?
        Grazie.
        Un saluto
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          02/11/2023 13:06

          RE: RE: RE: Fatture elettroniche ricevute dopo l'apertura della procedura fallimentare

          Dando per scontato che si tratti di fatture emesse in corso di procedura, la relativa imposta di bollo è debito in prededuzione, da pagarsi quindi - poiché si tratta di debiti "liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare" - in corso di procedura e "al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti".

          Se a una prudente valutazione l'attivo potrebbe non essere sufficiente, il pagamento avverrà in sede di riparto, seguendo l'ordine dei privilegi.