Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA

Obblighi tributari nel caso di immobile venduto in asta fallimentare a seguito azione revocatoria promossa da altro fal...

  • Anna Chiara Mazzi

    VERONA
    20/05/2016 09:40

    Obblighi tributari nel caso di immobile venduto in asta fallimentare a seguito azione revocatoria promossa da altro fallimento

    Nel dubbio di aver sbagliato la sezione (avevo inserito il quesito nella sezione "attivo")non avendo, ad oggi, ottenuto risposta da Fallco ma solo da un collega, ripropongo la domanda.


    Questo il caso:

    - il fallimento della società A attiva, con esito positivo, azione revocatoria tesa a dichiarazione l'inefficacia della vendita di un terreno fabbricabile ceduto (prima del fallimento) dalla fallita società A ad altra società B, a sua volta fallita

    - il fallimento della società A, a seguito della sentenza favorevole, attiva, con esito positivo, vendita fallimentare del terreno edificabile che, però, è ancora intestato al fallimento della società B.

    Si chiede quale sia la corretta procedura da seguire per la fatturazione del prezzo di aggiudicazione e per gli altri aspetti fiscali.

    Avevo proposto quanto segue:
    - il fallimento della società B (in quanto intestataria del bene) emette fattura (con IVA 22%) e quantifica le altre imposte comunali dovute sul bene (IMU, TASI ecc.)dalla data di dichiarazione del fallimento alla data della vendita forzata

    - il fallimento della società A incassa il corrispettivo della vendita, trasferisce al fallimento della società B l'IVA e l'importo delle altre imposte che lo stesso fallimento di B dovrà versare.

    E' corretto? oppure dovrebbe il fallimento della società A emettere fattura "in nome e per conto del fallimento di B" e versare autonomamente l'IVA (con codice 6501?) mandando, poi, al fallimento della società B copia della fattura (per la registrazione) e copia del versamento IVA effettuato? E per le altre imposte sul bene?

    Spero di essere stata sufficientemente chiara.

    Ringrazio fin d'ora e mi scuso per l'insistenza.
    Cordialità.

    Anna Chiara Mazzi


    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      22/05/2016 22:45

      RE: Obblighi tributari nel caso di immobile venduto in asta fallimentare a seguito azione revocatoria promossa da altro fallimento

      Il quesito pone due, entrambe delicate, questioni, in questo intervento rispondiamo a quella relativa all'IVA, nel prossimo affronteremo la questione IMU/TASI.


      L'unico documento di prassi sulla questione è la Risoluzione 68/E del 30/3/2007, già citata in un intervento precedente oltre che in altre risposte su questo Forum, della quale in altri interventi abbiamo dichiarato di condividere il contenuto; in questo particolare caso ci pare però opportuno un approfondimento.


      Essa muove dal corretto assunto che l'azione revocatoria non comporta il trasferimento del bene in capo al fallito, ma solo l'inefficacia della cessione nei confronti dei creditori (cfr. Cass. 11564/1997, cit.) e pertanto ritiene che la posizione del Curatore sia analoga a quella del delegato alla vendita, che procede alla cessione, riscuote e ripartisce il ricavato, ma non è il proprietario del bene nè un suo rappresentante.

      Pertanto, la Risoluzione 68/E ritiene applicabile quanto dettato, appunto con riferimento alle vendite nell'ambito di esecuzioni individuali, dalla Risoluzione 62/E del 16/5/2006 (nonché, precisiamo, dalla successiva Risoluzione 105/E del 21/4/2009), in base alla quale il Curatore dovrà:

      - emettere la fattura in nome e per conto del soggetto che ha subito la revocatoria

      - versare l'IVA

      - trasmettere copia della fattura, unitamente a prova dell'avvenuto pagamento, al soggetto che ha subito la revocatoria, per i successivi, dovuti, adempimenti.


      Nel caso qui in esame, però, tale altro soggetto è pure esso fallito e a nostro avviso ciò potrebbe (il condizionale è d'obbligo, trattandosi di una nostra supposizione) modificare leggermente i termini della questione.

      Risalendo le fonti richiamate nei documenti qui sopra citati, si giunge alla Circolare n. 6 del 17/1/1974, che poneva a carico dell'incaricato alla vendita "(commissionario, cancelliere, ufficiale giudiziario, Istituto delle vendite giudiziarie)" l'obbligo di emettere la fattura e trasmetterla, "in uno all'importo del tributo riscosso" all'impresa esecutata "la quale provvederà .... alla registrazione del documento ed agli altri adempimenti", compreso quindi l'eventuale versamento dell'imposta ("eventuale" perchè lo stesso potrebbe essere in tutto o in parte non dovuto, stante il meccanismo della detrazione dell'IVA sugli acquisti).

      La successiva Risoluzione n. 158/E del 11/11/2005 ha aggiunto una ulteriore considerazione, stabilendo che "in tutti i casi in cui non sia possibile rimetterne il relativo importo al soggetto esecutato, come ad esempio nell'ipotesi in cui lo stesso si renda irreperibile, il custode giudiziario è tenuto a corrispondere direttamente il tributo all'amministrazione finanziaria".

      La già citata Risoluzione 62/2006 compie invece un ulteriore e decisivo passo, così motivato: "La procedura espropriativa ..., del resto, rappresenta un momento patologico nella circolazione del bene immobile, cosicché anche sotto il diverso profilo della necessita' della tutela degli interessi dell'erario, i medesimi obblighi di fatturazione e versamento del tributo, non solo nell'ipotesi di irreperibilità del contribuente, ma in ogni caso, devono ritenersi accentrati nella procedura stessa, anziché in capo al debitore esecutato".

      Tale tesi è pedissequamente ripresa dalla successiva citata Risoluzione 105/2009, e infine ritenuta applicabile anche al Curatore dalla più volte citata Risoluzione 68/2007.

      A questo punto riteniamo legittimo il seguente ragionamento:

      - le regole generali dell'IVA sono chiare nello stabilire il fondamentale principio dell'obbligo di versamento solo "a valle" dell'esercizio del diritto alle detrazione dell'IVA sugli acquisti, ovvero comunque di compensazione fra IVA da versare e IVA a credito

      - la Risoluzione 62/2006, probabilmente muovendo dalla constatazione che il soggetto esecutato (per definizione già "in situazione patologica") potrebbe ignorare l'obbligo di effettuare versamento, "forza" il sistema richiedendo che sia il delegato a effettuarlo, ovviamente senza tener conto di eventuale imposta in detrazione o a credito; ciò, in nome della "tutela degli interessi dell'Erario", anteponendoli a quelli dell'esecutato

      - tale disposizione non è di fonte legislativa, è anzi confligge talmente con la stretta applicazione della legge, che la Risoluzione stessa si premura di giustificarla sulla base del fatto che siamo in "un momento patologico nella circolazione del bene"

      - ma se così è, nel particolare caso illustrato nel quesito ci sono alcuni elementi che potrebbero legittimare un comportamento diverso: non si tratta di sacrificare agli interessi dell'Erario quelli di un singolo soggetto che ha causato una situazione patologica, bensì di sacrificare gli interessi dell'incolpevole massa dei creditori di tale soggetto, già sacrificati dal fallimento, e soprattutto l' "interlocutore" del Curatore che effettua la vendita non è il privato imprenditore in situazione patologica, ma un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni

      - per tali considerazioni riteniamo che il disposto della citata Risoluzione potrebbe essere disatteso, in nome dei principi generali dell'IVA, e il Curatore della Società A potrebbe limitarsi a seguire il solo disposto della Circolare 6/1974, ovvero emettere la fattura e trasmetterla al Curatore della Società B unitamente all'importo dell'IVA da versare.


      Ripetiamo ancora una volta che questa interpretazione è solo un nostro parere, e molto probabilmente l'Amministrazione Finanziaria pretenderà il rispetto della citata Risoluzione 68/2007, ma ci è parso ragionevole proporla, demandando ovviamente a chi ha posto il quesito, unitamente ai competenti organi della sua procedura, ogni valutazione in merito.
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        23/05/2016 09:21

        RE: RE: Obblighi tributari nel caso di immobile venduto in asta fallimentare a seguito azione revocatoria promossa da altro fallimento

        Per quanto riguarda IMU e TASI, tali tributi riteniamo non gravino sulla procedura, per le medesime considerazioni svolte a proposito dell'IVA: la revocatoria non comporta il trasferimento del bene, che rimane quindi di proprietà del soggetto che ha subito l'azione, e che è quindi tenuto al pagamento del tributo.

        Sulla questione abbiamo reperito due sentenze, delle quali una ci pare assolutamente corretta, mentre la seconda espone il medesimo, corretto, principio, anche se poi nella seconda parte contiene una contraddizione, a nostro avviso comunque ininfluente ai nostri fini.


        La prima è Tribunale Cassino 15/07/2003 il quale muove dalla considerazione che abbiamo già esposto: "In effetti, l'accoglimento dell'azione revocatoria determina soltanto l'inefficacia relativa, nei soli confronti della massa fallimentare, dell'atto impugnato, il quale rimane valido ed efficace tra le parti originarie e rispetto agli altri terzi (Cass., 11.9.1997, n. 8962, cit.). Dal momento che l'acquisto effettuato non viene meno a seguito della dichiarazione di revoca dell'atto, l'acquirente, quale effettivo proprietario del bene, deve sopportare, senza poterle insinuare al fallimento a titolo di crediti verso la massa, le spese notarili, e quelle riguardanti il pagamento delle imposte di acquisto e di quelle (come l'ICI) che hanno come presupposto la proprietà del bene medesimo".

        E a tale assunto aggiunge una corollario che ne precisa ancor meglio la portata: "In tema di revocatoria di atto di acquisto di un immobile, l'acquirente revocato può insinuare nel passivo del fallimento le spese affrontate per apportare vantaggi al bene (quali quelle relative al pagamento dell'oblazione del condono edilizio) e non anche quelle che non hanno determinato alcun miglioramento (quali quelle notarili e quelle riguardanti il pagamento di imposte, nella specie l'i.c.i.)."

        L'imposta quindi grava sull'acquirente colpito dalla revocatoria e rimane comunque a suo carico, non potendo essere in alcun modo addebitata alla procedura, nemmeno in valuta concorsuale.


        La seconda, Comm. Trib. Reg. Milano sez. XXVIII 28/05/2010 n. 103, muove dal medesimo principio: "la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto rispetto al creditore che agisce in giudizio, derivante dall'azione revocatoria ... realizza l'inefficacia dell'atto dispositivo che risulta, pertanto, non opponibile al revocante, ma che ha efficacia verso le parti e gli altri creditori, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'acquisto dell'acquirente"

        E successivamente prosegue, come abbiamo già anticipato, in modo a nostro avviso contraddittorio, affermando che "L'acquirente, quale effettivo proprietario del bene, così come avrebbe o avrebbe potuto trattenere gli (eventuali) ricavi conseguiti (o che avrebbe potuto conseguire) nel periodo intercorrente dalla data di acquisto e fino alla data di effetto della revocatoria, deve (anche) tenere a suo carico, sempre per detto periodo, i relativi costi, fra cui vi deve intendersi compresa anche l'Ici".

        La contraddizione deriva proprio dalla precisazione, effettuata addirittura due volte, che l'ICI è a carico dell'acquirente solo per il periodo fra l'acquisto e la data di effetto della revocatoria: ma se la stessa non caduca l'acquisto, perchè l'ICI è dovuta dall'acquirente solo fino alla efficacia della revocatoria?

        La risposta riteniamo sia da cercare nell'oggetto della controversia, decisamente complessa, che riguardava le sanzioni per omessa dichiarazione relativa a un periodo di molto anteriore a quello nel quale è avvenuta la revocatoria: la questione è stata quindi trattata incidentalmente, e ciò che accadeva dopo la revocatoria era assolutamente irrilevante; comprensibile, quindi, che sul punto la Commissione si sia in qualche modo "distratta".


        Confermiamo quindi quanto scritto all'inizio di questo intervento: nel caso di immobili oggetto di revocatoria, ICI e IMU non gravano sulla procedura.
        • Anna Chiara Mazzi

          VERONA
          24/05/2016 17:23

          URGENTE RE: RE: RE: Obblighi tributari nel caso di immobile venduto in asta fallimentare a seguito azione revocatoria promossa da altro fallimento

          Quindi, se ho ben compreso

          - il fall. della società A emette fattura in nome e per conto del fall. della società B per il bene venduto

          - il fall. della società A versa l'intera IVA incassata(cod. 6501, PER IL QUALE SI CHIEDE, PERO', DI UTILIZZARE I DATI DEL PROFESSIONISTA INCARICATO mentre in questo caso si tratta di una procedura fallimentare) e trasmette fattura ed F24 quietanzato al fallimento della società B per le registrazioni contabili/fiscali (interpretazione più restrittiva)

          - il fall. della società A nulla deve al fall. della società B per IMU, TASI ecc. maturate nel periodo dalla data di dichiarazione del fallimento di B alla data della vendita forzata.

          Chiedo, quindi, conferma del superamento di quanto previsto dalla risoluzione 19.06.2006 n. 84 che prevede il versamento dell'IVA da parte dell'incaricato alla vendita (in questo caso, il fallimento di A) solo in caso di irreperibilità dell'esecutato (che nel caso presentato, invece, è assolutamente reperibile e potrebbe anche emettere la fattura).

          Ancora, da ultimo, come regolerà il curatore del fall. di B il problema dell'IMU/TASI maturata nel periodo fra la data di dichiarazione del fallimento di B e la vendita a seguito azione revocatoria non potendo neppure insinuarsi nel fall. di A? Presenterà una dichiarazione al Comune di competenza spiegando la circostanza?

          Ringrazio fin d'ora per la pazienza.

          dr.ssa Anna Chiara Mazzi

          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            26/05/2016 09:06

            RE: URGENTE RE: RE: RE: Obblighi tributari nel caso di immobile venduto in asta fallimentare a seguito azione revocatoria promossa da altro fallimento

            Come abbiamo scritto, personalmente riteniamo ci possano essere spazi per sostenere l'inapplicabilità, nel caso di esame, di quanto disposto dalla Risoluzione 62/2006; ma se si decide si seguirne il dettato, il comportamento descritto nell'ultimo intervento appare corretto, salvo per il secondo punto.

            La Risoluzione 19/6/2006 n. 84 ha istituito il codice tributo 6501 esclusivamente per il caso in cui il debitore esecutato (in questo caso, il proprietario dell'immobile che ha subito l'azione revocatoria) sia irreperibile, semplicemente perché in tal caso il delegato (qui, il Curatore) non può sapere se deve indicare i codici IVA della liquidazione mensile o trimestrale.

            Ma nel caso in esame il soggetto in nome del quale viene versata l'imposte è reperibile: deve quindi essergli richiesta tale informazione, e procedere di conseguenza utilizzando i codici IVA ordinari.

            Proseguendo nell'affrontare l'intervento, la Risoluzione 84/2006 non prevede il versamento da parte dell'incaricato alla vendita solo nel caso di irreperibilità dell'esecutato, bensì solamente, in caso di tale irreperibilità, l'utilizzo del codice 6501: che il versamento sia a carico del delegato, seguendo pedissequamente la Risoluzione 62/2006, non viene mai posto in dubbio.

            Infine, a norma del ben noto art. 10, VI comma, del D. Lgs. 504/1992, il Curatore del fallimento che ha subito la revocatoria deve versare l'IMU (per la TASI si vedano altri interventi su questo Forum) "dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili".

            Poiché in altre fattispecie particolari (immobile non acquisito all'attivo o abbandonato, immobile restituito al fallito tornato in bonis) è possibile che il fallimento non debba pagare l'IMU se il periodo di possesso non si chiude con la cessione dell'immobile, forse c'è un piccolo spazio per sostenere che per "decreto di trasferimento" si intende il solo caso di trasferimento da parte della procedura proprietaria, con esclusione quindi del caso in esame.

            Ma sinceramente non ci pare uno spazio molto grande, e riteniamo che il Curatore dell'altra procedura debba provvedere al versamento dell'IMU nei termini previsti dalla norma citata.
            • Anna Chiara Mazzi

              VERONA
              26/05/2016 15:33

              RE: RE: URGENTE RE: RE: RE: Obblighi tributari nel caso di immobile venduto in asta fallimentare a seguito azione revocatoria promossa da altro fallimento

              Ringrazio nuovamente, ma mi lascia perplessa il problema dell'IMU/TASI e quant'altro dovuto.

              Posto che il Curatore del fall. B (che ha subito la revocatoria) debba comunque versare le imposte maturate, dove reperirà la liquidità necessaria?

              Normalmente, in caso di vendita di immobili nel fallimento, le imposte dovute sono prelevate dal prezzo incassato.
              In questo caso, tutto il ricavato della vendita viene incassato da altro soggetto (fall. soc. A). E' possibile, secondo il Vostro parere, chiedere una sorta di autorizzazione al Comitato dei Creditori ed al GD del fall. A perché siano riconosciute tali somme a favore del fall. B?

              Grazie.

              Anna Chiara Mazzi
              • Stefano Andreani - Firenze
                Luca Corvi - Como

                27/05/2016 09:45

                RE: RE: RE: URGENTE RE: RE: RE: Obblighi tributari nel caso di immobile venduto in asta fallimentare a seguito azione revocatoria promossa da altro fallimento

                Comprendiamo le perplessità esposte nel quesito, ma non ci pare che la norma lasci spazio ad altre interpretazioni.

                E' evidente che si crea una situazione apparentemente paradossale, ma non è né l'unica né è detto che sia senza soluzione: solo per fare un esempio, se è stata accolta la revocatoria è probabile che nell'operazione vi fosse una connivenza o comunque una responsabilità dell'amministratore della Società B, quantomeno per imprudenza, e che il danno causato da tale azione possa essere oggetto di azione di responsabilità nei suo confronti.

                A ben vedere, tra l'altro, il danno causato alla procedura B dall'accoglimento della revocatoria è sicuramente ben maggiore dell'IMU da pagare sull'immobile.

                Per quanto riguarda il pagamento delle imposte dovute con il prezzo incassato, se ciò vale per la maggioranza dei casi, non è però regola generale, atteso che qualora il ricavato del bene fosse inferiore all'IMU dovuta (caso raro, ma che talvolta accade), l'imposta sarebbe comunque da pagare, anche per la quota che eccede il ricavato dalla vendita.

                Infine, non vediamo come il Curatore del fallimento A possa destinare somme della propria procedura al pagamento di debiti non della stessa.
                • Martina Valerio

                  thiene (VI)
                  28/05/2016 09:32

                  RE: RE: RE: RE: URGENTE RE: RE: RE: Obblighi tributari nel caso di immobile venduto in asta fallimentare a seguito azione revocatoria promossa da altro fallimento

                  Buon giorno, nel ringraziarvi anticipatamente per la collaborazione che offrite, mi inserisco nella discussione per sottoporvi anche la questione delle spese condominiali nel caso prospettato dai Colleghi, ossia di immobili acquisiti al fallimento in seguito all'esperimento vittorioso di azione revocatoria.
                  Tuttavia, il caso che mi si prospetta si presenta leggermente più complicato. Fallimento del 2009, azione revocatoria immobiliare avviata nello stesso anno, contestuale concessione di provvedimento di sequestro giudiziario degli immobili, sentenza di primo grado passata in giudicato e trascritta sugli immobili nel 2012. Parte soccombente irreperibile (neppure si era costituita nel giudizio).
                  La scrivente, curatore del fallimento attore, era stata altresì nominata custode giudiziario degli immobili oggetto di revocatoria.
                  Per parte di tali immobili nel corso del sequestro sono stati incassati i frutti del possesso (canoni di locazione), per altri, invece, non è stato recuperato alcun attivo. Nel primo caso la scrivente - nella sua veste di custode - ha regolarmente corrisposto le spese condominiali previa autorizzazione alla spese da parte del Giudice del sequestro.
                  Ma come devono essere trattate le pretese dei condomini di cui fanno pare gli altri immobili revocati (ossia quelli dai quali non si è ricavato alcun attivo nel corso del sequestro) avuto riguardo alle spese condominiali?
                  In particolare un amministratore condominiale ha chiesto alla scrivente - in veste di curatore - la rifusione di tali spese sin dal 2009, ossia dalla data del nostro fallimento,e ciò sul presupposto che l'inefficacia dell'atto di compravendita opera sin dall'origine del negozio giuridico, un altro amministratore ha invece chiesto le spese condominiali dalla data di trascrizione della sentenza sugli immobili (e quindi da maggio 2012. Quid juris?
                  Un cordiale saluto
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  28/06/2016 20:31

                  RE: RE: RE: RE: RE: URGENTE RE: RE: RE: Obblighi tributari nel caso di immobile venduto in asta fallimentare a seguito azione revocatoria promossa da altro fallimento

                  La questione delle spese condiminiali è, in casi complessi come quello prospettato, estremamente delicata, perché al pagamento delle stesse sono tenuti i condomini, normalmente identificabili nei soggetti che godono o dispongono dell'unità immobiliare facente parte del condominio, siano essi il proprietario o il conduttore. E nel caso in esame chi abbia la disponibilità dell'immobile, e da quando, è tutt'altro che chiaro.

                  Nel rapportare infatti tali principi alla fattispecie in esame, sappiamo che la sentenza di revocatoria produce una inefficacia relativa nei confronti della massa dei creditori, per cui essa non determina il ritrasferimento del bene al fallito, ma la sua acquisizione al fallimento ai limitati fini esecutivi e conservativi della procedura concorsuale.

                  Dalla sentenza di revoca, che ha natura costitutiva (per cui gli effetti restitutori risalgono alla data della domanda introduttiva del giudizio, il che rileva per la restituzione degli accessori), sorge l'obbligo del soccombente di restituire l'immobile che aveva acquistato, ed è solo dal momento in cui lo restituisce che egli perde la disponibilità dello stesso.

                  Conseguentemente, solo dalla data della restituzione le spese di condominio maturano, naturalmente in prededuzione, a carico della procedura, mentre fino a tale data è l'acquirente revocato che è tenuto al pagamento delle stessa.

                  Ora, prima che l'acquirente restituisse gli immobili è intervento il sequestro, e la gestione dei beni in quella fase è stata data al custode, ma la disponibilità giuridica è rimasta in capo al proprietario (che il custode coincidesse con il Curatore è solo occasionale e giuridicamente irrilevante), pertanto riteniamo che, non essendo la disponibilità degli immobili mai passata alla procedura, le spese condominiali abbiano continuato a maturare in capo all'acquirente revocato.

                  Corretto riteniamo sia stato pagare le spese con gli affitti, ove possibile, perchè in corso di sequestro i frutti spettano al proprietario, che è sempre stato, e rimane, l'acquirente oggetto di revocatoria.

                  La questione è comunque complessa e delicata, pertanto anche la ricostruzione qui effettuata potrebbe essere messa in discussione.
        • Anna Chiara Mazzi

          VERONA
          22/07/2016 18:41

          RE: RE: RE: Obblighi tributari nel caso di immobile venduto in asta fallimentare a seguito azione revocatoria promossa da altro fallimento

          Buona sera,
          ho riportato le Vostre indicazioni al Curatore del fallimento di B (soggetto che ha subito la revocatoria) per quanto riguarda la problematica dell'IMU.

          Il Curatore di quel fallimento, tuttavia, insiste perché il fallimento di A (soggetto che ha incassato il prezzo in esito alla vendita dell'immobile a seguita revocatoria) provveda al pagamento dell'IMU dovuta almeno per il periodo dal 2003 (apertura della procedura di B) al 2006 (prima della modifica intervenuta con la Finanziaria per il 2007) con le motivazioni che sotto riporto testualmente:

          "...Con riferimento all'Imu, ritengo sia di una certa rilevanza la circostanza che l'art.10, comma 6, del decreto 504/1992, prima della modifica intervenuta con la Finanziaria per il 2007 (e quindi in costanza delle procedure fallimentari interessate), disponeva che: "Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata dichiarazione".

          Deve essere considerato, in ogni caso, che le due sentenze da Lei richiamate, si riferiscono a situazioni almeno in parte diverse da quella che ci riguarda, in quanto in nessuna delle due la società che ha subito la revocatoria era stata dichiarata fallita, con ogni relativo effetto.

          La norma sull'Imu indicata prevedeva, almeno fino al 2006, che questa fosse versata previa vendita ed incasso del prezzo, prelevando l'imposta da quest'ultimo, situazione che - con riferimento al Fallimento Euro Center - non si è verificata.

          Allo stesso tempo, sono dell'avviso che, almeno fino al 2006 (dal 27/9/2003, data di apertura della Procedura di B), l'onere dell'imposta debba ricadere sul soggetto che vende ed incassa il prezzo, ovvero il Fallimento di A...."

          E' una posizione condivisibile oppure no?
          Peraltro, trovo difficile immaginare il Comune che si accontenta di 3 anni e lascia perdere gli altri.

          E' possibile, secondo voi, risolvere la questione in via transattiva, se sussistesse l'incertezza sulla soluzione, chiedendo l'autorizzazione al Comitato dei Creditori ed al GD del fallimento di A)di riconoscere al fallimento di B) l'importo IMU per dal 2003 al 2006 per non creare problemi al Curatore di B?

          Ringrazio fin d'ora.

          Cordialità.

          Anna Chiara Mazzi


          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            09/08/2016 10:32

            RE: RE: RE: RE: Obblighi tributari nel caso di immobile venduto in asta fallimentare a seguito azione revocatoria promossa da altro fallimento

            Non comprendiamo come quanto affermato dal Curatore del "fallimento B" possa modificare i termini delle precedenti risposte.

            Per tutto quanto detto precedentemente, l'IMU non grava sul fallimento A semplicemente perché, dopo la cessione (poi oggetto di revocatoria), non è più proprietario del bene.

            Il fatto che il proprietario sia fallito, e quando lo sia, non ha alcuna rilevanza se non per i termini e le modalità di pagamento del tributo da parte di esso.

            Se poi il Curatore del "fallimento B", facendo leva sul testo all'epoca dell'art. 10, comma 6, del D.Lgs. 504/2006, riuscisse a non versare l'imposta, ciò comunque non significherebbe che a tale versamento sarebbe tenuto il fallimento A.

            Non vediamo quindi i motivi di incertezza che giustificherebbero una soluzione transattiva, a meno di non ipotizzare una azione legale da parte del fallimento B nei confronti del fallimento A, e la transazione non sia motivata con la volontà di non sostenerne le spese legali: così impostata, forse un spazio per la transazione ci sarebbe ma, ripetiamo, ci pare sia uno spazio abbastanza piccolo.
    • Maria Cristina Sacchi

      Cagliari
      16/04/2021 12:26

      RE: Obblighi tributari nel caso di immobile venduto in asta fallimentare a seguito azione revocatoria promossa da altro fallimento

      Buongiorno,
      considerato che il Curatore dovrà emettere fattura per conto della società che ha subito la revoca mi domando come ciò sia materialmente possibile con l'avvento della fattura elettronica senza la collaborazione della società.
      Grazie
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        27/04/2021 19:24

        RE: RE: Obblighi tributari nel caso di immobile venduto in asta fallimentare a seguito azione revocatoria promossa da altro fallimento

        Anche con la fatturazione elettronica è possibile emettere fattura per conto di un soggetto terzo.


        Ci risulta che la procedura corretta sia:

        - utilizzare una numerazione univoca (es. 1/RGE)

        - compilare la sezione "dati del terzo intermediario soggetto emittente", con i dati del professionista

        - riportare la seguente descrizione: "FATTURA EMESSA DAL PROFESSIONISTA DELEGATO DOTT. .................................. DELLA PROCEDURA ESECUTIVA ...................... TRIBUNALE DI .................., AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL 16/05/2006 N. 62."