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IVA ante fallimento

  • Franco Paganelli

    Livorno
    29/09/2025 17:52

    IVA ante fallimento

    Fallimento dichiarato nel 2014 con credito da dichiarazione art. 74-bis di € 4.139.
    Nello stesso anno, post dichiarazione di fallimento, viene utilizzato in compensazione l'importo di € 1.290 a valere su detto credito. Lo stesso nel 2016 per l'importo di € 245.
    Si arriva al 2024 quando, per effetto di crediti ulteriori, la dichiarazione chiude con un credito di € 6.636 che, per motivi interni alla procedura, viene chiesto a rimborso per € 3.784 da versare ad un creditore (come da piano di riparto approvato dal GD senza osservazioni neppure da parte dei creditori, compresa l'Agenzia delle Entrate).
    L'Agenzia delle Entrate rigetta la richiesta di rimborso eccependo la compensazione del credito ante fallimento di € 4.139 con i debiti della fallita verso l'Agenzia.
    L'annualità 2014 è ormai prescritta e, eventualmente, la somma che l'Agenzia dovrebbe corrispondere al creditore è di € 6.636 – 4.139 = 2.497.
    E' corretto?
    Grazie per l'aiuto.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      07/10/2025 12:40

      RE: IVA ante fallimento

      Se effettivamente esistono, e non si sono prescritti, debiti verso l'Agenzia delle Entrate ante fallimento di importo pari o superiore ai 4.139 euro, tale credito è azzerato per compensazione e quindi di fatto non esiste.


      Di conseguenza, questo secondo noi lo sviluppo dei conteggi:

      - a fine 2016 il credito si era ridotto a 4.139 - 1.290 - 245 = 3.094 euro.

      - se a fine 2024 era di 6.636, significa che per 3.542 si è formato in corso di procedura, ed è quindi utilizzabile ovvero richiedibile a rimborso

      - da tale importo vanno però detratti 1.290 e 245, perché le compensazioni fatte nel 2015 e 2016 erano state fatte utilizzando un credito che non esisteva.

      - rimarrebbe quindi un netto a oggi di 3.542 - 1.290 - 245 = 2.007 euro.


      Tali conteggi non tengono però conto di interessi e soprattutto sanzioni per aver utilizzato nel 2015 e 2016 un credito inesistente.

      Dovrà quindi essere attentamente valutata l'opportunità di insistere per ottenere il rimborso di 2.007 euro, consapevoli del forte rischio che vengano richiesti sanzioni e interessi relativi a 2015 e 2016 ed essi possano notevolmente ridurne l'ammontare.

      Il tutto con tempi presumibilmente non brevi.

      Infine, qualora l'Agenzia non concordasse con tale ricostruzione e le conclusioni di essa, con la necessità di incardinare un contenzioso, con costi (certi) molto probabilmente superiori al risultato (incerto).