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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
fatture emesse dopo la data di Liquidazione Giudiziale
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Laura Meloni
Nuoro04/11/2025 09:09fatture emesse dopo la data di Liquidazione Giudiziale
Buongiorno,
il quesito riguarda una ditta individuale in L.G. dal 11/09/2025 esercente attività di gastronomia. Accedendo a "fatture e corrispettivi", ho rilevato che sono presenti fatture emesse, corrispettivi e fatture di acquisto successive alla data di dichiarazione della liquidazione giudiziale.
Pur trattandosi di operazioni inefficaci, non riterrei di emettere nota di credito poiché si tratta di beni non recuperabili e riuscirei ad incassare la maggior parte delle somme dai clienti.
Come devo comportarmi con riferimento agli adempimenti IVA?
Nello specifico:
- Scadenza IVA 3° trimestre al 16.11_ fatture emesse dal titolare dopo l'11/09: la curatela su tali operazioni deve pagare l'IVA (?)(f24 e codice 6033), e se si, per le sole fatture incassate dalla curatela (Iva 1.600), tralasciando le fatture già incassate dal titolare (Iva 180)?
- LIPE 3° trimestre: quali operazioni inserire?
- dichiarazione IVA annuale: come suddividere i periodi nei due moduli?
- modello 74 bis: fino a che data ricomprendere le operazioni?
- i corrispettivi sono da ignorare?
- per quanto riguarda le fatture di acquisto ricevute dopo il 11/09, esse sono di modico valore e già pagate per cassa: posso non registrare e non tenerne conto ai fini dell'iva a credito?
Grazie-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como13/11/2025 12:41RE: fatture emesse dopo la data di Liquidazione Giudiziale
La norma di riferimento è l'art. 144 CCII, che ripropone esattamente il testo del previgente art. 44 l.fall.:
"1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori.
2. ... sono acquisite alla liquidazione giudiziale tutte le utilità che il debitore consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al comma 1".
Di conseguenza le operazioni effettuate dal fallito successivamente alla sentenza sono inefficaci rispetto ai creditori.
Va però rilevato che soggetto legittimato a far valere tale inefficacia è solo il Curatore, che può quindi decidere di non farla valere se, come evidenziato nel quesito, egli ritiene che ciò sia nell'interesse della procedura.
Sempre affrontando il caso esposto nel quesito riteniamo che, una volta operata la scelta di non far valere l'inefficacia delle operazioni attive post apertura della procedura, le azioni successive debbano essere coerenti con tale scelta:
- le fatture emesse, e i corrispettivi riscossi, dopo l'apertura della procedura, genereranno "IVA ante", e quindi debito concorsuale, se la loro causa genetica è anteriore all'apertura della procedura, "IVA post", e quindi da versare in prededuzione, se sarà successiva (essendo presumibilmente cessione di merci, merci che all'apertura della procedura facevano parte dell'attivo, o prestazioni di servizi effettuate dopo l'apertura della procedura, probabilmente si verterà nella seconda ipotesi)
- gli importi eventualmente riscossi dal debitore dovranno essere da lui riversati alla procedura, essendo utilità conseguite dal debitore dopo l'apertura di essa
- la LIPE di periodo ne dovrà ovviamente tener conto
- non andranno considerate nel mod. 74.bis
- in dichiarazione annuale saranno da inserire nel modulo relativo al periodo post apertura della procedura.
Per quanto riguarda le fatture di acquisto, esse dovranno essere registrate e genereranno IVA a credito; "IVA ante" o "IVA post" sempre a seconda della collocazione temporale della loro causa genetica.
Il fatto che siano eventualmente già state pagate dal debitore è irrilevante ai fini IVA.
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