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concordato fallimentare - fatture dei professionisti e del curatore

  • Alessandro Bartoli

    Citta' di Castello (PG)
    15/05/2011 12:34

    concordato fallimentare - fatture dei professionisti e del curatore

    ricorro ai vostri stimati professionisti per proporre il seguente quesito.
    A concordato fallimentare omologato si procede - da parte dell' assuntore - a dare seguito ai pagamenti tra i quali sono previsti quelli a favore dei professionisti che hanno lavorato a favore della procedura ed il pagamento a favore del curatore.
    Mi parrebbe il caso di intestare la fattura al soggetto fallito (le prestazioni del curatore dei professionisti sono state fatte a favore della società fallita). Al tempo stesso si verifica che i pagamenti sono effettuati dall' assuntore che - se le fatture fossero intestate alla società fallita - non potrà portare in detrazione l' iva corrispondente (con una penalizzazione non prevista all' atto della predisposizione della domanda di concordato).
    L' ulteriore conseguenza è il pagamento delle ritenute di acconto - sostenute con somme dell' assuntore ed a nome della fallita.
    La tesi che le fatture debbano essere intestate a favore dell' assuntore - tesi fatta valere da parte dell' assuntore - prende spunto dal fatto che ad omolga avvenuta tutte obbligazioni ricadono sull' assuntore e quindi anche le fatture dovrebbero essere intestate all' assuntore.
    Ringrazio anticipatamente per il vostro sempre prezioso contributo.
    Alessandro Bartoli
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      20/05/2011 01:35

      RE: concordato fallimentare - fatture dei professionisti e del curatore


      I professionisti che hanno assistito la società fallita e il Curatore non possono che intestare le fatture alla società fallita: il secondo comma, lettera "a", parla di "soggetti fra cui è effettuata l'operazione".

      Va però detto, se non ci sfugge qualcosa e comunque non conoscendo i termini esatti della proposta concordataria, che l'IVA esposta in tali fatture genererà IVA a credito del periodo endoconcorsuale, quindi un credito della massa, che potrà essere chiesto a rimborso (ed eventualmente ceduto) ed e quanto realizzto sarà di pertinenza dell'assuntore:
      Il danno che quest'ultimo subisce è quindi di tempi e (nel caso di cessione) percentuale di realizzo, e non una perdita "secca",
      • Alessandro Bartoli

        Citta' di Castello (PG)
        20/05/2011 09:19

        RE: RE: concordato fallimentare - fatture dei professionisti e del curatore

        La proposta concordataria prevede il pagamento dei privilegiati ed il 10% ai chirografari oltrechè le spese della procedura (quindi il compenso del Curatore e dei professionisti che per la procedura hanno lavorato).
        La Sua considerazione è interessante e valuta la problematica da un altro punto di vista.
        Per ora la ringrazio salvo tornare sull' argomento.
    • Chiara Clementi

      RIMINI
      29/05/2023 10:53

      RE: concordato fallimentare - fatture dei professionisti e del curatore

      Buongiorno,
      vi ringrazi per l'attenzione che vorrete concedermi. Mi ricollego al quesito del collega.
      Il caso è il seguente: concordato fallimentare con società assuntrice, pagamento integrale delle prededuzioni e percentuale sui privilegiati (tra cui professionisti) e percentuale sui chirografari.
      Il concordato prevede che sia il curatore ad effettuare i pagamenti, per cui incasserà le somme sul conto corrente della procedura e provvederà ad effettuare i bonifici agli assegnatari.
      I professionisti nominati nell'ambito della procedura di concordato fallimentare (asseveratore e coadiutori (legale e perito) ) dovranno emettere fattura al fallimento o direttamente alla società assuntrice in favore dei quali sono stati nominati? Nel caso in cui debbano effettuare fattura all'assuntore dovrà essere quest'ultimo ad fare il pagamento direttamente dovendo anche provvedere al pagamento della ritenuta d'acconto?
      I professionisti (curatore e legale della procedura) dovranno emettere fattura alla società fallita ed il credito potrà essere ceduto alla assuntrice?
      i professionisti creditori ammessi al passivo ed al concordato emetteranno fattura alla società fallita? in questo caso il credito non potrà essere oggetto di rimborso o cessione essendo crediti erariali ante fallimento?
      Ringrazio ancora per l'attenzione.
      Chiara Clementi
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        01/06/2023 21:04

        RE: RE: concordato fallimentare - fatture dei professionisti e del curatore

        Se abbiamo ben compreso (in caso contrario chiediamo di fornirci ulteriori dettagli) il piano concordatario prevede che l'assuntore fornisca la provvista, con la quale sarà comunque il Curatore a effettuare i pagamenti ai creditori della procedura, con risorse che sono divenute risorse della stessa.

        Se così è, allora:

        a) i professionisti creditori ammessi al passivo emetteranno fattura alla società fallita, e l'IVA esposta in tali fatture sarà "IVA ante" fallimento, essendo ante fallimento la sua "causa genetica"; di conseguenza essa si compenserà con gli eventuali debiti erariali della fallita non soddisfatti in sede di riparto: se tali debiti esistono (e dal tono del quesito pare esistano) tale credito effettivamente non potrà essere essere oggetto di rimborso o cessione. Su tali pagamenti il Curatore opererà e verserà la ritenuta d'acconto

        b) il Curatore per il suo compenso e i legali della procedura faranno anch'essi fattura alla fallita, ma l'IVA sulle loro fatture sarà "IVA post" fallimento, utilizzabile quindi in compensazione (ovviamente, secondo la regola generale, dopo aver presentato la dichiarazione annuale) ovvero cedibile (anche all'assuntore). Anche su tali pagamenti il Curatore opererà e verserà la ritenuta d'acconto

        c) per quanto infine riguarda i professionisti che hanno contribuito alla predisposizione e presentazione del concordato (advisor, legale, asseveratore, periti, ecc.), se ciò è previsto dal piano essi potranno emettere fattura all'assuntore, nell'interesse del quale hanno effettuato le loro prestazioni e:

        - se sono pagati direttamente da esso, si seguirà la normale procedura per il pagamento di professionisti (IVA detraibile, ritenuta d'acconto)

        - se sono invece pagati dal Curatore, allora la fattura sarà sempre emessa all'assuntore, ma la ritenuta dovrà essere operata e versata dal Curatore, perché tale obbligo incombe su chi effettua il pagamento, anche se non coincide con il committente della prestazione.