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Ritenute d'acconto dopo chiusura fallimento e cancellazione RI

  • Domenico Mauro Alloro

    IMPERIA
    04/07/2022 12:17

    Ritenute d'acconto dopo chiusura fallimento e cancellazione RI

    RITENUTE D'ACCONTO su irreperibili DOPO CHIUSURA FALLIMENTO

    Un fallimento è stato chiuso nel 2021, cessata p.iva e cancellato Registro Imprese. Risultano diverse somme accantonate come irreperibili in sede di esecuzione del riparto finale.
    Ora, un irreperibile (ex dipendente) chiede la quota a lui spettante, al netto della ritenuta.
    Il fallimento, deve operare la ritenuta di acconto visto che non esiste più?
    Se si, chi presenterà la Certificazione Unica ed il relativo modello 770?

    Grazie.
    Mauro Alloro - Imperia
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      02/08/2022 12:51

      RE: Ritenute d'acconto dopo chiusura fallimento e cancellazione RI

      Questo proprio non lo sa nessuno!

      Punto di partenza è che non si sa nemmeno chi faccia il pagamento:
      - il fallimento, che non esiste più e certo non viene riaperto?
      - il Tribunale? ma con fondi non suoi: dove lo contabilizza?
      - l'ex Curatore a seguito di uno specifico incarico del Tribunale? e in tal caso, è Curatore ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 600/73 e quindi tenuto a operare la ritenuta, o no? e se opera la ritenuta, a nome di chi? deve riaprire il codice fiscale dell'impresa fallita solo per effettuare questo adempimento?

      Si cercava una risposta e non abbiamo potuto che rispondere con una serie di domande senza risposta.

      È talmente difficile dare un inquadramento procedurale alla questione (le conseguenze fiscali sono quasi il minore dei problemi) che una istanza di interpello potrebbe rimanere senza risposta perché non sufficientemente dimostrato, da parte di chi lo fa (l'ex-Curatore, il Tribunale, ...?) che si tratti di "fattispecie concrete e personali", come richiede l'art. 11 dello Statuto del contribuente.

      La strada dell'interpello, magari a firma congiunta dell'ex-Curatore (se sarà lui il soggetto incaricato del pagamento) e del cancelliere della sezione fallimentare, ci pare comunque la prima da percorrere.

      E se sarà giudicata inammissibile, si potrà tentare con la richiesta di consulenza generica.

      Noi non siamo proprio in grado di abbozzare una risposta sufficientemente convincente.
      • Alfonso Mariella

        Milano
        12/05/2023 15:09

        RE: RE: Ritenute d'acconto dopo chiusura fallimento e cancellazione RI

        Mi collego a questo intervento per porre un ulteriore domanda.

        Riparto finale eseguito nei primi mesi del 2022 e fallimento chiuso poco dopo.

        Solo adesso, un dipendente chiede la certificazione unica, come è possibile emetterla se il fallimento è già stato dichiarato chiuso dal Tribunale?
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          14/05/2023 17:21

          RE: RE: RE: Ritenute d'acconto dopo chiusura fallimento e cancellazione RI

          Può essere emessa per il medesimo motivo per cui il Curatore ha dovuto presentare nel 2023, a fallimento chiuso, la dichiarazione IVA relativa all'anno 2022, e ha potuto, anzi ovviamente dovuto, presentare entro 8 mesi dalla chiusura del fallimento la dichiarazione dei redditi relativa al c.d. maxi-periodo fallimentare: perché il Curatore mantiene tale carica per effettuare, appunto, gli adempimenti fiscali relativi alla procedura, anche se la stessa è chiusa.

          • Vittorio Sarto

            Cesena (FC)
            15/05/2023 11:19

            RE: RE: RE: RE: Ritenute d'acconto dopo chiusura fallimento e cancellazione RI

            Buongiorno,

            si chiede se il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al maxi periodo fallimentare sia di nove mesi o sia stato ridotto a otto mesi come indicato nella Vostra risposta.
            Si chiede inoltre in caso di chiusura della procedura fallimentare con giudizio pendente se il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al maxi periodo fallimentare debba essere fatto decorrere dalla data del decreto di chiusura ( maxi periodo: data dichiarazione fallimento- data decreto chiusura) e se all'esito del giudizio pendente debba essere inviata una nuova dichiarazione dei redditi relativa al periodo decreto chiusura fallimento- definizione del giudizio pendente.
            Da quanto letto in altri interventi del forum qualora non vi sia residuo attivo alla data di chiusura del fallimento e nemmeno la definizione del giudizio pendente comporti una emersione di un residuo attivo ( come nel mio caso specifico) non si dovrà procedere ad inviare una nuova dichiarazione ad integrazione della prima inviata entro i nove mesi dalla chiusura del fallimento. Quali sono i riferimenti normativi del comportamento che deve adottare il curatore in tema di dichiarazione finale nel caso di chiusura in pendenza di giudizio?

            grazie in anticipo per la risposta
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              20/05/2023 17:31

              RE: RE: RE: RE: RE: Ritenute d'acconto dopo chiusura fallimento e cancellazione RI

              Il termine è di nove mesi, ci scusiamo per l'errore di battitura.

              Per quanto riguarda il caso di chiusura con giudizi pendenti, riferimenti normativi specifici non ne esistono, non si può quindi che applicare:

              - la regola generale, e quindi presentare la dichiarazione nei termini ordinari dalla chiusura del fallimento, essendo irrilevante ai fini fiscali che sia con giudizi pendenti o meno

              - la ragionevolezza, ripresentando una nuova dichiarazione se, e solo se, all'esito dei giudizi pendenti emerga un residuo attivo.