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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
debito AER
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Silvia Pecora Polese
Salerno08/03/2026 23:58debito AER
Gentilissimi chiedo il vostro illustre parere in merito alle seguente situazione:
Analisi e valutazione situazione debitoria per pocedura di sovraindebitamento
Il richiedente tra i vari debiti ha una rateizzazione in corso con AER che espongo:
-il 19 luglio 2025 un intimazione al pagamento AER viene notificata da poste, (mai ricevuta dal richiedente) in seguito alla stessa il 22 novembre 2025 viene fatto da AER un pignoramento presso terzi che successivamente viene revocato per avvenuta rateizzazione del debito circa 12.000.
-ho chiesto l'accesso agli atti, ho verificato che la notifica è stata fatta un sabato pomeriggio alle h 19 cosa molto inconsueta , ho chiesto conferma a Poste da circa un mese ma ancora non ho riscontro;
-l'atto di pignoramento non è stato mai notificato al debitore;
Sull'atto di intimazione sono elencate le cartelle con le date di notifica:
-cartella0000001 notificata 2006
spese processuali anno riferimento debito 2005
-cartella 000002 notificata 2011
contrav.cod strada anno riferimento debito 2006
-cartella 000003 notificata 2017
contrav.cod strada anno riferimento 2007
-cartella 000004 notificata 2019
tassa automib. anno riferimento 2013/2014
-cartella 000005 notificata 2023
imposte anno riferimento debito 2015
-cartella 0006 notificata 2022
-contributi ivs anno riferimento 2015
e molte altre della stessa natura.
a mio parere la maggior parte delle somme richieste erano già prescritte alle date di notifiche delle cartelle esattoriali, come le tasse automob., e comunque abbondantemente prescritte a luglio 2025
Vorrei agire con la richiesta della prescrizione delle cartelle e quindi degli atti di riscossione , è corretto presentare ricorso in Commissione Tributaria ?
A parer Vostro è corretto, ai fini della prescrizione delle cartelle- presentare un ricorso tardivo ad oggetto l'intimazione di pagamento del luglio 2025- in quanto è in dubbio la stessa notifica ,data anche l'assenza di risposte e solleciti da parte di Poste?.
nell'intimazione di pagamento del luglio 2025 sono riportate i numeri delle cartelle e le date precise di notifica per ognuna di esse, se ci fossero state altre notifiche oppure atti interruttivi per ogni cartella non dovevano essere riportate le notifiche intermedie ?
il mio intento è quello di determinare l'intervenuta prescrizione delle somme sia al momento della prima notifica come ad esempio, tassa aut.anno 2013 notifica 2019, e sia l'intervenuta prescrizione dalla data di notifica delle varie cartelle alla data di intimazione luglio 2025, ma chiedo un Vostro illustrissimo parere.
grazie
spp
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como11/03/2026 13:41RE: debito AER
La prima domanda che ci poniamo è: l'intimazione AdER è stata preceduta o meno da un atto impositivo, un accertamento o altro?
Supponendo che ciò non sia avvenuto, bene ha fatto a chiedere prova dell'avvenuta notifica e, se tale prova non esiste, effettivamente l'intimazione si può considerare nulla/inesistente.
Il punto nodale ci pare però la rateazione: se il debitore ha concordato una rateazione, temiamo entri in gioco la ben nota questione della sanatoria di tale nullità, esposta chiaramente, dopo miriadi di conformi, dalla massima dell'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16163/2025: "In caso di nullità (provocata da qualunque vizio) della notifica degli avvisi di accertamento trovano applicazione, in virtù dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, le norme sulle notificazioni nel processo civile ed il relativo regime delle nullità e delle sanatorie, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare, con effetto ex tunc, la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c.".
L'art. 156, comma 3, c.p.c. stabilisce che "La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato": temiamo che dal richiedere, e ottenere, la rateazione si possa desumere che l'ingiunzione (e il successivo pignoramento), ancorché irregolari, lo scopo di far conoscere al contribuente la pretesa erariale l'abbiano raggiunta.
Da tale momento il debitore era quindi a conoscenza della pretesa erariale, non l'ha impugnata e anzi ha concordato le modalità di pagamento, i termini per l'impugnazione sono da allora abbondantemente scaduti, quindi non vediamo facile instaurare e coltivare un contenzioso.
Ad aumentare la complessità della questione, bisogna infine tener conto dell'art. 7-quinquies, comma 1, della legge 212/25000 (Statuto del Contribuente), introdotto dal D.Lgs. 219/2023 con decorrenza 18/1/24, che recita: "E' inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori dai casi di cui al primo periodo, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla, ma la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, sempreché l'impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell'accertamento".
Che nel caso in esame si rientri nel primo o nel secondo periodo di tale comma non ci pare facile comprenderlo, e la norma è troppo recente perché si possa essere formata una giurisprudenza che ci aiuti.
In conclusione, come abbiamo cercato di spiegare, la questione è delicata e complessa, noi abbiamo esposto il nostro parere ma non siamo in grado di dare una risposta certa. -
Silvia Pecora Polese
Salerno11/03/2026 22:47RE: debito AER
Gentilissimi Vi ringrazio per la risposta.
Vi chiedo
- la rateizzazione è del novembre 2025 con la quale si è "riconosciuto"il debito verso AER pertanto il termine di prescrizione si è interrotto in tale data, art. 2944 c.c Cass. 37389/2022, l'istanza è stata obbligata per l'assoggettamento ad un pignoramento del c/c
-la nullità delle notifiche è stata sanata dalla raggiugimento dello scopo dell'atto pertanto dalla rateizzazione;
- la prescrizione di alcune cartelle esattoriali -MAI ECCEPITA- era già abbondatemente maturata nel luglio del 2025 (data di notifica avviso di accertamento mai ricevuto).
- la mia attuale valutazione è quella di richiedere la prescrizione delle cartelle esattoriali oggetto della rateizzazione .
la rateizzazione ha sanato in questo caso anche la prescrizione del diritto alla risconssione già maturato nel luglio del 2025?
grazie
spp
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