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iva su compensi ammessi nello stato passivo

  • Mario Santamaria

    SALERNO
    09/12/2022 11:30

    iva su compensi ammessi nello stato passivo

    Un professionista ammesso nello S.P. di un fallimento vecchio rito viene pagato per l'onorario ammesso, senza iva; la Cassazione ha statuito che il compenso professionale è imponibile ai fini Iva, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività perchè il fatto generatore del tributo Iva va identificato con la materiale esecuzione della prestazione e non con la riscossione. L'importo risultante dal riparto andrebbe quindi fatturato con le modalità indicate dall'Agenzia delle entrate mediante scorporo ecc.
    Attualmente il professionista in questione rientra nel regime forfetario che all'epoca della prestazione non esisteva e quindi non potrebbe emettere fattura con iva.
    Qual è il vs parere in merito ?

    dott Mario Santamaria
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      12/12/2022 18:12

      RE: iva su compensi ammessi nello stato passivo

      Vanno tenuti separati i due aspetti, quello civilistico/concorsuale e quello fiscale.

      Sotto il profilo civilistico/concorsuale, il professionista è stato ammesso al passivo in privilegio per l'onorario, sappiamo che l'IVA non gode(va) di tale privilegio e conseguentemente, come indicato nel quesito, in sede di riparto viene pagato il solo onorario.

      Sotto il profilo fiscale, il trattamento di tale pagamento deve rispettare le regole fiscali in vigore nel momento in cui esso viene effettuato, pertanto se esso è in regime forfetario non dovrà essere operata alcuna ritenuta d'acconto, e la fattura verrà emessa senza IVA.
      • Mario Santamaria

        SALERNO
        14/12/2022 12:21

        RE: RE: iva su compensi ammessi nello stato passivo

        La risposta non mi convince. Sotto il profilo dell'imposizione diretta non vi è dubbio che vada applicato il regime vigente all'atto della riscossione ai sensi dell'art. 54 TUIR, senza ritenuta da parte dell'erogatore del compenso.
        Sotto il profilo dell'iva mi sembra molto dubbia la non imponibilità del corrispettivo, a mente della sentenza della Cassazione n.8059 del 21 aprile 2016 in cui si afferma che il pagamento del compenso non coincide con l'evento generatore del tributo che è costituito dalla materiale esecuzione della prestazione.
        Secondo me la Curatela dovrebbe emettere autofattura, trattenendo e versando la relativa Iva senza applicazione della ritenuta.
        Mario Santamaria
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          21/12/2022 15:25

          RE: RE: RE: iva su compensi ammessi nello stato passivo

          Il richiamo alla sentenza citata ci pare inconferente, e manteniamo la nostra opinione.
          Il principio chiaramente stabilito dalla Suprema Corte, ora assolutamente pacifico, è che l'attività soggetta al tributo deve ritenersi chiusa non quando è stata comunicata la cessazione della partita IVA, attività che la sentenza definisce di "carattere meramente formale (anzi: 'anagrafico')", bensì quando è stato ultimata la riscossione delle cessioni o prestazioni effettuate nell'ambito di tale attività.
          Da tale principio, di carattere generale, discende che è soggetto al tributo anche il corrispettivo riscosso successivamente alla chiusura della partita IVA.
          Ma nel caso qui in esame la posizione IVA è aperta, l'attività continua normalmente a essere esercitata, e il non assoggettamento a IVA deriva non dalla cessazione dell'attività bensì da una disposizione particolare, quella dettata dall'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 190/2014, normativa speciale e quindi prevalente su quella generale, in vigore nel momento dell'effettuazione dell'operazione ai fini IVA in base al disposto dell'art. 6, III comma, del D.P.R. 633/72.
          Ovviamente, si tratta di una nostra interpretazione, e lo scopo di questo Forum è il confronto delle idee di tutti i partecipanti, lasciando a ogni utilizzatore la scelta su a quale tesi aderire.