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RESIDUO ATTIVO FINALE E DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO INIZIALE AI FINI FISCALI

  • Nicola Fiameni

    Crema (CR)
    03/10/2026 11:19

    RESIDUO ATTIVO FINALE E DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO INIZIALE AI FINI FISCALI

    Gent.mi,
    Espongo il caso di un Fallimento di S.R.L, dichiarato nell'anno 2020.
    L'ultimo bilancio depositato dalla S.R.L. al Registro Imprese è relativo all'esercizio 2009, la società, peraltro, risultava inattiva da diversi anni precedenti la sentenza di fallimento, anche a causa del decesso dei due soci operativi.
    La piu' recente dichiarazione dei redditi presentate dalla società è quella relativa al periodo d'imposta 2014, che evidenziava una modesta perdita IRES.
    In assenza di scritture contabili recenti, il curatore optava per depositare una dichiarazione iniziale dei redditi, per il periodo d'imposta infrannuale ante sentenza, con importi totalmente a zero.
    Poiché la società disponeva di diverse unità immobiliari intestate la procedura realizzava un attivo, mediante la cessione di esse, superiore al passivo accertato ed ammesso in sede di stato passivo, con un margine finale pari a diverse decine di migliaia di Euro.
    Ai fini della determinazione della base imponibile IRES, ai sensi dell'art. 183 del TUIR, per determinare il reddito compreso tra l'inizio e la chiusura della procedura concorsuale, si rende ora necessario, in sede di riparto finale, determinare il valore del patrimonio netto iniziale dell'impresa, determinato ai valori "fiscalmente riconosciuti", in modo da destinare una parte del riparto finale alla somma che dovrà essere accantonata e successivamente versata all'Erario ai fini IRES, al momento della dichiarazione finale dei redditi della procedura.
    Dalla lettura della Circolare n.26/E Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2002, si evince quanto segue:
    - "rileva il valore fiscalmente riconosciuto degli elementi attivi e passivi e non il valore di stima;
    - rilevano le attività e passività accertate dal curatore anche se non registrate nelle scritture contabili";
    in caso di assenza delle scritture il curatore deve ricostruire il patrimonio netto dell'impresa all'inizio della procedura, "sulla base dei dati disponibili e di quelli emersi nel corso della procedura, in sede di redazione dell'inventario dei beni acquisiti nell'attivo fallimentare e di predisposizione dello stato passivo".
    Poiché la Circolare cita anche "l'irrilevanza delle ordinarie regole che disciplinano l'impresa" pare affermare che non si debbano determinare variazioni in aumento o in diminuzione derivanti da indeducibilità di costi sostenuti (es. IMU sugli immobili).
    Poiché la lettura delle Circolare citata, a mio avviso, non chiarisce compiutamente i dubbi sulla determinazione del valore del Patrimonio Netto Iniziale, chiedo il Vostro illuminato parere su come procedere nella fattispecie illustrata.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      17/10/2026 16:10

      RE: RESIDUO ATTIVO FINALE E DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO INIZIALE AI FINI FISCALI

      I criteri da adottare, dettati dalla Circolare 26/2002, sono stati correttamente indicati già nel quesito.

      Non ci risulta alcuna altra fonte, nemmeno in dottrina, che si sia occupata di dettare regole più precise o dare indicazioni diverse o ulteriori.

      Non possiamo quindi che applicare tali criteri al caso in esame, sulla base degli elementi esposti nel quesito.

      Per quanto riguarda l'attivo, il punto di partenza riteniamo non possa essere che l'affermazione "rileva il valore fiscalmente riconosciuto degli elementi attivi e passivi e non il valore di stima": nel caso di immobili, il prezzo di acquisto più eventuali rivalutazioni (che si sommerà alle eventuali altre attività reperita dal Curatore).

      Dovrebbero essere facilmente ricostruibili presso la Conservatoria del Registri Immobiliari sia la data che il prezzo di acquisto degli immobili.

      Se non fosse reperibile il prezzo, se gli immobili sono stati acquistati prima del 2009 (come ci pare probabile dalla storia della società come emerge dal quesito) si potrà semplicemente verificarne il valore di bilancio complessivo a tale data (che terrà conto anche delle eventuali rivalutazioni).

      Per le passività, com'è logico e come afferma anche la Circolare 26, ci si potrà basare sullo stato passivo.

      A questo punto per determinare il patrimonio iniziale si potrà sommare al valore di bilancio degli immobili il valore delle altre attività reperite dal Curatore, e sottrarre da tale importo quanto ammesso al passivo della procedura.

      Ricordando che se tale operazione desse un risultato inferiore a zero, il patrimonio iniziale dovrà essere considerato, come stabilisce l'art. 183 TUIR, pari a zero.
      • Nicola Fiameni

        Crema (CR)
        19/10/2026 09:23

        RE: RE: RESIDUO ATTIVO FINALE E DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO INIZIALE AI FINI FISCALI

        Gent.mi,
        Vi ringrazio per la precisa risposta
        Cordiali Saluti