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cessione di n° 2 immobili

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    12/04/2025 12:52

    cessione di n° 2 immobili

    Buongiorno,
    vengo a porre il seguente quesito.
    In qualità di Curatore di una S.r.l. in Liquidazione Giudiziale a far data dal giugno 2023, ho venduto tramite atto notarile all'esito delle procedure competitive, due lotti identificati catastalmente come categoria C/6, unitamente ai proporzionali diritti di comproprietà dei beni comuni non censibili. Detto questo vengo a porre i seguenti quesiti:

    1) Il termine per il pagamento in prededuzione dei tributi dovuti per il periodo dalla data di liquidazione fino alla data di cessione, è sempre di tre mesi anche nell'ipotesi di Liquidazione Giudiziale?

    2) Considerato che uno dei due lotti è locato a Società terza e pure considerata la natura del lotto (garage), riterrei che l'unico tributo dovuto è L'IMU; ma chiedo se debba pagare in prededuzione anche la TARI?

    3) La quantificazione dell'importo dovuto a titolo di tributi lo deve fare il Comune, oppure calcolarlo il Curatore con il rischio di sbagliare? Che termine ha il Comune per rivendicare le somme dovute per i tributi eventualmente non versati al medesimo?

    Ringrazio, come sempre.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      16/04/2025 09:39

      RE: cessione di n° 2 immobili

      Per quanto riguarda l'IMU, i termini sono dettati dall'art. 1, comma 768, ultimo periodo, della legge 160/2019, che recita: "Per gli immobili compresi nel fallimento [ora liquidazione giudiziale] o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il
      commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili
      ".


      Per quanto riguarda la TARI, si applicano invece le regole ordinarie, quindi:

      - nel caso di immobile in locazione, al pagamento è tenuto il locatario

      - nel caso di immobili inutilizzati, i regolamenti comunali possono prevedere esenzioni/riduzioni, stabilendo i requisiti e le modalità per poterle applicare

      - per il resto, sempre i regolamenti comunali stabiliscono importi e termini di pagamento.


      Per la quantificazione dell'IMU, essa è in capo al contribuente, ma per le procedure concorsuali ci risulta che i Comuni ben volentieri siano disponibili a effettuare i conteggi, onde evitare ogni rischio di contestazioni (conteggi che comunque rimane compito del Curatore verificare, nell'interesse della procedura).

      Per la TARI, è il Comune, sulla base dei dati in suo possesso, a calcolare l'importo dovuto, che il Curatore ha comunque, come nel caso dell'IMU, il compito di controllare, nell'interesse della procedura.


      I termini per l'accertamento sono quelli ordinari: cinque anni, trattandosi di tributi locali.


      Infine, tutti ciò va coordinato con il dettato dell'art. 222, comma 3, CCII (con regole identiche a quella stabilite dal precedente art. 111-bis l.fall.), che recita: "I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura di liquidazione giudiziale che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti".

      In considerazione fra l'altro del ruolo di pubblico ufficiale del Curatore riteniamo quantomeno per prudenza che, soprattutto nel caso di debiti fiscali, se sono rispettate le condizioni previste da tale periodo quella di pagarli alle regolari scadenze non sia una facoltà ma un dovere del Curatore.