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CREDITI FISCALI ANTE o POST - momento di insorgenza del credito

  • Marco Benelli

    San Giovanni Valdarno (AR)
    14/06/2018 12:08

    CREDITI FISCALI ANTE o POST - momento di insorgenza del credito

    Buongiorno, mi si presenta il seguente duplice caso:

    1) fallimento dichiarato nel corso dell'anno 2017. Dalla Dichiarazione IRAP2017 (FRAZ. ANNO 1/1/2017-data di fallimento) emerge base imponibile IRAP.
    Stante l'assenza di dipendenti nella frazione di anno in esame, è possibile per la curatela utilizzare in compensazione con i debiti maturati endo-procedura il "credito d'imposta per soggetti privi di dipendenti - L. 190/2014", oppure si ritiene che debba operare la compensazione ex art. 56 l.f. con i debiti erariali ante sentenza dichiarativa di fallimento?

    2) lo stesso fallimento di cui sopra ha un importante credito verso una società a sua volta in fallimento. Dalle ricerche effettuate dalla curatela è risultato che la seconda procedura fallimentare è stata chiusa nell'anno 2016 e che la società in bonis non ha provveduto ad emettere NC per IVA.
    La Curatela, essendo ancora nei termini di cui all'art. 26 dpr 633/72, ritenete che possa ancora emettere la nota di credito per Iva, ed utilizzare il relativo importo in compensazione con debiti tributari emergenti in seno alla procedura concorsuale, senza che debba operare la compensazione di cui all'art. 56 L.F. con gli importi ammessi allo stato passivo?

    Grazie per l'attenzione.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      22/06/2018 11:14

      RE: CREDITI FISCALI ANTE o POST - momento di insorgenza del credito

      Per quanto riguarda il primo quesito, la peculiarità del caso esposto fa sì che non ci risultino chiarimenti ufficiali sul punto, non possiamo quindi che rispondere basandoci sul tenore letterale dell'art. 1, comma 21, della Legge 23/12/2014 n. 190:
      - Il credito d'imposta è "pari al 10 per cento dell'imposta lorda determinata" e non "versata"
      - è "da utilizzare esclusivamente in compensazione" "a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione".
      Di conseguenza ci pare indubbio che esso sorga in costanza di fallimento, in virtù della presentazione da parte del Curatore della dichiarazione relativa all'ultimo periodo d'imposta ante procedura.

      Su questo ragionamento si innesta però quanto stabilito dalle ben note sentenze della Corte di Cassazione sul principio della "causa genetica" per la collocazione di un credito ante o post fallimento.
      E' altrettanto indubbio infatti che il credito d'imposta in questione, pur se emerge da una dichiarazione predisposta dal Curatore, derivi da fatti (quelli che hanno concorso a determinare la base imponibile IRAP) verificatisi prima del fallimento.
      Di conseguenza, riteniamo che si tratti comunque di un "credito ante" procedura, da compensare con eventuali debiti parimenti ante.


      Discorso analogo vale per il secondo quesito: è vero che la nota di credito viene emessa in corso di procedura, ma sia la giustificazione della sua emissione (il fallimento della controparte) sia l'operazione originaria, la cui fattura viene ora stornata con la nota di credito, sono ante procedura.
      Anche questo credito, a nostro parere, è quindi da collocare fra quelli ante procedura.
      • Marco Benelli

        San Giovanni Valdarno (AR)
        22/06/2018 14:13

        RE: RE: CREDITI FISCALI ANTE o POST - momento di insorgenza del credito

        Grazie per il prezioso contributo. Vi chiedo se potete condividermi gli estremi delle sentenze della Cassazione in merito al principio della cd. "causa genetica".
      • Marco Benelli

        San Giovanni Valdarno (AR)
        22/06/2018 14:13

        RE: RE: CREDITI FISCALI ANTE o POST - momento di insorgenza del credito

        Grazie per il prezioso contributo. Vi chiedo se potete condividermi gli estremi delle sentenze della Cassazione in merito al principio della cd. "causa genetica".
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          22/06/2018 18:53

          RE: RE: RE: CREDITI FISCALI ANTE o POST - momento di insorgenza del credito

          Si tratta delle numerose e concordi sentenze della Corte di Cassazione in tema di privilegio dei professionisti relativamente all'IVA sulle fatture emerse in sede di riparto, per prestazioni effettuate all'impresa in bonis.

          Le sentenze sono (fra altre) 17876/2013, 8222/2011, 3582/2011, 15690/2008, 10799/1998, 6149/1995, 1227/1995, 1115/1995, 5429/1994; in esse, più o meno pedissequamente ripetute, troviamo le seguenti affermazioni:

          - "il credito di rivalsa I.V.A. di un professionista che, eseguite prestazioni a favore di imprenditore poi dichiarato fallito, emetta la fattura per il relativo compenso in costanza di fallimento ... non è qualificabile come credito di massa, da soddisfare in prededuzione ... in quanto la disposizione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6, comma 3, primo periodo ... secondo cui "Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo", non pone una regola generale rilevante in ogni settore del diritto – avendo l'emissione della fattura il solo effetto di determinare, ai fini fiscali, la data della cessione di beni o della prestazione di servizi in un momento diverso da quello della stipulazione"

          e quindi:

          - "sul piano civilistico, la prestazione professionale conclusasi prima della dichiarazione di fallimento resta l'evento generatore del credito di rivalsa I.V.A., autonomo rispetto al credito per la prestazione, ma a questo soggettivamente e funzionalmente connesso"

          di conseguenza

          - "il diritto di rivalsa non è riconducibile nel novero delle spese e dei debiti contratti per l'amministrazione della procedura fallimentare ... perché esso non è sorto nel corso della procedura fallimentare per effetto del pagamento effettuato dal curatore in esecuzione del piano di riparto e della corrispondente emissione della fattura da parte del professionista, tenuto conto che"

          e questa è l'affermazione di fondamentale interesse in questa sede:

          - "ai fini dell'individuazione dei debiti di massa, non è determinante il profilo temporale, bensì quello funzionale, cioè la genesi del debito per atto degli organi fallimentari – e non di un terzo creditore – in occasione e per le finalità della procedura".

          In sostanza, sottolineiamo, la Cassazione afferma e più volte ribadisce che ai fini della qualificazione di un debito (e di un credito, ovviamente) come debito della procedura o della massa, ovvero della sua collocazione temporale rispettivamente ante o post dichiarazione di fallimento, ciò che rileva non è quando tale debito emerge, viene contestato, viene "esplicitato" in una fattura, ma la collocazione temporale della sua causa genetica.

          Riteniamo che questo principio, come detto ribadito più volte, debba applicarsi in ogni caso nel quale si presenti una situazione di "emersione" di un credito o debito la cui causa genetica sia collocata altrove, cosa che per accade di frequente per l'IVA (fatture registrate dal Curatore ma relative al periodo ante, note di credito emesse o ricevute a storno di fatture ante, recupero del pro-rata, ecc.) ma che, come detto, ci pare applicabile anche per tributi diversi, come nel caso prospettato nel quesito (oltre che, altro caso frequente, nel caso di accertamenti ricevuti in corso di procedura ma relativi a periodi ante).