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FATTURAZIONE PROPORZIONALE DEL CREDITO INCASSATO PARZIALMENTE DA RIPARTO FINALE ESEGUITO DA UN CONCORDATO FALLIMENTARE

  • Giorgio Cipriani

    ROVERETO (TN)
    24/10/2020 14:32

    FATTURAZIONE PROPORZIONALE DEL CREDITO INCASSATO PARZIALMENTE DA RIPARTO FINALE ESEGUITO DA UN CONCORDATO FALLIMENTARE

    Buongiorno

    Sottopongo alla Vostra cortese attenzione il seguente quesito:
    Il Fallimento A viene ammesso al passivo del Fallimento B al chirografo per complessivi € 132,00, come segue:
    a) € 100,00 per imponibile lavori di appalto costruzioni edili per i quali non era mai stata emessa fattura (ovvero "capitale" secondo il disposto del Giudice Delegato);
    b) € 22,00 per IVA 22% su fattura da emettere (ovvero "IVA ancora da fatturare" secondo il disposto del Giudice Delegato);
    c) € 10,00 per interessi attivi maturati prima della data del fallimento di B.

    Il Fallimento B viene successivamente omologato in concordato fallimentare con il pagamento del 50% ai creditori chirografari.

    Con un unico riparto finale il Fallimento A incassa complessivi € 66,00.

    Si chiede se è condivisibile che il Fallimento A emetta fattura proporzionalmente come segue:
    a) imponibile € 50,00 (50% di € 100,00)
    b) IVA € 11,00 (50% di € 22,00)
    c) interessi € 5,00 (50% di € 10,00) esclusi IVA ex art. 15 D.P.R. 633/1972
    Totale fattura € 66,00 (50% di € 132,00)
    (si tralascia in via esemplificativa la marca da bollo da € 2,00)

    Quanto sopra in base al disposto degli artt.:
    - art. 3 c.1 D.P.R. 633/1972 (l'appalto è un servizio)
    - art. 6 c. 3 D.P.R. 633/1972 (le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento),
    nonchè tenendo conto per analogia della Risoluzione n. 127/e del 03/04/2008 dell'Agenzia delle Entrate (la quale in sintesi, con riferimento al credito del professionista, afferma che in caso di mancato pagamento del credito complessivo IVATO, deve essere emessa fattura proporzionalmente per l'importo incassato comprensivo di IVA, ovvero scorporando l'IVA).

    La curatela del Fallimento B sostiene invece che il Fallimento A debba emettere fattura per l'intero importo ammesso al passivo di € 132,00 (cioè imponibile + € 100,00 + IVA € 22,00 + interessi € 10,00), e contestualmente emettere nota credito per la parte non incassata (ovvero imponibile - € 50,0 - IVA € 11,00 - interessi € 10,00).

    Ritengo che la soluzione corretta sia quella del Fallimento A, ovvero fatturare, in misura proporzionale al credito ammesso, solo quanto effettivamente incassato, onde evitare possibili contestazioni da parte dell'Erario, il quale potrebbe eccepire che non è possibile emettere nota di variazione per il recupero della sola imposta non incassata.

    In attesa di un Vs. riscontro, ringrazio anticipatamente.
    Cordiali saluti
    Giorgio Cipriani
    Tribunale di Rovereto (TN)
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      26/10/2020 13:41

      RE: FATTURAZIONE PROPORZIONALE DEL CREDITO INCASSATO PARZIALMENTE DA RIPARTO FINALE ESEGUITO DA UN CONCORDATO FALLIMENTARE

      La procedura richiesta dal fallimento B ci pare priva di senso, dato che l'art. 26, II comma, del D.P.R. 633/72 recita: "Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte ...", quindi emettere fattura e immediatamente nota di credito ci pare contrario alla ratio della disposizione.
      Né ne vediamo lo scopo, atteso che entrambi i fallimenti dovrebbero registrare i due documenti, e quindi il risultato sarebbe esattamente il medesimo.
      L'unico motivo per cui il fallimento B potrebbe avere interesse a tale macchinosa procedura è registrare la fattura ricevuta e quindi contabilizzare l'IVA a credito (per intero) e solo successivamente la nota di credito e non versare tale imposta; ma ci pare comportamento fortemente elusivo, che mal si coordina con il ruolo di pubblico ufficiale del Curatore.