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Rimborso credito IVA - richiesta di fidejussione o titoli a garanzia

  • Andrea Mancini

    Livorno
    02/09/2025 08:06

    Rimborso credito IVA - richiesta di fidejussione o titoli a garanzia

    Spett.le Fallco,

    scrivo la presente per sottoporVi un quesito in merito a un credito IVA di rilevante entità, il cui presupposto in parte è sorto anche anteriormente alla dichiarazione di fallimento.
    Ho presentato istanza di rimborso per l'importo di euro 1.200.000,00. A seguito dell'istruttoria, l'Agenzia delle Entrate ha richiesto, quale condizione per l'erogazione del rimborso, la presentazione di una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa) ovvero il deposito di titoli di Stato di pari importo. Ad oggi, la stessa AdE non ha avanzato alcuna richiesta di compensazione, con il contro debito insinuato al passivo.
    Purtroppo, allo stato attuale, nessun istituto di credito né compagnia assicurativa risulta disponibile al rilascio della garanzia richiesta, in considerazione della pendenza della procedura concorsuale.

    Vi sarei pertanto grato se poteste indicarmi, alla luce della Vostra esperienza, possibili soluzioni alternative, oltre all'eventuale cessione del credito a favore di una società finanziaria specializzata nella gestione di tali posizioni.

    Ringraziando sin d'ora per l'attenzione e la disponibilità, porgo cordiali saluti.

    A.M.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      04/09/2025 13:38

      RE: Rimborso credito IVA - richiesta di fidejussione o titoli a garanzia

      Non entriamo ovviamente nel merito della motivazione della richiesta di rimborso nonché dell'entità e "rischiosità" della parte di credito maturata ante procedura per controcrediti già emersi o che potrebbero emergere in futuro.

      Sempre preliminarmente, diamo per scontato che sia stata prodotta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prevista del comma 3 dell'art. 38-bis del D.P.R. 633/72.


      Ciò premesso, il primo discrimine è se la dichiarazione da cui deriva il credito chiesto a rimborso sia o meno provvista della dichiarazione di conformità: se ne è sprovvista, la richiesta di prestazione di garanzia è legittima ex comma 4, lettera "c" dell'art. 38-bis.


      Se la dichiarazione di conformità è presente, l'art. 38-bis stabilisce che la prestazione di garanzia può essere richiesta in presenza di una delle condizioni previste dal comma 4:

      - soggetto passivo che esercita un'attività d'impresa da meno di due anni

      - soggetto passivo al quale nei due anni antecedenti siano stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica per importi superiori alle soglie indicate alla lettera "b" di tale comma

      - richiesta di rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

      Se si verte in almeno uno di tali casi, la richiesta dell'Ufficio appare legittima, ma se così non è, ci pare doveroso chiedere in base a quale previsione di legge esso avanza tale pretesa.


      Riteniamo opportuno non ampliare ulteriormente in questa risposta il ventaglio delle possibilità e valutazioni su ciascuna di esse, siamo ovviamente ben volentieri disponibili a tornare sull'argomento quando la situazione si sarà chiarita sulla base di quanto sopra.


      Se venisse confermata la legittimità della richiesta dell'Ufficio, e la conseguente evidente difficoltà nel reperire un soggetto disponibile a rischiare, o quantomeno immobilizzare, in importo di tale rilevanza, si pone una valutazione di convenienza e opportunità:

      - cedere il credito a prezzo estremamente inferiore al suo valore nominale (unica strada, a nostro avviso, per sperare di trovare un acquirente)

      - attendere il decorrere dei termini per ogni accertamento relativo al periodo ante procedura, e solo a quel punto presentare istanza di rimborso.

      Se si scegliesse la seconda ipotesi, ricorrendone i presupposti (ma se la procedura è di dimensioni rilevanti un presupposto non dovrebbe essere difficile da trovare) si potrebbe chiudere il fallimento con giudizi pendenti e ripartire il rimborso fra i creditori in sede di (corposo) riparto integrativo.