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Compensazione credito iva post ammissione al concordato di società poi fallita

  • Alessandro Sabatini

    Arezzo
    01/10/2020 12:04

    Compensazione credito iva post ammissione al concordato di società poi fallita

    Assodato il fatto che in merito al credito iva sorto in periodo ante fallimento non si possa procedere alla sua compensazione (verticale od orizzontale) con debiti tributari (compresa l'iva delle vendite della procedura) sorti successivamente alla dichiarazione di fallimento, vorrei porvi la seguente questione:
    Una società viene ammessa alla procedura di concordato preventivo ed ottiene decreto di omologa.
    Durante il periodo di esecuzione del concordato matura un credito iva.
    Il concordato non viene risolto ex art. 186 l.f., ma sopraggiunge, omisso medio, il fallimento della medesima.
    Per il principio della consecuzione delle procedure e in applicazione dell'art. 56 l.f. si potrebbe giungere alla conclusione che, essendo i debiti verso l'erario sorti antecedentemente alla presentazione del ricorso ex art. 161 l.f. e il credito iva scaturito da attività post omologa concordataria, le due posizioni non siano omogenee con riferimento all'art. 56 l.f. e pertanto il curatore possa legittimamente utilizzare in compensazione il credito iva sorto in costanza di concordato con debiti tributari della procedura fallimentare.
    L'unico dubbio che ho è legato alla presentazione della dichiarazione ex art. 74 bis DPR 633/72 dalla quale emergerà il credito iva ante dichiarazione di fallimento (ma sorto, ripeto, post decreto di omologa del concordato) e farà sicuramente presupporre all'Agenzia delle Entrate la possibilità di poter invocare la compensazione ex art. 56 l.f per quel credito con i ruoli esattoriali emessi ante ricorso ex art. 161 l.f..
    Personalmente non riterrei corretta tale interpretazione poichè, a mio avviso, è palese, per il principio di prosecuzione delle procedure, che il debito verso l'Amministrazione Finanziaria sorto prima della domanda di concordato non sia compensabile ex art. 56 l.f. con il credito iva sorto successivamente al decreto di omologa della procedura "minore" e quindi, il curatore, possa correttamente e senza problemi utilizzare il credito iva a disposizione per compensare debiti tributari della procedura "maggiore."
    Cosa ne pensate?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      01/10/2020 16:47

      RE: Compensazione credito iva post ammissione al concordato di società poi fallita

      La preoccupazione espressa nel quesito è assolutamente legittima e interessante, ma i termini della questione sono chiari: l'art. 56 l.fall. stabilisce nella dichiarazione di fallimento il punto di discontinuità fra periodo ante e periodo post, e l'art. 169 l.fall. stabilisce che nel caso in questione tale punto di discontinuità è fissato nella "data di presentazione della domanda di concordato".

      Di conseguenza, ci pare che non si possa che procedere come descritto nel quesito, perché né l'art. 8, IV comma, ultimo periodo del D.P.R. 322/98, né le istruzioni alla compilazione del Mod. 74-bis affrontano la questione, e il riferimento alla "dichiarazione di fallimento" è chiaro e senza eccezioni.

      E se, come purtroppo è possibile, l'Agenzia delle Entrate solleverà la questione, la si potrà risolvere, appunto, sulla base delle disposizioni di legge.