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DECESSO SOCIO FALLITO - COMUNICAZIONI FISCALI

  • Livia Cappelletti

    pesaro (PU)
    06/05/2023 01:02

    DECESSO SOCIO FALLITO - COMUNICAZIONI FISCALI

    Buonasera, chiedo scusa.
    Seguente caso :
    1 snc composta da due soci , dichiarata fallita e per estensione dichiarata fallita anche la ditta individuale di cui era titolare uno di tali soci ;
    2 decesso successivo del socio della snc nonché titolare ditta individuale ;
    3 accettazione con beneficio di inventario dell'eredita' da parte della madre e del fratello del defunto;
    4 continuazione a norma dell'art 12 RD 267/42 del fallimento nei confronti degli eredi avendo accettato l'eredita'.
    Quesito :
    Si doveva nominare un rappresentante fra gli eredi essendo comunque presenti due eredi ? nella realtà non è stato nominato tale rappresentante ;
    da un punto di vista di formalità fiscali o sociali deve essere effettuata qualche comunicazione all'Agenzia Entrate o al Registro Imprese di avvenuto decesso di tale socio e continuazione fallimento con gli eredi ? inoltre ai fini dichiarativi la ragione sociale sia della società che della ditta individuale può rimanere quella originaria ,oppure ad es. deve essere aggiunto eredi ?
    Grazie per la cortese risposta
    Cordiali saluti
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      17/05/2023 13:31

      RE: DECESSO SOCIO FALLITO - COMUNICAZIONI FISCALI

      Per quanto riguarda la nomina del rappresentante degli eredi, ci pare sufficientemente chiara la lettera dell'art. 1, II comma, l.fall.: "Se ci sono più eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione è fatta dal giudice delegato".

      Pertanto, se gli eredi non hanno provveduto alla nomina di un loro rappresentante, deve essere presentata un'istanza al Giudice Delegato perché provveda lui.


      Per quanto riguarda gli adempimenti:

      - all'Agenzia delle Entrate è necessario comunicare il subentro degli eredi

      - per quanto riguarda la CCIAA, entro 30 giorni dalla data del decesso è necessario comunicare il decesso del socio e il subentro "provvisorio" degli eredi; essendo accettazione con beneficio d'inventario è necessario allegare atto di accettazione; da quanto abbiamo verificato presso alcuni Uffici, la dicitura "eredi di" non è obbligatoria.
      • Alessandra Giornetti

        Rieti
        06/07/2023 12:07

        RE: RE: DECESSO SOCIO FALLITO - COMUNICAZIONI FISCALI

        Buongiorno
        mi collego alla questione aggiungendo che per una ditta individuale per la quale si è aperta Liquidazione Giudiziale, il Curatore ha avuto conoscenza dal fascicolo della procedura dell'avvenuto decesso della titolare circa un anno prima della sentenza LG nonché la rinuncia all'eredità di tutti gli eredi.
        La pratica Com.Unica ha avuto esito positivo al Registro Imprese ma è stata ovviamente rigettata dall'Agenzia delle Entrate, in quanto ad oggi risulta aperta la partita Iva della ditta intestata alla titolare ma deceduta, per cui non è stato possibile effettuare la variazione della nomina del Curatore e conseguentemente l'attivazione della delega per la consultazione del Cassetto fiscale e dei dati di fatturazione elettronica, ivi inclusa la registrazione dell'indirizzo telematico.
        In questi casi come si deve regolare il Curatore con le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate ?
        Grazie
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          10/07/2023 11:57

          RE: RE: RE: DECESSO SOCIO FALLITO - COMUNICAZIONI FISCALI

          Per quanto qui ci interessa, gli artt. 33 e 34 CCII ricalcano sostanzialmente gli artt. 10 e 11 l.fall., pertanto non essendo evidentemente decorso l'anno dal decesso la dichiarazione di fallimento è pienamente legittima, e riteniamo che l'Agenzia delle Entrate non possa rifiutarsi di prenderne atto (come non potrebbe rifiutarsi di prendere atto dell'apertura della liquidazione giudiziale qualora la stessa fosse dichiarata nei confronti di un soggetto in vita, che venisse a mancare successivamente a tale dichiarazione).

          Un colloquio con l'Ufficio, facendo presente tale normativa, potrebbe a nostro avviso risolvere la questione.

          Per una migliore gestione della procedura, stante la mancata accettazione da parte degli eredi legittimi e la forte probabilità che erede divenga lo stato a norma dell'art. 586 c.c., potrebbe essere richiesta la nomina di un curatore dell'eredità giacente, ma (al di là dei tempi di tale operazione, difficilmente compatibili con quelli delle prime fasi della liquidazione giudiziale) ciò riteniamo non sia necessario ai fini esposti nel quesito.

          Qualora l'Ufficio insista nel non accogliere la comunicazione del Curatore trasmessa con la modulistica ordinaria, riteniamo che una comunicazione via PEC possa svolgere comunque tale funzione: il Curatore potrà sempre dimostrare di aver fatto tutto quanto in suo potere per assolvere ai suoi compiti.