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liquidazione iva periodica

  • Giacomo Giavazzi

    Bergamo
    10/03/2020 09:57

    liquidazione iva periodica

    Buongiorno,
    sono stato nominato curatore di una società fallita il 6 febbraio 2020.
    La società nel periodo 1/2/2020- 5/2/2020 2020 ha emesso fatture per locazione immobili ed ha registrato alcune fatture di acquisto.
    Ora deve emettere fatture per locazione per il periodo 6/2/2020-29/2/2020.
    Per la liquidazione dell'iva a debito pensavo di effettuare due liquidazioni:
    - periodo ante fallimento (1/2/20- 5/2/20) il cui saldo a credito verrà riportato nelle liquidazioni del fallimento mentre il saldo a debito non verrà pagato dalla procedura;
    - periodo post fallimento (6/2/20-29/2/20) il cui saldo a debito verrà pagato in prededuzione mentre quello a credito verrà riportato nei mesi successivi.
    Ringrazio per l'attenzione
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      16/03/2020 11:39

      RE: liquidazione iva periodica

      In primo luogo l'aspetto sostanziale:

      - è corretto non versare l'eventuale IVA a debito maturata fino al fallimento (per la quale l'Agenzia delle Entrate dovrà presentare istanza di ammissione al passivo), mentre andrà versata (nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 111-bis l.fall.) l'IVA a debito maturata in corso di procedura

      - è corretto riportare a nuovo l'eventuale saldo a credito, tenendo ben presente che quello derivante da operazioni ante fallimento è compensabile ex art. 56 l.fall. con ogni debito erariale ante falli,mento, ancorché emerso successivamente; per il suo utilizzo in compensazione, anche verticale, si deve quindi usare la massima prudenza.


      In secondo luogo l'aspetto formale: non ci risulta che possano essere presentate due liquidazioni periodiche per lo stesso trimestre; dovrà quindi esserne presentata una sola, con i dati dei due periodi ante e post "aggregati", tenendo conto della separazione fra i due periodi in un prospetto a latere, da conservare ed esibire all'Agenzia delle Entrate nel (probabile) caso in cui pervengano contestazioni o richieste di chiarimenti sulla mancata coincidenza del saldo a debito con quanto effettivamente versato.