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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
liquidazione iva periodica
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Giacomo Giavazzi
Bergamo10/03/2020 09:57liquidazione iva periodica
Buongiorno,
sono stato nominato curatore di una società fallita il 6 febbraio 2020.
La società nel periodo 1/2/2020- 5/2/2020 2020 ha emesso fatture per locazione immobili ed ha registrato alcune fatture di acquisto.
Ora deve emettere fatture per locazione per il periodo 6/2/2020-29/2/2020.
Per la liquidazione dell'iva a debito pensavo di effettuare due liquidazioni:
- periodo ante fallimento (1/2/20- 5/2/20) il cui saldo a credito verrà riportato nelle liquidazioni del fallimento mentre il saldo a debito non verrà pagato dalla procedura;
- periodo post fallimento (6/2/20-29/2/20) il cui saldo a debito verrà pagato in prededuzione mentre quello a credito verrà riportato nei mesi successivi.
Ringrazio per l'attenzione-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como16/03/2020 11:39RE: liquidazione iva periodica
In primo luogo l'aspetto sostanziale:
- è corretto non versare l'eventuale IVA a debito maturata fino al fallimento (per la quale l'Agenzia delle Entrate dovrà presentare istanza di ammissione al passivo), mentre andrà versata (nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 111-bis l.fall.) l'IVA a debito maturata in corso di procedura
- è corretto riportare a nuovo l'eventuale saldo a credito, tenendo ben presente che quello derivante da operazioni ante fallimento è compensabile ex art. 56 l.fall. con ogni debito erariale ante falli,mento, ancorché emerso successivamente; per il suo utilizzo in compensazione, anche verticale, si deve quindi usare la massima prudenza.
In secondo luogo l'aspetto formale: non ci risulta che possano essere presentate due liquidazioni periodiche per lo stesso trimestre; dovrà quindi esserne presentata una sola, con i dati dei due periodi ante e post "aggregati", tenendo conto della separazione fra i due periodi in un prospetto a latere, da conservare ed esibire all'Agenzia delle Entrate nel (probabile) caso in cui pervengano contestazioni o richieste di chiarimenti sulla mancata coincidenza del saldo a debito con quanto effettivamente versato.-
Sara Mariani
Loreto (AN)26/04/2026 23:14RE: RE: liquidazione iva periodica
liquidazione giudiziale sentenza 29/01/2026 devo:
- presentare 74 bis per le operazioni 01/01/2026 al 29/01/2026 comprendendo anche le operazioni le cui fatture e note credito si riferiscono a fatti generatori avvenuti in tale periodo ma ricevute dopo il 29/01/26;
- lipe 1 trim 2026 solo le operazioni dal 29/01/2026 relative alla gestione del curatore
- le note credito art. 26 633/72 non le considero ne nella dichiarazione 74bis ne nella lipe
E' corretto?
Grazie-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como30/04/2026 11:44RE: RE: RE: liquidazione iva periodica
Le istruzioni alla compilazione della dichiarazione Mod. 74-bis non sono chiarissime sul punto, ma fortunatamente lo è l'art. 8, comma 4, del D.P.R. 322/1998, il quale stabilisce che "Per le operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa è anche presentata, in via telematica ed entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale".
Nella compilazione del Mod. 74-bis si deve quindi tener conto delle operazioni registrate fino all'apertura della procedura, non di quelle con causa genetica anteriore a tale data ma ricevute, e registrate, successivamente.
Altrettanto chiare sono le istruzioni alla LIPE:
- per quanto riguarda le vendite, si parla dell' "ammontare complessivo delle operazioni attive ... effettuate nel periodo di riferimento ... annotate nel registro delle fa
tture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione"
- e per gli acquisti "l'ammontare complessivo degli acquisti ... risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione ... annotate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti".
In essa dovranno quindi essere indicati i dati di tutte le fatture annotate nel periodo di riferimento, senza la possibilità di presentare o due LIPE per il medesimo periodo, o una LIPE con dati parziali (quelli prima o quelli dopo l'apertura della procedura).
Per entrambe la situazioni la distinzione fra operazioni con causa genetica ante e post apertura della procedura dovrà essere tenuta su prospetti extracontabili, da utilizzare per separare l'IVA post, da versare in prededuzione ovvero utilizzare liberamente se a credito, dall'IVA ante, da non versare se non a seguito di istanza di ammissione la passivo, ovvero da utilizzare con la massima cautela e prudenza se a credito, stante la compensazione automatica con eventuali (probabili) debiti erariali relativi al periodo ante, pure se emersi successivamente.
Corretto è quanto scritto nell'ultimo periodo relativamente alle note di credito.
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