Forum ESECUZIONI - LA CUSTODIA

Offerta di acquisto

  • Francesco Bruni

    San Benedetto del Tronto (AP)
    04/03/2023 14:29

    Offerta di acquisto

    Alla cancelleria delle esecuzioni è arrivata una offerta di acquisto per il lotto quattro. Però il lotto quattro non è stato assegnato ad un delegato. Dei lotti suddivisi dal CTU ( 1, 2, 3, 4) il lotto due e tre sono stati assegnati al sottoscritto l'uno e il quattro no e, comunque , non sono stati assegnati a un delegato.
    Come si procede per il riparto del lotto quattro, se venduto?
    • Zucchetti SG

      04/03/2023 18:24

      RE: Offerta di acquisto

      Qualcosa ci sfugge. Sarebbe possibile avere qualche indicazione ulteriore? Come fa ad essere stato venduto un lotto non posto in vendita?
      Sono state delegate le operazioni di riparto anche per il lotto n. 4?
    • Francesco Bruni

      San Benedetto del Tronto (AP)
      04/03/2023 19:18

      RE: Offerta di acquisto

      Non è stato venduto ma è stata fatta un'offerta di acquisto (depositata in cancelleria ESECUZIONI). SE...SE...l'offerta fosse accettata dal GE ( e quindi il bene venduto) cosa accadrebbe, tenendo conto del fatto che il lotto 4 ( così denominato nella relazione del CTU) non è stato assegnato ad un delegato? Chi farebbe il riparto in questo caso?
      Spero di essere stato un po' più chiaro. Grazie.
      • Zucchetti SG

        09/03/2023 09:58

        RE: RE: Offerta di acquisto

        Ora abbiamo tutti gli elementi per offrire il nostro punto di vista.
        In un caso come quello prospettato, è ben difficile che l'offerta sia accettata (e comunque, ove lo fosse, nulla esclude che il giudice possa delegare il solo riparto), poiché quasi certamente alla procedura in questione non si applica l'istituto della vendita diretta coniato dall'art. 568 bis cpc, introdotta dalla riforma Cartabia, che si applica alle procedure introdotte a partire dal primo marzo.
        In base al combinato disposto degli artt. 568-bis e 569-bis c.p.c. il debitore, con istanza depositata nel fascicolo non oltre dieci giorni prima della udienza fissata per la pronuncia dell'ordinanza di vendita, può chiedere al giudice dell'esecuzione di disporre la vendita diretta dell'immobile pignorato (o di uno dei lotti).
        A pena di inammissibilità, all'istanza di vendita deve essere allegata una offerta di acquisto (per un corrispettivo non inferiore al prezzo di vendita indicato dallo stimatore) a sua volta accompagnata da una cauzione (ad esempio un assegno circolare) di importo non inferiore al decimo del prezzo offerto. L'istanza e l'offerta vanno notificate, a cura dell'offerente o del debitore, almeno cinque giorni prima dell'udienza:
        • al creditore procedente;
        • ai creditori intervenuti;
        • ed ai creditori iscritti, anche se non intervenuti.
        Il giudice dell'esecuzione, all'udienza fissata per la vendita, valutata l'ammissibilità dell'istanza (ma, evidentemente, anche dell'offerta e della cauzione) dovrà in primo luogo verificare se il prezzo offerto è almeno uguale al valore indicato dall'art. 568 c.p.c.
        • Se il prezzo offerto è inferiore al prezzo base, il giudice con ordinanza assegnerà un termine di dieci giorni per integrare l'offerta e la cauzione, decorsi inutilmente i quali dichiarerà inammissibile l'offerta.
        • Se invece il prezzo offerto è almeno uguale al pezzo base, o se l'offerta viene integrata nel termine assegnato, il giudice dell'esecuzione, se non vi sono opposizioni, aggiudicherà l'immobile all'offerente, stabilendo le modalità di pagamento del prezzo, da versare entro 90 giorni (o nel termine inferiore eventualmente indicato dall'offerente), a pena di decadenza. È opportuno che, identicamente a quanto avviene nell'ordinario procedimento di vendita, sia precisato che, a pena di decadenza, debbano essere versate anche le spese di trasferimento del bene gravanti sull'aggiudicatario.
        • Versato il prezzo (e verificato l'assolvimento degli obblighi relativi alla normativa antiriciclaggio), il giudice dell'esecuzione pronuncerà il decreto di trasferimento oppure, se richiesto dall'aggiudicatario, autorizzerà la stipula del rogito notarile ed ordinerà che, contestualmente alla trascrizione dell'atto di trasferimento, si proceda alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli di cui all'art 586 c.p.c.
        • Se invece il prezzo non è versato nel termine di 90 giorni, il giudice dell'esecuzione dichiara la decadenza dell'aggiudicatario e dispone la vendita, secondo le regole generali.
        Se all'udienza qualcuno dei creditori si oppone alla vendita diretta il giudice pronuncerà una ordinanza di vendita, e di eventuale nomina di un professionista delegato, in cui, analogamente a quanto accade normalmente:
        • fisserà un termine non superiore a quarantacinque giorni per la esecuzione degli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 490 c.p.c., in seno ai quali dovrà essere anche dato conto dell'offerta pervenuta e del suo contenuto (prezzo offerto, importo della cauzione, termine indicato per il versamento del saldo);
        • fisserà il termine di novanta giorni per la formulazione di ulteriori offerte di acquisto ad un prezzo non inferiore a quello dell'offerta già presentata, garantite da cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto (qui si pone il tema dell'ammissibilità di offerte inferiori del 25% rispetto al prezzo già offerto, atteso che l'art. 571 c.p.c. non è stato modificato);
        • fisserà l'udienza per l'apertura delle buste e la gara.