Forum ESECUZIONI - LA CUSTODIA

compenso custode giudiziario

  • Elena Pompeo

    Salerno
    19/07/2022 12:31

    compenso custode giudiziario

    Dal 2013 al 2022 sono stata custode giudiziario di un immobile che dopo 15 vendite è andato all'asta a 19 mila euro e non è stato venduto. Ho incassato 8 mila euro di indennità di occupazione senza titolo e redatto oltre 30 rendiconti. Quando vado a fare il calcolo del compenso mi viene una cifra bassissima. Posso aumentare, ai sensi dell'art. 2 comma 5 del 20% atteso il numero di anni? il dubbio mi sorge perchè la norma non prevede l'aumento per questa ipotesi. grazie
    • Zucchetti SG

      26/07/2022 12:48

      RE: compenso custode giudiziario

      Come noto, mentre il debitore (costituito custode ex lege del cespite pignorato con la notifica del pignoramento) non ha diritto ad alcun compenso (e ciò ai sensi dell'art. 559, comma primo, c.p.c.) il custode di nomina giudiziale ha diritto al compenso per l'attività svolta, oltre al rimborso delle spese vive.
      La liquidazione del compenso è effettuata dal giudice dell'esecuzione con decreto motivato e provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 65, comma secondo, c.p.c. e dell'art. 168, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
      Il compenso deve essere determinato in applicazione dei parametri di cui agli artt. 2 e 3 D.M. 15 maggio 2009 n. 80, emanato ai sensi dell'art. 21 della l. 24 febbraio 2006, n. 52.
      Essi quantificano i compensi spettanti al custode dei beni immobili nelle esecuzioni immobiliari con puntuale specificazione di tutte le attività del custode e con indicazione di quelle comprese nel compenso base e di quelle per cui sono previste voci integrative, disponendo che essi siano determinati complessivamente in percentuale rispetto al prezzo di aggiudicazione di ciascun lotto, con un meccanismo di percentuali decrescenti per scaglioni progressivi, specificandosi al comma primo dell'art. 2 che è comunque dovuto un compenso non inferiore ad euro 250,00.
      Il meccanismo non è del tutto rigido, essendo riconosciuta al giudice dell'esecuzione la discrezionalità di ridurre il compenso sino alla metà quando l'immobile è libero o in altri casi di ridotta complessità dell'incarico, o di aumentarlo (a norma dell'art. 2 comma 5) sino al 20% nei casi di eccezionali difficoltà.
      Infine, il comma 6 dell'art. 2 riconosce al custode un rimborso forfettario, in ragione del 10% del compenso liquidato, per le spese generali di organizzazione e studio, nonché per quelle di corrispondenza, viaggi e comunicazioni, anche telefoniche.
      Il regolamento contempla altresì l'ipotesi di chiusura anticipata o di estinzione della procedura prima della vendita stabilendo che il compenso, determinato avuto riguardo al valore del bene indicato nell'ordinanza di vendita o, in mancanza, nella perizia di stima, sia ridotto in proporzione all'attività effettivamente svolta.
      Ciò premesso in linea generale, siamo dell'avviso per cui nel caso in cui l'attività di custodia si protragga nel tempo, ben possa essere riconosciuto al custode un incremento sul compenso in applicazione del citato comma 5 dell'art. 2. È infatti innegabile che una custodia lunga impone al custode un dovere di attenzione per un periodo di tempo che deve essere tenuto in considerazione. Invero, la durata della procedura può concretizzare una eccezionale difficoltà, laddove la difficoltà si identifica nella lunga durata di esercizio dell'attività custodiale.