Forum ESECUZIONI - LA CUSTODIA

partecipazione del custode alle assemblee di condominio

  • Anna Maria Carlucci

    Salerno
    17/03/2023 19:06

    partecipazione del custode alle assemblee di condominio

    Salve,
    nell'ambito di una procedura esecutiva nella quale sono stata nominata come custode l'amministratore di condominio mi ha inviato a mezzo pec la convocazione per assemblea ordinaria, nell'ordinanza di nomina come custode c'è scritto: partecipi alle assemblee condominiali eventualmente convocate (Il custode inviterà l'amministrazione condominiale a far pervenire presso il suo studio copie delle richieste di pagamento inviate al proprietario dell'immobile, dei verbali e delle delibere assembleari, di ogni ulteriore comunicazione afferente il condominio), quindi la mia domanda è se in quanto custode sono tenuta a prendere parte all'assemblea ordinaria o se devo interpellare il g.e. per farmi autorizzare???
    • Zucchetti SG

      20/03/2023 10:15

      RE: partecipazione del custode alle assemblee di condominio

      È noto che l'ordinanza di vendita costituisce la lex specialis del procedimento liquidatorio, che dunque vincola tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione (Cfr. sul punto, Cass., sez. III, 07 maggio 2015, n. 9255; Cass., sez. III, 29 settembre 2015, n. 11171, Cass. sez. III, 05 ottobre 2018, n. 24570).
      Ne deriva che, per effetto delle disposizioni impartite dal giudice dell'esecuzione, il custode ha il dovere di partecipare all'assemblea condominiale senza necessità di richiedere apposita autorizzazione.
      Riteniamo peraltro che questo dovere permanga fino alla data del decreto di trasferimento, il quale segna il momento in cui l'aggiudicatario diviene proprietario del bene pignorato.
      Al netto delle previsioni dell'ordinanza di vendita, riteniamo comunque che la legittimazione a partecipare alle assemblee condominiali spetti al custode quante volte l'ordine del giorno riguardi argomenti le cui deliberazioni sono suscettibili di incidere sul valore della proprietà individuale pignorata e sulla corretta conservazione della medesima.
      In questi casi il custode giudiziario, in adempimento dell'obbligazione di conservazione ed amministrazione del bene, deve partecipare all'assemblea ed esercitare il diritto di voto secondo buona fede, tenendo in considerazione anche l'interesse dell'aggiudicatario.
      Peraltro indicazioni in questa direzione si rinvengono nell'art. 3 del d.m. 80/2009 (recante i criteri di determinazione del compenso del custode) il quale prevede specifiche voci di compenso per lo svolgimento di determinate attività meramente eventuali, tra cui figura la partecipazione alle assemblee condominiali.
      Anche la giurisprudenza di legittimità, pur non avendo mai affrontato il tema della legittimazione del custode del compendio pignorato a partecipare all'assemblea ha riconosciuto la legittimazione del custode di partecipazioni societarie sottoposte a sequestro penale a partecipare alle delibere dell'organo assembleare (Cass. Sez. I, 11/11/2005 n. 21858). Anche la dottrina ammette la legittimazione del custode.
      Quanto alla giurisprudenza di merito Tribunale Cosenza Sez. I, Sent., 11/01/2021 ha ritenuto sussistere la legittimazione del custode nei casi in cui l'argomento posto all'ordine del giorno sia suscettibile di incidere sulla conservazione ed amministrazione del bene, aggiungendo che se la deliberazione dovesse avere ad oggetto il compimento di un atto di straordinaria amministrazione sarebbe necessaria l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione. In senso contrario si registra il precedente rappresentato da Tribunale Roma Sez. V, 06/04/2009.
      • Anna Maria Carlucci

        Salerno
        20/03/2023 15:32

        RE: RE: partecipazione del custode alle assemblee di condominio

        Vi ringrazio pe ril puntuale riscontro, vi preciso che nel caso di specie l'assemblea ordinaria ha ad oggetto "DECISIONE IN MERITO AI LAVORI BONUS 110% RITARDI NEI LAVORI DA PARTE
        IMPRESA APPALTATRICE E EVENTUALI AZIONI LEGAli" , da tale punto di vista tali deliberazioni sono suscettibili di incidere sul valore della proprietà individuale pignorata e sulla corretta conservazione della medesima?
        • Zucchetti SG

          22/03/2023 14:50

          RE: RE: RE: partecipazione del custode alle assemblee di condominio

          Il contenuto della convocazione non ci sembra richiedere la partecipazione del custode perché non sono delibere il cui esito è suscettibile di incidere sul valore del compendio.
          Facciamo tuttavia presente che l'ordinanza di nomina del custode impone la partecipazione alle assemblee.
    • Enea Petroni

      MONDOLFO (PU)
      03/08/2023 13:03

      RE: partecipazione del custode alle assemblee di condominio

      Buongiorno, vorrei porre il seguente quesito.
      La partecipazione alle assemblee condominiali compete anche al Custode nominato a seguito di pignoramento, in assenza della messa in vendita dell'immobile (e della nomina del Delegato alla Vendita), non essendosi ancora tenuta l'udienza appositamente convocata?
      Ringrazio
      • Zucchetti SG

        03/08/2023 19:41

        RE: RE: partecipazione del custode alle assemblee di condominio

        Siamo dell'avviso per cui la partecipazione del custode alle assemblee condominiali, ove necessaria (nei termini che abbiamo indicato nelle risposte precedenti), certamente prescinda del tutto dalla pronuncia dell'ordinanza di vendita; questa, infatti, assolve ad una funzione liquidatoria, laddove invece il custode svolge un compito conservativo gestorio del compendio pignorato.